Autore: Andrea Marton

  • Art. 62 SIC – Definizioni

    Art. 62 SIC – Definizioni

    Art. 62 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. ))

    2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci. (( d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.))

  • Art. 2 Accertamento – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

    Art. 2 Accertamento – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

    Art. 2 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche (1) (2)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo. Note: (1) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O., circa l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi. (2) Si vedano gli artt. 10 e 12, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 134, L. 23.12.1996 n. 662, pubblicata in G.U. 28.12.1996 n. 303, S.O. n. 233, circa la determinazione in dichiarazione dei redditi dei contributi dovuti agli enti previdenziali.

  • Art. 23 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 23 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 23 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino ap- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 32 provati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. (3) 1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività (4), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione (5), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 1 bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, (6) ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (7) 1 ter. […] (8) 2. La segnalazione certificata di inizio attività (4) è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione (5). L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (9) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (10) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione (5), il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione (5) è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività (4) da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione (5), l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 bis 33 l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività (4). Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5. (11) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Disciplina della denuncia di inizio attività” (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) La parola “segnalazione” è sostituita alla precedente “denuncia” dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Le parole “relativi all’assetto idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. g), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (7) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (8) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, DLgs. 22.1.2016 n. 10, pubblicata in G.U. 28.1.2016 n. 22. Testo precedente: “La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (9) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 2), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (10) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 3), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (11) Comma modificato dall’art. 1, comma 558, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192.

  • Art. 66 SIC – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

    Art. 66 SIC – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

    Art. 66 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

  • Art. 35 TUE – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o…

    Art. 35 TUE – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o…

    Art. 35 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

    In vigore dal 30/06/2003

    28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo. 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso. 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonchè quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 3 bis. Le disposizioni del presente articolo si ap- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 36-36 bis 48 plicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01 (1), eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (2), ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa. (3) Note: (1) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. o), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16.

  • Art. 27 bis Accertamento – Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non re…

    Art. 27 bis Accertamento – Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non re…

    Art. 27 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti [n.d.r. dal

    In vigore dal 1/1/1974

    2027 art. 56 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento (2) del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter (3) dell’articolo 27, se: a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea (4); c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire (5) di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva (6); d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. (7) 1 bis. La disposizione del comma 1 si applica alresì alle remunerazioni di cui all’articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1. (8) 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. (9) 3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter (3) dell’art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. (10) Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante l’approvazione di appositi modelli. 4. […] (11) 5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. (12) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, DLgs. 6.3.1993 n. 136, pubblicato in G.U. 10.5.1993 n. 107 . (2) Le parole “20 per cento” sono state sostituite alle precedenti “25 per cento”, dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, tale percentuale è ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1.1.2009. (3) Le parole “ai commi 3, 3-bis e 3-ter” sono state sostituite alle precedenti “al terzo comma” dall’art. 1, comma 67, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 68 della legge medesima, si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. (4) Le parole “, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lettera a), n. 2), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall.1.1.2005. (5) Le parole “senza fruire” sono state sostituite alle precedenti “senza possibilità di fruire”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 ter 38 disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (6) Le parole “indicate nella predetta direttiva” sono state sostituite alle precedenti “indicate nell’allegato della predetta direttiva” , dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (8) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lett. a), L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Testo precedente: “La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. n. 49/2007, tali disposizioni si applicavano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005, mentre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, la percentuale era ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1.1.2009. (9) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Testo precedente: “Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 1 nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.“ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. In precedenza il comma era stato sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Testo precedente: “In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.“ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (11) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera e), DLgs. 6.2.2007, n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86, con effetto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, per gli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Resta impregiudicata l’applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.“. (12) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lett. b), L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Testo precedente: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l’assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.“. In precedenza, le parole “non detenere la partecipazione” erano state sostituite alle precedenti “non esser state costituite”, dall’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. n. 49/2007, tali disposizioni si applicavano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005.

  • Art. 45 bis Antiriciclaggio – Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestator…

    Art. 45 bis Antiriciclaggio – Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestator…

    Art. 45 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le criptoattività (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 46-47 74 le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le criptoattività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L’obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del presente decreto. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 11, comma 2, lett. l), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. CAPO VI – Obblighi di comunicazione

  • Art. 98 SIC – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del c…

    Art. 98 SIC – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del c…

    Art. 98 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 , ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 , ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004 , nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 , ((ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 ,)) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

    2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma

    2. 4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

    5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

    6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

  • Art. 36 bis TUE – Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e…

    Art. 36 bis TUE – Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e…

    Art. 36 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

    In vigore dal 30/06/2003

    (1) 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonchè ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32. 2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condi- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 36 bis 49 zionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo. 3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3 bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 34-bis, comma 3-bis. 4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione. 5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo: a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda; b) pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all’articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 5 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito me- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 37 50 diante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6- bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione prevista dall’articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.. Per l’applicazione delle presenti disposizioni si veda il successivo art. 3, comma 2 e 4-bis.

  • Art. 97 SIC – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

    Art. 97 SIC – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

    Art. 97 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ((verifica le condizioni di)) sicurezza dei lavori affidati ((e l’applicazione.)) delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

    2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.

    3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. ((

    3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. ))

  • Art. 101 TUE – Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della…

    Art. 101 TUE – Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della…

    Art. 101 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26) 1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

  • Art. 18 Antiriciclaggio – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

    Art. 18 Antiriciclaggio – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

    Art. 18 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

    In vigore dal 29/12/2007

    (1) 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 18 41 si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; (2) b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all’instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. 2. Le attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. 3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all’acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione e completano le procedure di verifica dell’identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l’impossibilità oggettiva di completare la verifica dell’identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell’articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 35. 4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell’incarico. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 18 – (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela) – 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.“. (2) Lettera sostituita dall’art. 27, comma 3, lett. b), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “a) l’identificazione del cliente e la verifica della DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 19 42 sua identità attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonchè sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;“.