Art. 27 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti [n.d.r. dal
In vigore dal 1/1/1974
2027 art. 56 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento (2) del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter (3) dell’articolo 27, se: a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea (4); c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire (5) di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva (6); d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. (7) 1 bis. La disposizione del comma 1 si applica alresì alle remunerazioni di cui all’articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1. (8) 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. (9) 3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter (3) dell’art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. (10) Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante l’approvazione di appositi modelli. 4. […] (11) 5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. (12) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, DLgs. 6.3.1993 n. 136, pubblicato in G.U. 10.5.1993 n. 107 . (2) Le parole “20 per cento” sono state sostituite alle precedenti “25 per cento”, dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, tale percentuale è ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1.1.2009. (3) Le parole “ai commi 3, 3-bis e 3-ter” sono state sostituite alle precedenti “al terzo comma” dall’art. 1, comma 67, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 68 della legge medesima, si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. (4) Le parole “, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lettera a), n. 2), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall.1.1.2005. (5) Le parole “senza fruire” sono state sostituite alle precedenti “senza possibilità di fruire”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 ter 38 disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (6) Le parole “indicate nella predetta direttiva” sono state sostituite alle precedenti “indicate nell’allegato della predetta direttiva” , dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (8) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lett. a), L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Testo precedente: “La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. n. 49/2007, tali disposizioni si applicavano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005, mentre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, la percentuale era ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1.1.2009. (9) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Testo precedente: “Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 1 nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.“ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. In precedenza il comma era stato sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Testo precedente: “In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.“ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (11) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera e), DLgs. 6.2.2007, n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86, con effetto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, per gli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Resta impregiudicata l’applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.“. (12) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lett. b), L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Testo precedente: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l’assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.“. In precedenza, le parole “non detenere la partecipazione” erano state sostituite alle precedenti “non esser state costituite”, dall’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. n. 49/2007, tali disposizioni si applicavano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005.