Autore: Andrea Marton

  • Art. 41 Accertamento – Accertamento d’ufficio

    Art. 41 Accertamento – Accertamento d’ufficio

    Art. 41 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accertamento d’ufficio

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Gli uffici delle imposte procedono all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo I. 2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute. 3. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. 4. Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell’articolo 38. 5. Agli effetti dell’imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d’ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell’art. 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.

  • Art. 13 ter Antiriciclaggio – Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati m…

    Art. 13 ter Antiriciclaggio – Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati m…

    Art. 13 ter D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonchè con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite. 2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO IV – Analisi e valutazione del rischio

  • Art. 14 Antiriciclaggio – Analisi nazionale del rischio

    Art. 14 Antiriciclaggio – Analisi nazionale del rischio

    Art. 14 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Analisi nazionale del rischio (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L’analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 2. L’analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L’analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l’importanza dei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l’importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, l’analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. 3. Le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a): a) concorrono all’analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d’ufficio; b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi; c) utilizzano l’analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l’esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di ri- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 15 36 schio riscontrato; d) in occasione della relazione di cui all’articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi. 4. I risultati dell’analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato. 5. I risultati dell’analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, all’ABE (2) e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 14 (Altri soggetti). – 1. Ai fini del presente decreto per “altri soggetti” si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 4-septies, DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73 – l’art. 7, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “all’ABE” sono state sostituite alle precedenti “alle Autorità di vigilanza europee” dall’art. 50, comma 1, lett. d), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91.

  • Art. 9 D.Lgs. 346/1990 – Attivo ereditario

    Art. 9 D.Lgs. 346/1990 – Attivo ereditario

    Art. 9 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Attivo ereditario

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13. 2. Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore […] (1) netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13. Note: (1) La parola “globale” è stata soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. l), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 8 TUE – Attività edilizia dei privati su aree demaniali

    Art. 8 TUE – Attività edilizia dei privati su aree demaniali

    Art. 8 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Attività edilizia dei privati su aree demaniali

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3) 1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.

  • Art. 37 Accertamento – Controllo delle dichiarazioni

    Art. 37 Accertamento – Controllo delle dichiarazioni

    Art. 37 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Controllo delle dichiarazioni

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omes- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 37 bis 57 so la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall’anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l’attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento. (1) 2. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione. 3. In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. 3 bis. Il contribuente può comunque richiedere un parere all’amministrazione in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (2) 4. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L’amministrazione procede al rimborso dopo che l’accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento. Note: (1) Periodo inserito dall’art. 1, comma 253, L. 24.12.2007, n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (2) Comma inserito dall’art. 7, comma 7, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. La numerazione del comma è stata inserita in sede redazionale.

  • Art. 11 Antiriciclaggio – Organismi di autoregolamentazione

    Art. 11 Antiriciclaggio – Organismi di autoregolamentazione

    Art. 11 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Organismi di autoregolamentazione (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza. 2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (2) cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (3). 3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all’uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali. 4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività. 4 bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all’articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4; c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette. (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 12 31 esercenti attività finanziaria). – 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) […] m) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d) […]. 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell’articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB. 3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della medesima legge. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all’autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all’articolo 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all’autorità di vigilanza di settore.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 5, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. – l’art. 27, comma 1, DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 36, comma 2, DLgs. 27.1.2010 n. 11, pubblicato in G.U. 13.2.2010 n. 36, S.O. n. 29. (2) Le parole “nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. f), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. f), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. n), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO III – Cooperazione nazionale e internazionale

  • Art. 64 Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    Art. 64 Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    Art. 64 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    In vigore dal 29/12/2007

    Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco(1) 1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro. 2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni. 3. Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l’esercente opera, affinchè adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione. 4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata. 5. La Guardia di finanza, qualora, nell’esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l’offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell’ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell’esercizio dell’attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all’interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell’adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 6. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonchè il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 65 93 amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 7. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 65, comma 4. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Norme abrogate). – 1. Sono abrogati: a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell’articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione; b) gli articoli 1,1,2093,,00’>1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione; e) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; f) i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. g) il secondo periodo dell’articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.“.

  • Art. 26 quater Accertamento – Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a…

    Art. 26 quater Accertamento – Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a…

    Art. 26 quater D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in

    In vigore dal 1/1/1974

    Stati membri dell’Unione europea [n.d.r. dal 2027 art. 53 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati: a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall’allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società; b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all’attività della stabile organizzazione stessa. 2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all’esenzione se: a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento; c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile; e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno. 3. Ai fini del presente articolo: a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti; c) non si considerano interessi: 1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate; 2) gli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico; 3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quater 30 unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; 5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione. 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se: a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall’allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell’allegato B ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte; b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell’allegato B; c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni: 1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona; 2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell’allegato B o, in Belgio, all’«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all’«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte. 5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l’importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale. 6. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un’attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l’esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonchè una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima. 7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria. 8 bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all’articolo 23 applicano DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quinquies 31 una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all’articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. (2) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, le disposizioni si applicano agli interessi e ai canoni pagati a decorrere dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si vedano i successivi commi 2 e 4.

  • Art. 11 D.Lgs. 346/1990 – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    Art. 11 D.Lgs. 346/1990 – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    Art. 11 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Si considerano compresi nell’attivo ereditario: a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell’art. 12, comma 1, lettera b); b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. 2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all’art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. […] (1) 3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all’art. 16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore. Note: (1) Periodo soppresso dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. Testo precedente: “Se i contestatari sono eredi o legatari i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione non si applica per i beni e i diritti cointestati al coniuge che formavano oggetto della comunione di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile.“.

  • Art. 84 TUE – Contenuto delle norme tecniche

    Art. 84 TUE – Contenuto delle norme tecniche

    Art. 84 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Contenuto delle norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 4) 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono: a) l’altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 85-88 68 ed alle larghezze stradali; b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni; d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. 2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisicomeccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate. 3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l’area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi. 4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l’entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

  • Art. 36 Accertamento – Comunicazione di violazioni tributarie

    Art. 36 Accertamento – Comunicazione di violazioni tributarie

    Art. 36 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Comunicazione di violazioni tributarie (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. […] (2) 2. […] (3) 3. […] (4) 4. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria (5) che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli diretta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 36 bis 54 mente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli. (6) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 37, comma 1, lett. a), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Trasmissione di atti e notizie”. (2) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle società soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all’ufficio delle imposte competente per l’accertamento, entro tre mesi, copia dell’atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui è richiesto l’atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.“. (3) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all’ufficio delle imposte della variazione dell’indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all’estero.“. (4) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. b), L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275. Testo precedente: “Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la società o l’ente è posto in liquidazione.“. (5) Le parole “nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria” sono state sostituite alle precedenti “nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi” dall’art. 37, comma 31, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (6) Comma inserito dall’art. 19, comma 1, lett. d), L. 30.12.1991 n. 413, pubblicata in G.U. 31.12.1991 n. 305, S.O. n. 91.