Autore: Andrea Marton

  • Art. 11 Antiriciclaggio – Organismi di autoregolamentazione

    Art. 11 Antiriciclaggio – Organismi di autoregolamentazione

    Art. 11 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Organismi di autoregolamentazione (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza. 2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (2) cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (3). 3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all’uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali. 4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività. 4 bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all’articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4; c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette. (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 12 31 esercenti attività finanziaria). – 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) […] m) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d) […]. 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell’articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB. 3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della medesima legge. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all’autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all’articolo 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all’autorità di vigilanza di settore.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 5, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. – l’art. 27, comma 1, DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 36, comma 2, DLgs. 27.1.2010 n. 11, pubblicato in G.U. 13.2.2010 n. 36, S.O. n. 29. (2) Le parole “nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. f), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. f), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. n), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO III – Cooperazione nazionale e internazionale

  • Art. 64 Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    Art. 64 Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    Art. 64 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    In vigore dal 29/12/2007

    Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco(1) 1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro. 2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni. 3. Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l’esercente opera, affinchè adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione. 4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata. 5. La Guardia di finanza, qualora, nell’esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l’offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell’ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell’esercizio dell’attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all’interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell’adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 6. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonchè il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 65 93 amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 7. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 65, comma 4. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Norme abrogate). – 1. Sono abrogati: a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell’articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione; b) gli articoli 1,1,2093,,00’>1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione; e) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; f) i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. g) il secondo periodo dell’articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.“.

  • Art. 26 quater Accertamento – Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a…

    Art. 26 quater Accertamento – Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a…

    Art. 26 quater D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in

    In vigore dal 1/1/1974

    Stati membri dell’Unione europea [n.d.r. dal 2027 art. 53 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati: a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall’allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società; b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all’attività della stabile organizzazione stessa. 2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all’esenzione se: a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento; c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile; e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno. 3. Ai fini del presente articolo: a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti; c) non si considerano interessi: 1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate; 2) gli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico; 3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quater 30 unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; 5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione. 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se: a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall’allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell’allegato B ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte; b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell’allegato B; c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni: 1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona; 2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell’allegato B o, in Belgio, all’«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all’«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte. 5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l’importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale. 6. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un’attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l’esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonchè una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima. 7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria. 8 bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all’articolo 23 applicano DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quinquies 31 una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all’articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. (2) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, le disposizioni si applicano agli interessi e ai canoni pagati a decorrere dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si vedano i successivi commi 2 e 4.

  • Art. 11 D.Lgs. 346/1990 – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    Art. 11 D.Lgs. 346/1990 – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    Art. 11 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Si considerano compresi nell’attivo ereditario: a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell’art. 12, comma 1, lettera b); b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. 2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all’art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. […] (1) 3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all’art. 16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore. Note: (1) Periodo soppresso dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. Testo precedente: “Se i contestatari sono eredi o legatari i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione non si applica per i beni e i diritti cointestati al coniuge che formavano oggetto della comunione di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile.“.

  • Art. 84 TUE – Contenuto delle norme tecniche

    Art. 84 TUE – Contenuto delle norme tecniche

    Art. 84 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Contenuto delle norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 4) 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono: a) l’altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 85-88 68 ed alle larghezze stradali; b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni; d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. 2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisicomeccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate. 3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l’area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi. 4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l’entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

  • Art. 36 Accertamento – Comunicazione di violazioni tributarie

    Art. 36 Accertamento – Comunicazione di violazioni tributarie

    Art. 36 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Comunicazione di violazioni tributarie (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. […] (2) 2. […] (3) 3. […] (4) 4. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria (5) che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli diretta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 36 bis 54 mente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli. (6) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 37, comma 1, lett. a), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Trasmissione di atti e notizie”. (2) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle società soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all’ufficio delle imposte competente per l’accertamento, entro tre mesi, copia dell’atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui è richiesto l’atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.“. (3) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all’ufficio delle imposte della variazione dell’indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all’estero.“. (4) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la società o l’ente è posto in liquidazione.“. (5) Le parole “nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria” sono state sostituite alle precedenti “nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi” dall’art. 37, comma 31, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (6) Comma inserito dall’art. 19, comma 1, lett. d), L. 30.12.1991 n. 413, pubblicata in G.U. 31.12.1991 n. 305, S.O. n. 91.

  • Art. 13 TUE – Competenza al rilascio del permesso di costruire

    Art. 13 TUE – Competenza al rilascio del permesso di costruire

    Art. 13 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Competenza al rilascio del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 14-15 22 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater) 1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico (1) nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 2. La regione disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti. Note: (1) Le parole “dello sportello unico” sono state sostituite alle precedenti “del competente ufficio comunale” dall’art. 13, comma 2, lett. c), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.

