Autore: Andrea Marton

  • Art. 34 TUE – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

    Art. 34 TUE – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

    Art. 34 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso. 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione (1), stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale (2), determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01 (3), eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (4). (5) 2 ter. […] (6) Note: (1) Le parole “triplo del costo di produzione” sono state sostituite alle precedenti “doppio del costo di produzione” dall’art. 1, comma 1, lett. e), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (2) Le parole “triplo del valore venale” sono state sostituite alle precedenti “doppio del valore venale” dall’art. 1, comma 1, lett. e), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (3) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. n), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (6) Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, lett. o), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 5), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.

  • Art. 34 Accertamento – [Certificazione delle passività bancarie]

    Art. 34 Accertamento – [Certificazione delle passività bancarie]

    Art. 34 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Certificazione delle passività bancarie] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, lett. h), L. 30.12.1991 n. 413, pubblicata in G.U. 31.12.1991, n. 305, S.O. n. 91. Testo precedente: “(Certificazione delle passività bancarie). – Se il contribuente afferma l’esistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, l’ufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l’ente creditore e un certificato dell’ente stesso attestante l’ammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall’ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall’ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie filiali o altre ripartizioni territoriali dell’azienda o istituto di credito. Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l’esattezza delle attestazioni contenute nel certificato.“.

  • Articolo 352 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 352 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 352 CCII – [Disposizioni transitorie sul funzionamento

    [Disposizioni transitorie sul funzionamento

  • Art. 71 Accertamento – Dichiarazioni e scritture contabili

    Art. 71 Accertamento – Dichiarazioni e scritture contabili

    Art. 71 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazioni e scritture contabili

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d’imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. 2. Le scritture contabili relative ai periodi d’imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell’accertamento. 3. Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell’art. 27 del decreto indicato nel primo comma. 4. Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell’anno 1974, entro il 30 aprile 1975. 5. Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 72-76 80 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975. 6. I sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell’art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell’anno 1974, entro il 15 aprile 1975.

  • Art. 67 TUE – Collaudo statico

    Art. 67 TUE – Collaudo statico

    Art. 67 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Collaudo statico

    In vigore dal 30/06/2003

    1086, articoli 7 e 8) 1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis (1). 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. 3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo […] (2) che invia tra- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 68-71 63 mite posta elettronica certificata (PEC) (3) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62. (4) 8. La segnalazione certificata è corredata da (5) una copia del certificato di collaudo. 8 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (6) 8 ter. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (7) Note: (1) Le parole “, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Le parole “in tre copie” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (3) Le parole “tramite posta elettronica certificata (PEC)“ sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (4) Le parole “Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62.“ sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) Le parole “La segnalazione certificata è corredata da” sono state sostituite alle precedenti “Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale” dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (7) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. SEZIONE II – VIGILANZA

  • Art. 34 bis Antiriciclaggio – Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazio…

    Art. 34 bis Antiriciclaggio – Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazio…

    Art. 34 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell’articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all’articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica. 2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1. 3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all’articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell’invio della segnalazione di operazione sospetta nell’ipotesi prevista dall’articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto. 4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell’invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all’articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell’avviso. 5. L’avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 34 bis 62 economico-patrimoniale, l’attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l’importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonchè il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l’avviso, l’organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni. 6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32. 7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell’informativa alla UIF ai sensi dell’articolo 11, comma 4, ultimo periodo. 8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo. 9. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L’accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti. 10. Le modalità tecniche e operative dell’accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l’organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell’organismo di autoregolamentazione, nonchè le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell’autorità dei propri operatori abilitati all’accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell’identità digitale dei soggetti abilitati all’accesso. 11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo. 12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l’organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L’organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. 13. L’organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a: a) garantire l’integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l’utilizzo di tecniche di crittografia, nonchè la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10; b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell’avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5. 14. Prima del trattamento, l’organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l’altro, le misure tecni- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 35 63 che e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonchè a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati. 15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni. 16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell’interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali. 17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l’organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati: a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all’articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica; b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti; c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell’organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati. 18. L’organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l’articolo 11, comma 3. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2-bis, comma 1, DL 18.10.2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023 n. 191. CAPO III – Obblighi di segnalazione

  • Art. 53 D.Lgs. 346/1990 – Altre violazioni

    Art. 53 D.Lgs. 346/1990 – Altre violazioni

    Art. 53 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Altre violazioni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa pari all’ottanta (1) per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della esclusione della riduzione d’imposta di cui all’articolo 25, comma 2. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari all’ottanta (2) per cento dell’imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000 (3), del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell’ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all’ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l’attestazione di cui all’articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 1. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell’Ente poste italiane. […] (4) Note: (1) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (3) Le parole “euro 250 a euro 2000” sono state sostituite alle precedenti “lire cinquecentomila a lire quattro milioni” dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 3), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (4) Periodo soppresso dall’art. 4, comma 2, lett. c), n. 4), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

  • Art. 135 TUE – Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

    Art. 135 TUE – Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

    Art. 135 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonchè con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4 della legge medesima.

  • Art. 37 TUE – Interventi eseguiti in assenza o in difformità

    Art. 37 TUE – Interventi eseguiti in assenza o in difformità

    Art. 37 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi eseguiti in assenza o in difformità

    In vigore dal 30/06/2003

    dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985) (1) 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (2) comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo (3) dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro (4). (5) 2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (2) consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonchè dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. (6) 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. (6) 4. […] (7) 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. (6) 6. La mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36-bis (8). Note: (1) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 3) DL 29.5.2024 DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 38-39 51 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Testo precedente: “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) La parola “triplo” è stata sostituita alla precedente “doppio” dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 01), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (4) Le parole “1.032 euro” sono state sostituite alle precedenti “516 euro” dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 01), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (6) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Testo precedente: “Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.“. In precedenza il comma era stato rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (8) Le parole “articolo 36-bis” sono state sostituite alle precedenti “articolo 36” dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Art. 23 quater TUE – Usi temporanei

    Art. 23 quater TUE – Usi temporanei

    Art. 23 quater D.P.R. 380/2001 (TUE) – Usi temporanei

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purchè si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello lo- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 24 36 cale. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. m-bis), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. TITOLO III – AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI CAPO I – CERTIFICATO DI AGIBILITA’

  • Art. 54 TUE – Sistemi costruttivi

    Art. 54 TUE – Sistemi costruttivi

    Art. 54 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sistemi costruttivi

    In vigore dal 30/06/2003

    64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma) 1. Gli edifici possono essere costruiti con: a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali; b) struttura a pannelli portanti; c) struttura in muratura; d) struttura in legname. 2. Ai fini di questo testo unico si considerano: a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante; b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l’associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera; c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

  • Articolo 345 Codice Civile: Denunzie al giudice tutelare

    Articolo 345 Codice Civile: Denunzie al giudice tutelare

    Art. 345 c.c. – Denunzie al giudice tutelare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

    Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l’apertura di una tutela.

    I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.