Autore: Andrea Marton

  • Art. 63 D.Lgs. 346/1990 – Entrata in vigore

    Art. 63 D.Lgs. 346/1990 – Entrata in vigore

    Art. 63 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Entrata in vigore

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data. ALLEGATO Prospetto dei coefficienti (1) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. fff), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Si veda anche l’art. 1, comma 3, DM 27.12.2024, pubblicato in G.U. 31.12.2024 n. 305. DOCUMENTAZIONE – Tabella di raffronto tra le “vecchie” disposizioni e il nuovo Testo unico

  • Art. 36 Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari

    Art. 36 Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari

    Art. 36 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari

    In vigore dal 29/12/2007

    Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti (1) 1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 3, comma 8, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall’analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo. 2. Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario o del soggetto cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l’obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all’articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all’uopo delegato. 3. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), adempiono all’obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto all’uopo delegato dell’intermediario mandante o di riferimento. 4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all’articolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente alla UIF. 5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all’intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all’uopo delegato dell’intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell’insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 36 (Obblighi di registrazione). – 1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e regi- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 37 65 strano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. 2-bis. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 15, comma 4. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o dal termine della prestazione professionale. 4. Per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. 5. Per gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa. 6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. 6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 25.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. m), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169; – l’art. 20, comma 1, lett. e), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

  • Art. 28 Accertamento – Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi d…

    Art. 28 Accertamento – Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi d…

    Art. 28 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici [n.d.r. dal 2027 art. 43 del DLgs.

    In vigore dal 1/1/1974

    24.3.2025 n. 33] (1) 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente. 2. Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali. Note: (1) Si veda l’art. 20, DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O. n. 2.

  • Art. 8 D.Lgs. 346/1990 – Base imponibile

    Art. 8 D.Lgs. 346/1990 – Base imponibile

    Art. 8 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Base imponibile

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il valore […] (1) netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3. 1 bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali. (2) 2. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale (3) si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura (4). 3. Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati. 4. […] (5) Note: (1) La parola “globale” è stata soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 78, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Le parole “di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale” sono state sostituite alle precedenti “di fallimento del defunto” dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “della chiusura della relativa procedura” sono state sostituite alle precedenti “della chiusura del fallimento” dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1 comma 3, ed escluse quelle indicate all’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.“. CAPO II – Base imponibile SEZIONE I – Attivo ereditario

  • Art. 45 TUE – Norme relative all’azione penale

    Art. 45 TUE – Norme relative all’azione penale

    Art. 45 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Norme relative all’azione penale

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1985, n. 47, art. 22) 1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36. 2. […] (1) 3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 26), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148. Testo precedente: “Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all’articolo 36, l’udienza viene fissata d’ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.“.

  • Art. 49 D.Lgs. 346/1990 – Notificazioni

    Art. 49 D.Lgs. 346/1990 – Notificazioni

    Art. 49 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Notificazioni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell’Agenzia delle entrate (1) o da messi comunali o di conciliazione. Note: (1) Le parole “uffici dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “uffici del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. CAPO VIII – Sanzioni

  • Art. 34 ter TUE – Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal…

    Art. 34 ter TUE – Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal…

    Art. 34 ter D.P.R. 380/2001 (TUE) – Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore. 2. L’epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5. L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 5-bis. 4. Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f-bis), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite

    Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite

    Art. 338 c.c. [Condizioni imposte alla madre superstite]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 10 SIC – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luog…

    Art. 10 SIC – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luog…

    Art. 10 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

  • Art. 99 TUE – Esecuzione d’ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

    Art. 99 TUE – Esecuzione d’ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

    Art. 99 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Esecuzione d’ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

  • Art. 66 TUE – Documenti in cantiere

    Art. 66 TUE – Documenti in cantiere

    Art. 66 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Documenti in cantiere

    In vigore dal 30/06/2003

    1971, art. 5) 1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei lavori. 2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.

  • Art. 35 Accertamento – [Deroghe al segreto bancario]

    Art. 35 Accertamento – [Deroghe al segreto bancario]

    Art. 35 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Deroghe al segreto bancario] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, lett. h), L. 30.12.1991 n. 413, pubblicata in G.U. 31.12.1991 n. 305, S.O. n. 91. Testo precedente: “(Deroghe al segreto bancario). – L’ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al numero 7) dell’art. 32 su conforme parere dell’ispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale a norma del secondo comma dell’art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi: a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e l’ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo d’imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni; b) quando da elementi certi in possesso dell’ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d’imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell’imponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni; c) quando il reddito complessivo fondamentale attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell’art. 38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta; d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell’articolo 39 sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dell’ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni; e) quando ricorre l’ipotesi prevista dalla lettera d) dell’art. 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d’imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l’attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate. Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito. L’ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all’accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 34.”.