  • Art. 31 ter Accertamento – Accordi preventivi per le imprese con attività

    Art. 31 ter Accertamento – Accordi preventivi per le imprese con attività

    Art. 31 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accordi preventivi per le imprese con attività

    In vigore dal 1/1/1974

    internazionale (2) 1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti: a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 9-bis (1) dell’articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia; d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da sog- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31 ter 47 getti non residenti. 2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall’articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l’accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. (3) 3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall’articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l’accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni. (4) 3 bis. L’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a: a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro; b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro; c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro. (5) 3 ter. In caso di richiesta di rinnovo dell’accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (6) sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma. (5) 4. […] (7) 5. Per i periodi d’imposta di validità dell’accordo, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo medesimo. 6. La richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l’accordo si basa. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31 quater-32 48 7. Qualunque riferimento all’articolo 8 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo. Note: (1) Le parole “comma 9-bis” sono state sostituite alle precedenti “comma 10” dall’art. 1, comma 86, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. (2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Per l’applicabilità della presente modifica, si veda il successivo comma 3. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1101, lett. a), L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Testo precedente: “Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti purchè non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.“. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1101, lett. b), L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Testo precedente: “Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.“. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1101, lett. c), L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. (6) Si veda il Provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2021 n. 297428. (7) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 15.3.2017 n. 32, pubblicato in G.U. 23.3.2017 n. 69. Ai sensi del successivo art. 4, comma 2, la presente disposizione ha effetto a decorrere dall’1.1.2017. Testo precedente: “In base alla normativa comunitaria, l’Amministrazione finanziaria invia copia dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.“.

  • Art. 17 D.Lgs. 346/1990 – Rendite e pensioni

    Art. 17 D.Lgs. 346/1990 – Rendite e pensioni

    Art. 17 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rendite e pensioni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l’annualità (1) (2), se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse […] (3) se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico (4), in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell’età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell’età di questa. (5) 1 bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (6), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. (7) 1 ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. (7) Note: (1) Le parole “il valore pari a quaranta volte l’annualità“ sono state sostituite alle precedenti “il ventuplo dell’annualità” dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, il valore del multiplo era stato fissato: – in 40 volte l’annualità, ex art. 1, comma 1, DM 21.12.2023, pubblicato in G.U. 29.12.2023 n. 302, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2024, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 20 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2022, pubblicato in G.U. 30.12.2022 n. 304, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2023; – in 80 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 21.12.2021, pubblicato in G.U. 30.12.2020 n. 309, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2022; – in 10.000,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 18.12.2020, pubblicato in G.U. 30.12.2020 n. 322, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2021; – in 2000,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2019, pubblicato in G.U. 30.12.2019 n. 304, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2020; – in 125,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 19.12.2018, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2019; – in 333,33 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2017, pubblicato in G.U. 28.12.2017 n. 301, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2018, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 1000 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 23.12.2016, pubblicato in G.U. 31.12.2016 n. 305, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2017, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 500 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 21.12.2015, pubblicato in G.U. 30.12.2015 n. 302, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2016, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 200 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 22.12.2014, pubblicato in G.U. 29.12.2014 n. 300, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2015, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 100 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 23.12.2013, pubblicato in G.U. 28.12.2013 n. 303, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2014, ex art. 2 del decreto medesimo. (2) Il valore del multiplo è fissato in 40 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 24.12.2025, pubblicato in G.U. 31.12.2025 n. 302. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, ex art. 2 del decreto medesimo. (3) Le parole “e non superiore al ventuplo della stessa,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico” sono state sostituite alle precedenti “per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Per le rendite oggetto di successioni aperte e donazioni fatte anteriormente al 3.10.2024, si veda l’art. 9, comma 4, DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. (6) Le parole “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” dall’art. 11, comma 1, DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Articolo 351 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 351 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 351 CCII – [Disposizioni sui compensi dell’OCRI]

    [Disposizioni sui compensi dell’OCRI]

  • Art. 7 bis Accertamento – DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 8-9

    Art. 7 bis Accertamento – DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 8-9

    Art. 7 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 8-9

    In vigore dal 1/1/1974

    9 [Certificazioni dei sostituti d’imposta] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 6, comma 2, lett. b), DPR 16.4.2003 n. 126, pubblicato in G.U. 5.6.2003 n. 128. Testo precedente: “(Certificazioni dei sostituti di imposta). – 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.”. In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 1, DL 31.5.1994 n. 33, non convertito in legge nel termine di 60 giorni (Comunicato pubblicato in G.U. 19.3.1994 n. 65).

  • Art. 47 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    Art. 47 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    Art. 47 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma

    6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo

    48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

    5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

    6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

    7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

    8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.