Autore: Andrea Marton

  • Art. 69 Accertamento – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 69 Accertamento – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 69 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire [n.d.r. 5.164,57 euro] e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 70-71 79 milioni di lire [n.d.r. 25.822,84 euro]. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonchè da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. (1) 6 bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. (2) 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), n. 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.“ (2) Comma inserito dall’art. 42, comma 1, lett. a), n. 2, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133.

  • Art. 37 D.Lgs. 346/1990 – Pagamento dell’imposta

    Art. 37 D.Lgs. 346/1990 – Pagamento dell’imposta

    Art. 37 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Pagamento dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 31. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. (1)(2) 2. Dalla data di scadenza dei termini (3) di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora […] (4). (5) 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative (6), non superiore a euro 10 (7). 4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. (8) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il pagamento dell’imposta principale dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell’imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.“. (2) Ai sensi dell’art. 6, comma 3, DM 21.5.2009, a decorrere dall’1.1.2010, sono stabiliti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni, versate entro i termini previsti dal presente comma. (3) Le parole “di scadenza dei termini” sono state sostituite alle precedenti “di scadenza del termine” dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, DM 21.5.2009, gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione di cui al presente comma sono dovuti nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1.1.2010. (6) Le parole “sanzioni amministrative” sono state sostituite alla precedente “soprattasse” dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 18.12.1997 n. 473, pubblicato in G.U. 8.1.1998 n. 5. (7) Le parole “a euro 10” sono state sostituite alle precedenti “a lire ventimila” dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.“.

  • Art. 52 Antiriciclaggio – Misure per la mitigazione del rischio

    Art. 52 Antiriciclaggio – Misure per la mitigazione del rischio

    Art. 52 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Misure per la mitigazione del rischio (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco. 2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell’attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno: a) l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti; b) la verifica e il controllo dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) l’adozione e l’osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare: 1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili; 2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT: 3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana; 3.2. i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati; 4) con specifico riferimento al gioco online: 4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti; 4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori; 4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati; 4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco; 4.5. l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi; d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lette- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 52 bis 80 ra b). 3. Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione. 4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l’osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Organi di controllo). – 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull’osservanza delle norme in esso contenute. 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia; c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’articolo 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia.“ Per le precedenti modifiche si veda art. 30, comma 1, lett. a) e b), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

  • Art. 58 Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazion…

    Art. 58 Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazion…

    Art. 58 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato. 3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 2 e all’articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 36, commi 2 e 6 nonchè ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell’articolo 37, comma 3, responsabili (2) in via esclusiva o concorrente con l’ente presso cui operano, dell’omessa segnalazione di operazione sospetta. 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione di cui al comma 2: a) è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. 5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. 6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Violazioni del Titolo III). – 1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 1-bis,5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito. 2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore. 3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore. 4. […] 5. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 6. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 7. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. 7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere infe- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 59-61 87 riore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. aa), bb), cc), dd) e z), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 12, comma 1-bis, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276;- l’art. 20, comma 2, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (2) Le parole “nonchè ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell’articolo 37, comma 3, responsabili” sono state sostituite alle precedenti “e responsabile,“ dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Articolo 324 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 324 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 324 CCII – Esenzioni dai reati di bancarotta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell’articolo 80, nonchè ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.

  • Articolo 369 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 369 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 369 CCII – Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 39, comma 4, le parole: «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole: «L’art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza»; b) all’articolo 69-septiesdecies, le parole: «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1), e terzo comma, e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza»; c) all’articolo 70, comma 7, le parole: «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse; d) all’articolo 80, comma 6, le parole: «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»; e) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «nell’art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza»; f) all’articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonchè dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonchè dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»; 3) al comma 3-bis, le parole «all’articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»; g) all’articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l’articolo 31bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elet- tronica certificata inviati e ricevuti»; 2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»; h) all’articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l’articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza»; i) all’articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 1-bis, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «dell’articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell’insolvenza»; l) all’articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell’art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall’articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 3) al comma 6, le parole «l’articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza»; m) all’articolo 94, comma 3, le parole «l’articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 315 del codice della crisi e dell’insolvenza»; n) all’articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.»; o) all’articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».

    2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 36: 1) al comma 2, le parole: «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»; 2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall’articolo 166, comma 2, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.»; b) al comma 8 dell’articolo 37, le parole: «prededucibili ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»; c) al comma 3 dell’articolo 38, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 32, comma 2.

    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Art. 46 Accertamento – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione]

    Art. 46 Accertamento – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione]

    Art. 46 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tre milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessanta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 47-51 68 mila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell’art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all’estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell’ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l’ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all’estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’imposta liquidata in base all’accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis ovvero ai sensi dell’art. 36-ter. Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.“.

  • Art. 74 TUE – Responsabilità del collaudatore

    Art. 74 TUE – Responsabilità del collaudatore

    Art. 74 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del collaudatore

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 16) 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Articolo 327 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 327 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 327 CCII – Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l’imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all’articolo 322, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.

    2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

  • Articolo 326 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 326 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 326 CCII – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

    2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.

    3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

  • Art. 48 D.Lgs. 346/1990 – Divieti e obblighi a carico di terzi

    Art. 48 D.Lgs. 346/1990 – Divieti e obblighi a carico di terzi

    Art. 48 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Divieti e obblighi a carico di terzi

    In vigore dal 01/01/1991

    1. […] (1) 2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo. 3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) ed e). 4. Le banche e gli altri intermediari finanziari (3), le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. (4) 5. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente. 6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2), nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.“. (2) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “Le banche e gli altri intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “Le aziende e gli istituti di credito” dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione

    Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione

    Art. 337-bis c.c. – Ambito di applicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.