Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 52 T.U.B.: Comunicazioni del collegio sindacale e dei sogge

    Art. 52 T.U.B.: Comunicazioni del collegio sindacale e dei sogge

    Art. 52 T.U.B. – Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

    2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

    2-bis. (Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.) (1)

    2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti.

    3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23.

    3-bis. La Banca d’Italia può disporre la rimozione dall’incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell’incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 61, comma 5.

    4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1, 2 e 2-ter.

    4-bis. La Banca d’Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.

    (1) Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 il presente comma è abrogato ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione emanati ai sensi del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.”

  • Art. 52 bis T.U.B.: Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 52 bis T.U.B.: Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 52 bis T.U.B. – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria.

    2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

    a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorita’ giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

    b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

    c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

    3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

    4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identita’ del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

    5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

  • Art. 52 ter T.U.B.: Segnalazione di violazioni alla Banca d’Ital

    Art. 52 ter T.U.B.: Segnalazione di violazioni alla Banca d’Ital

    Art. 52 ter T.U.B. – Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

    2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

    3. La Banca d’Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 5.

    4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l’articolo 52-bis, commi 3 e 4.

    4-bis. La Banca d’Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d’Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d’Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.”

  • Art. 53 ter T.U.B.: Misure macroprudenziali

    Art. 53 ter T.U.B.: Misure macroprudenziali

    Art. 53 ter T.U.B. – Misure macroprudenziali

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia è autorità nazionale designata per l’adozione delle misure richiamate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.”

  • Art. 53 bis T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 53 bis T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 53 bis T.U.B. – Poteri di intervento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) adottare per le materie indicate nell’articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario riguardanti anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;

    e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

    2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.”

  • Art. 57 T.U.B.: Fusioni e scissioni

    Art. 57 T.U.B.: Fusioni e scissioni

    Art. 57 T.U.B. – Fusioni e scissioni.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.

    1-bis. L’autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall’articolo 60-bis dopo il completamento dell’operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall’articolo 60-bis, coinvolte nell’operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall’articolo 60-bis, coinvolte nell’operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l’attività; il fatto che il piano di attuazione dell’operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all’operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l’operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 .

    1-ter. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.

    1-quater. Non si può dare corso all’atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l’autorizzazione di cui al comma 1.

    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 , in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell’autorità di un altro Stato dell’Unione europea competente ai sensi dell’ articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

    3. Il termine previsto dall’ art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

    4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

    4-bis. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l’altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l’autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d’Italia.”

  • Art. 57 bis T.U.B.: Partecipazioni rilevanti

    Art. 57 bis T.U.B.: Partecipazioni rilevanti

    Art. 57 bis T.U.B. – Partecipazioni rilevanti.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante richiedono l’autorizzazione preventiva alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    2. L’autorizzazione e’ rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:

    a) la capacità della banca acquirente di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attivita’;

    b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all’operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l’operazione proposta possa aumentarne il rischio.

    3. L’autorizzazione all’acquisizione della partecipazione rilevante è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

    4. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.

    5. Qualora non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del comma 4 entro due mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione, la questione è trasmessa all’ABE per l’avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    6. Le banche che intendono cedere direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante lo comunicano preventivamente alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

    7. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali l’autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata sospesa o revocata.

    8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ove applicabile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

    9. Fermi restando i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto, la Banca d’Italia può imporre l’alienazione delle partecipazioni nei termini dalla stessa previsti, qualora l’autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata revocata.

    10. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione è rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell’istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l’autorizzazione prevista dall’articolo 19, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.”

  • Art. 58 bis T.U.B.: Trasferimenti rilevanti di attività o passi

    Art. 58 bis T.U.B.: Trasferimenti rilevanti di attività o passi

    Art. 58 bis T.U.B. – Trasferimenti rilevanti di attività o passività.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d’Italia. Le modalità per l’invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.”

  • Art. 58 ter T.U.B.: Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo

    Art. 58 ter T.U.B.: Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo

    Art. 58 ter T.U.B. – Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Una succursale di banca di Stato terzo è considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall’apposito registro tenuto dall’ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:

    a) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

    b) le autorità di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

    c) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

    2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.”

  • Art. 58 quater T.U.B.: Regime applicabile

    Art. 58 quater T.U.B.: Regime applicabile

    Art. 58 quater T.U.B. – Regime applicabile.

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Alle succursali qualificate di cui all’articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II.

    2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonché i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal capo I.”

  • Art. 58 quinquies T.U.B.: Vigilanza

    Art. 58 quinquies T.U.B.: Vigilanza

    Art. 58 quinquies T.U.B. – Vigilanza (1)

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d’Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.

    2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

    3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.

    4. La Banca d’Italia, tenuto conto della classificazione di cui all’articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.

    5. La Banca d’Italia può convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o più persone preposte alla direzione.

    6. La Banca d’Italia può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

    7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l’articolo 54, comma 1.

    8. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all’articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell’Unione europea, la Banca d’Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.”

    _____________________

    (1) Per l’applicazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vedi l’ art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208 .

  • Art. 58 sexies T.U.B.: Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide

    Art. 58 sexies T.U.B.: Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide

    Art. 58 sexies T.U.B. – Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide.

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Gli strumenti e le attività costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

    2. Gli strumenti e le attività depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d’Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest’ultimo caso, la dotazione di capitale è successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attività depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca depositaria o nell’interesse degli stessi.

    3. Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.

    4. Il contratto di conto di garanzia è redatto per iscritto a pena di nullità e contiene l’esatta indicazione degli strumenti e delle attività depositati.

    5. La riduzione degli strumenti e delle attività depositati sul conto di garanzia è autorizzata dalla Banca d’Italia. La banca depositaria è solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attività depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d’Italia o in difformità dall’autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attività depositati, è preventivamente notificato alla Banca d’Italia, che può vietarlo o sospenderlo.

    6. Le succursali depositano le attività liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidità disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

    7. Le attività liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidità sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.

    8. Il conto di garanzia e il conto delle attività liquide possono essere trasferiti presso un’altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d’Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.

    9. Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d’Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.

    10. Gli strumenti e le attività depositati sui conti di garanzia e di liquidità sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell’articolo 14-bis, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

    11. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.