Autore: Andrea Marton

  • Art. 13 TUE – Competenza al rilascio del permesso di costruire

    Art. 13 TUE – Competenza al rilascio del permesso di costruire

    Art. 13 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Competenza al rilascio del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 14-15 22 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater) 1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico (1) nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 2. La regione disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti. Note: (1) Le parole “dello sportello unico” sono state sostituite alle precedenti “del competente ufficio comunale” dall’art. 13, comma 2, lett. c), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.

  • Art. 31 ter Accertamento – Accordi preventivi per le imprese con attività

    Art. 31 ter Accertamento – Accordi preventivi per le imprese con attività

    Art. 31 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accordi preventivi per le imprese con attività

    In vigore dal 1/1/1974

    internazionale (2) 1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti: a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 9-bis (1) dell’articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia; d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da sog- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31 ter 47 getti non residenti. 2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall’articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l’accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. (3) 3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall’articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l’accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni. (4) 3 bis. L’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a: a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro; b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro; c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro. (5) 3 ter. In caso di richiesta di rinnovo dell’accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (6) sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma. (5) 4. […] (7) 5. Per i periodi d’imposta di validità dell’accordo, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo medesimo. 6. La richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l’accordo si basa. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31 quater-32 48 7. Qualunque riferimento all’articolo 8 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo. Note: (1) Le parole “comma 9-bis” sono state sostituite alle precedenti “comma 10” dall’art. 1, comma 86, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. (2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Per l’applicabilità della presente modifica, si veda il successivo comma 3. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1101, lett. a), L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Testo precedente: “Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti purchè non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.“. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1101, lett. b), L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Testo precedente: “Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.“. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1101, lett. c), L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. (6) Si veda il Provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2021 n. 297428. (7) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 15.3.2017 n. 32, pubblicato in G.U. 23.3.2017 n. 69. Ai sensi del successivo art. 4, comma 2, la presente disposizione ha effetto a decorrere dall’1.1.2017. Testo precedente: “In base alla normativa comunitaria, l’Amministrazione finanziaria invia copia dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.“.

  • Art. 17 D.Lgs. 346/1990 – Rendite e pensioni

    Art. 17 D.Lgs. 346/1990 – Rendite e pensioni

    Art. 17 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rendite e pensioni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l’annualità (1) (2), se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse […] (3) se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico (4), in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell’età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell’età di questa. (5) 1 bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (6), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. (7) 1 ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. (7) Note: (1) Le parole “il valore pari a quaranta volte l’annualità“ sono state sostituite alle precedenti “il ventuplo dell’annualità” dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, il valore del multiplo era stato fissato: – in 40 volte l’annualità, ex art. 1, comma 1, DM 21.12.2023, pubblicato in G.U. 29.12.2023 n. 302, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2024, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 20 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2022, pubblicato in G.U. 30.12.2022 n. 304, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2023; – in 80 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 21.12.2021, pubblicato in G.U. 30.12.2020 n. 309, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2022; – in 10.000,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 18.12.2020, pubblicato in G.U. 30.12.2020 n. 322, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2021; – in 2000,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2019, pubblicato in G.U. 30.12.2019 n. 304, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2020; – in 125,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 19.12.2018, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2019; – in 333,33 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2017, pubblicato in G.U. 28.12.2017 n. 301, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2018, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 1000 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 23.12.2016, pubblicato in G.U. 31.12.2016 n. 305, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2017, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 500 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 21.12.2015, pubblicato in G.U. 30.12.2015 n. 302, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2016, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 200 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 22.12.2014, pubblicato in G.U. 29.12.2014 n. 300, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2015, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 100 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 23.12.2013, pubblicato in G.U. 28.12.2013 n. 303, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2014, ex art. 2 del decreto medesimo. (2) Il valore del multiplo è fissato in 40 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 24.12.2025, pubblicato in G.U. 31.12.2025 n. 302. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, ex art. 2 del decreto medesimo. (3) Le parole “e non superiore al ventuplo della stessa,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico” sono state sostituite alle precedenti “per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Per le rendite oggetto di successioni aperte e donazioni fatte anteriormente al 3.10.2024, si veda l’art. 9, comma 4, DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. (6) Le parole “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” dall’art. 11, comma 1, DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Articolo 351 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 351 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 351 CCII – [Disposizioni sui compensi dell’OCRI]

