Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 69.3 del T.U.B.

    Articolo 69.3 del T.U.B.

    Art. 69.3 T.U.B. – Impresa madre UE intermedia

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo.

    2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell’Unione europea se:

    a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un’altra banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un’impresa di investimento UE come definite all’articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e b) il valore totale delle attività detenute nell’Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.

    3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

    4. L’obbligo previsto dal comma 2 è rispettato anche quando una banca italiana è essa stessa l’impresa madre UE intermedia.

    5. Nel caso in cui l’impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.

    6. La Banca d’Italia, quando è autorità di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorità competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), può consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

    a) vi sia incompatibilità con un requisito di separazione delle attività applicabile all’impresa madre del gruppo di Stato terzo;

    b) la risolvibilità sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall’autorita’ di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

    7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia può essere una impresa di investimento di cui all’articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    8. La Banca d’Italia emana disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità per il calcolo del valore totale delle attività del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonché alla procedura per l’istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l’istituzione di due imprese madri UE intermedie.”

  • Art. 69 quater T.U.B.: Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B.: Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B. – Piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell’articolo 69-septies.

    3. Fatto salvo l’articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea.

    4. Il piano di risanamento non presuppone né contempla l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.

    5. Il piano di risanamento è approvato dall’organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d’Italia per le valutazioni di cui all’articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.”

  • Art. 69 ter T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 69 ter T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 69 ter T.U.B. – Ambito di applicazione.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

    a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;

    b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;

    c) alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).

    2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.”

  • Art. 69 sexies T.U.B.: Valutazione dei piani di risanamento indi

    Art. 69 sexies T.U.B.: Valutazione dei piani di risanamento indi

    Art. 69 sexies T.U.B. – Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati dell’Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. Il piano di risanamento è trasmesso all’autorita’ di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

    3. Se all’esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d’Italia può, fissando i relativi termini:

    a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;

    b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;

    c) ordinare modifiche da apportare all’attivita’, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.

    4. Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o più delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.”

  • Art. 69 septies T.U.B.: Rapporti con le altre autorità e decisi

    Art. 69 septies T.U.B.: Rapporti con le altre autorità e decisi

    Art. 69 septies T.U.B. – Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati dell’Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione è stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

  • Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificat

    Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificat

    Art. 69 decies T.U.B. – Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l’adesione a un sistema di tutela istituzionale.

    2. La Banca d’Italia può inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.”

  • Art. 69 novies T.U.B.: Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B.: Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B. – Trasmissione dei piani di risanamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d’Italia.

    2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell’Unione europea collaborano con l’autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.”

  • Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

  • Art. 69 quater decies T.U.B.: Approvazione dell’accordo da parte

    Art. 69 quater decies T.U.B.: Approvazione dell’accordo da parte

    Art. 69 quater decies T.U.B. – Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell’articolo 69-terdecies è sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell’organo amministrativo sull’interesse della società ad aderire all’accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.

    2. La competenza a decidere sulla concessione o sull’accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell’accordo spetta all’organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo è motivata, indica l’obiettivo del sostegno finanziario e la conformità alle condizioni stabilite all’articolo 69-quinquiesdecies.

    3. L’organo amministrativo della società aderente all’accordo riferisce annualmente all’assemblea dei soci in merito all’esecuzione dell’accordo.

    4. L’assemblea straordinaria dei soci può revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies in capo a una o più società aderenti all’accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

    5. L’approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.

    6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 è pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell’accordo. La Banca d’Italia può dettare disposizioni sull’informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.”

  • Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B. – Autorizzazione dell’accordo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo è sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell’Unione europea aderenti all’accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.

    3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorita’ di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.”

  • Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia

    Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia

    Art. 69 sexies decies T.U.B. – Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d’Italia, che può vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

    2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all’ABE nonché, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorita’ competente per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidata.

    3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 è trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonché, se la Banca d’Italia è l’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].”

  • Art. 69 quinquies decies T.U.B.: Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B.: Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B. – Condizioni per il sostegno.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario;

    b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo ed è nell’interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;

    c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformità dell’articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

    d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo amministrativo della società che fornisce il sostegno al momento dell’assunzione della relativa decisione, che sarà pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della società beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell’ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sarà possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

    e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;

    f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilità del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell’Unione europea in cui ha sede la società del gruppo che fornisce il sostegno;

    g) la società del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformità del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non è tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della società, fatta eccezione per il caso in cui l’autorita’ competente per la vigilanza sulla società abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

    h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.