Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 12 ter T.U.B.: Valore nominale unitario minimo delle obblig

    Art. 12 ter T.U.B.: Valore nominale unitario minimo delle obblig

    Art. 12 ter T.U.B. – Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.

    2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.

    3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonché agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.”

  • Art. 14 bis T.U.B.: Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

    Art. 14 bis T.U.B.: Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

    Art. 14 bis T.U.B. – Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo).

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l’esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all’obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.

    3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:

    a) banche;

    b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;

    c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.

    4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l’articolo 16, comma 4.

    5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d’Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) la banca dello Stato terzo è autorizzata nello Stato terzo in cui è stabilita a esercitare le attività per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attività sono ivi sottoposte a vigilanza;

    b) è presentato un programma contenente l’indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell’organizzazione e la gestione del rischio della succursale;

    c) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell’istanza corredata dal programma di attività di cui alla lettera b);

    d) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;

    e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis;

    f) ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;

    g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

    6. L’autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocità.

    7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.

    8. Prima che la succursale inizi le proprie attività nel territorio della Repubblica, la Banca d’Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell’articolo 58-ter, comma 1.

    9. La decadenza dall’autorizzazione è pronunciata dalla Banca d’Italia qualora:

    a) non si faccia uso dell’autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;

    b) l’autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;

    c) la succursale abbia cessato le attività per un periodo superiore a sei mesi.

    10. La revoca dell’autorizzazione è disposta dalla Banca d’Italia quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

    a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata;

    b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

    c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i dodici mesi successivi;

    d) la succursale non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;

    e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;

    f) sia commessa una delle violazioni richiamate all’articolo 144, comma 1, lettera a);

    g) nei casi di cui all’articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d’Italia ovvero l’autorizzazione sia negata.

    11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti dal presente decreto.

    12. La revoca dell’autorizzazione è inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95.

    13. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

  • Art. 18 T.U.B.: Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscim

    Art. 18 T.U.B.: Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscim

    Art. 18 T.U.B. – Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 01 e 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

    2. Le disposizioni dell’art. 15, comma 3, e dell’art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

    3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

    4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’art. 54, commi 1, 2 e 3.

    5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 79, commi 1, 3 e 4.”

  • Art. 22 bis T.U.B.: Persone che agiscono di concerto

    Art. 22 bis T.U.B.: Persone che agiscono di concerto

    Art. 22 bis T.U.B. – Persone che agiscono di concerto

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 19 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un’influenza notevole .

    2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d’Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un’azione di concerto, nonché i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.”

  • Art. 22 T.U.B.: Partecipazioni indirette

    Art. 22 T.U.B.: Partecipazioni indirette

    Art. 22 T.U.B. – Partecipazioni indirette

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:

    a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

    b) i casi, individuati dalla Banca d’Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall’articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.”

  • Art. 24 T.U.B.: Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

    Art. 24 T.U.B.: Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

    Art. 24 T.U.B. –  Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall’articolo 20, commi 1, 2 e 4.

    2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

    3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

    3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.”

  • Art. 25 T.U.B.: Partecipanti al capitale

    Art. 25 T.U.B.: Partecipanti al capitale

    Art. 25 T.U.B. –  Partecipanti al capitale.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:

    a) i requisiti di onorabilità;

    b) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;

    c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

    3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea”

  • Art. 28 T.U.B.: Norme applicabili

    Art. 28 T.U.B.: Norme applicabili

    Art. 28 T.U.B. –  Norme applicabili.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. L’esercizio dell’attivita’ bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

    2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorita’ governativa dal codice civile.

    2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del presente decreto.

    2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.”

  • Art. 27 T.U.B. – Incompatibilità

    Art. 27 T.U.B. – Incompatibilità

    Art. 27 T.U.B. –  Incompatibilità.

    In vigore dal 01/01/1994 al 27/06/2015

    Soppresso dal 27/06/2015 da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    1. Il CICR può disciplinare l’assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l’applicazione dell’art. 26.”

  • Art. 30 T.U.B. – Soci

    Art. 30 T.U.B. – Soci

    Art. 30 T.U.B. –  Soci.

    In vigore dal 19/12/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 23 quater

    “1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

    2. Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca (1).

    2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.

    3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

    4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

    5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

    5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l’ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta.

    6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.”

    —–

    (1) Per la proroga del termine vedi l’art. 28-bis, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il comma 14 dell’art. 41, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, il comma 41 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191; il comma 17-bis dell’art. 1, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 25 e, da ultimo, l’art. 2, comma 17-quaterdecies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.

  • Art. 29 T.U.B. – Norme generali

    Art. 29 T.U.B. – Norme generali

    Art. 29 T.U.B. –  Norme generali.

    In vigore dal 27/03/2024

    Modificato da: Legge del 05/03/2024 n. 21 Articolo 18

    “1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

    2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.

    2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 16 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

    2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entita’ del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attivita’ bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.

    2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.

    3. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2015, dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 2 decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3)

    4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.”

  • Art. 32 T.U.B. – Utili

    Art. 32 T.U.B. – Utili

    Art. 32 T.U.B. – Utili.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
    2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.