    [Disposizioni sui compensi dell’OCRI]

  • Art. 7 bis Accertamento – DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 8-9

    Art. 7 bis Accertamento – DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 8-9

    Art. 7 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 8-9

    In vigore dal 1/1/1974

    9 [Certificazioni dei sostituti d’imposta] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 6, comma 2, lett. b), DPR 16.4.2003 n. 126, pubblicato in G.U. 5.6.2003 n. 128. Testo precedente: “(Certificazioni dei sostituti di imposta). – 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.”. In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 1, DL 31.5.1994 n. 33, non convertito in legge nel termine di 60 giorni (Comunicato pubblicato in G.U. 19.3.1994 n. 65).

  • Art. 47 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    Art. 47 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    Art. 47 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma

    6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo

    48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

    5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

    6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

    7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

    8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 61 D.Lgs. 346/1990 – Consolidazione dell’usufrutto

    Art. 61 D.Lgs. 346/1990 – Consolidazione dell’usufrutto

    Art. 61 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Consolidazione dell’usufrutto

    Articolo abrogato. Riportato per documentazione storica.

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. eee), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Art. 61 (Consolidazione dell’usufrutto) – 1. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.“.

  • Art. 62 Accertamento – Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

    Art. 62 Accertamento – Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

    Art. 62 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l’amministrazione anche di fatto.

  • Art. 3 TUE – Definizioni degli interventi edilizi

    Art. 3 TUE – Definizioni degli interventi edilizi

    Art. 3 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Definizioni degli interventi edilizi

    In vigore dal 30/06/2003

    agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici (1) e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico (2). Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso. (3) Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purchè l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (4); c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purchè con tali elementi compatibili, nonchè conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi(5). Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli inter- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 3 10 venti rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 (6) del medesimo codice, (7) nonchè, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (8); e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”; (9); e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sul- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 3 bis-4 11 le disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Note: (1) Le parole “la volumetria complessiva degli edifici” sono state sostituite alle precedenti “i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari” dall’art. 17, comma 1, lett. a), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico” sono state sostituite alle precedenti “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (3) Periodo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. a), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (4) Periodo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (5) Le parole “ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purchè con tali elementi compatibili, nonchè conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi” sono state sostituite alle precedenti “ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili” dall’art. 65-bis, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96. (6) Le parole “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142” sono state sostituite alle precedenti “dell’articolo 142” dall’art. 14, comma 1-ter, lett. a), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (7) Le parole “ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice,“ sono state inserite dall’art. 28, comma 5-bis, lett. a), DL 1.3.2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.4.2022 n. 34. (8) I periodi da “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione” fino a “e non siano previsti incrementi di volumetria.“ sono stati sostituiti ai precedenti periodi terzo e quarto dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria […] di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 30, comma 1, lett. a), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98; – l’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (9) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2-bis, DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 52, comma 2, L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13; – l’art. 10-ter, comma 1, DL 28.3.2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.5.2014 n. 80; – l’art. 41, comma 4, DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98.

  • Articolo 383 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 383 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 383 CCII – Finanziamenti dei soci

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.».

  • Art. 57 D.Lgs. 346/1990 – Donazioni anteriori

    Art. 57 D.Lgs. 346/1990 – Donazioni anteriori

    Art. 57 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Donazioni anteriori

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all’articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data. (1) 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa (2) da una a due volte la maggiore imposta dovuta. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. bbb), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato […] di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all’art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.“. In precedenza le parole “, ai soli fini della determinazione delle ali- quote applicabili a norma dell’art. 56,“ erano state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Le parole “la sanzione amministrativa” sono state sostituite alle precedenti “la pena pecuniaria” dall’art. 1, comma 1, lett. bbb), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 55 Accertamento – [Applicazione delle pene pecuniarie]

    Art. 55 Accertamento – [Applicazione delle pene pecuniarie]

    Art. 55 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Applicazione delle pene pecuniarie] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 56-58 70 […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Applicazione delle pene pecuniarie) – Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall’ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d’ufficio l’irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l’ufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell’art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all’esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall’art. 51 non siano già state constatate non si fa luogo all’applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. Nei casi previsti dall’art. 52 l’ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell’art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.“.