Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 70 bis et vicies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 bis et vicies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 bis et vicies T.U.IVA – Cessazione del regime di franchigia.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

    a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

    b) se è superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

    2. Se, nel corso dell’anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

    3. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attivita’ o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attivita’. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.”

  • Art. 71 T.U.IVA: Operazioni con lo Stato della Città del Vatica

    Art. 71 T.U.IVA: Operazioni con lo Stato della Città del Vatica

    Art. 71 T.U.IVA – Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.(1)

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati .

    Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17.

    Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.”

    ______________________

    (1) Per la Repubblica di San Marino vedasi il decreto 24 dicembre 1993. Vedasi anche il D.M. ecf 21/06/2021 GU 168/2021.

  • Art. 72 T.U.IVA: Operazioni non imponibili

    Art. 72 T.U.IVA: Operazioni non imponibili

    Art. 72 T.U.IVA – Operazioni non imponibili

    In vigore dal 01/07/2022 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/05/2022 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:

    a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

    b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;

    b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell’Unione europea destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attivita’ dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

    b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attivita’ dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

    c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa;

    c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento;

    d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

    e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

    f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all’imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione dai diritti di accisa.

    3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all’imposta sul valore aggiunto.”

  • Art. 73 T.U.IVA: Modalità e termini speciali

    Art. 73 T.U.IVA: Modalità e termini speciali

    Art. 73 T.U.IVA – Modalità e termini speciali.

    In vigore dal 01/01/2017 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

    a) per l’emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell’art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;

    b) per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all’art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione;

    c) per l’emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi di cui al Titolo secondo del presente decreto;

    d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzino macchine elettrocontabili, fermo restando l’obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

    e) per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive.

    Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell’imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.

    Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione.”

  • Art. 74 T.U.IVA: Disposizioni relative a particolari settori

    Art. 74 T.U.IVA: Disposizioni relative a particolari settori

    Art. 74 T.U.IVA – Disposizioni relative a particolari settori.

    In vigore dal 01/01/2015 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l’imposta è dovuta:

    a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall’amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

    b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L’imposta concorre a formare la percentuale di cui all’art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

    c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione; in ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l’opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l’imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge;

    d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;

    e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall’esercente l’attivita’ di trasporto ovvero l’attivita’ di gestione dell’autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;

    e-bis) (Lettera soppressa).

    2. Le operazioni non soggette all’imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell’art. 2.

    3. Le modalità ed i termini per l’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

    4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all’art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell’albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell’articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

    5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all’applicazione di interessi.

    6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

    7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

    a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);

    b) ferro-leghe (v.d., 72.02);

    c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);

    d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

    8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

    a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

    b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

    c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

    d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

    e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

    e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);

    e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

    e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

    e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);

    e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).

    9. (Comma abrogato)

    10. (Comma abrogato)

    11. Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.”

  • Art. 73 bis T.U.IVA: Disposizione per la identificazione di dete

    Art. 73 bis T.U.IVA: Disposizione per la identificazione di dete

    Art. 73 bis T.U.IVA – Disposizione per la identificazione di determinati prodotti.

    In vigore dal 01/04/1998 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l’obbligo della
    individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni
    prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
    1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n.883, nonché
    indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
    2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione,
    apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle
    immagini, apparecchi del settore cine foto ottico, nonché talune
    relative parti e pezzi staccati;
    3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
    (Comma abrogato)
    Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono
    essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche
    artificiali, diversi dagli indumenti.
    (Comma abrogato)
    (Comma abrogato)”

  • Art. 74 ter T.U.IVA: Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

    Art. 74 ter T.U.IVA: Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

    Art. 74 ter T.U.IVA – Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. h) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

    2. Ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

    3. Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al comma 2 (1).

    4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all’atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell’agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

    5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.

    5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.

    6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9.

    7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura pu­ essere emessa entro il mese successivo.

    8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

    8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

    9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

    (1) Per l’interpretazione delle disposizioni del presente comma vedasi l’art. 55 decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69.”

  • Art. 74 bis T.U.IVA: Disposizioni per il fallimento e la liquida

    Art. 74 bis T.U.IVA: Disposizioni per il fallimento e la liquida

    Art. 74 bis T.U.IVA – Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative.

    In vigore dal 01/01/2001 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 31

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento
    o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e
    registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono
    essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
    dalla nomina.
    Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento
    o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti
    dal presente decreto, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio,
    devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture
    devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
    operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono
    essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni
    imponibili.
    In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi
    previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione
    di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
    sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
    non superiore a lire cinquecento milioni.”

  • Art. 74 quater T.U.IVA: Disposizioni per le attività spettacoli

    Art. 74 quater T.U.IVA: Disposizioni per le attività spettacoli

    Art. 74 quater T.U.IVA – Disposizioni per le attività spettacolistiche

    In vigore dal 04/07/2006 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 35

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
    decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
    comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione
    delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento
    per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.
    2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi
    di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso
    emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
    automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983,
    n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
    3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo
    in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione
    spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell’attivita’
    spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo ed ogni
    altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad
    esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
    elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze
    con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le
    modalità per l’emissione dei titoli di accesso.
    4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario
    od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni
    programmate al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione
    al luogo in cui si svolge la manifestazione.
    5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che
    svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto
    che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
    superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella
    misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi,
    con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione
    delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le
    associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle
    disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
    contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento
    da emanare ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
    n. 662. È data facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi
    ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
    10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata
    ed è comunque vincolante per un quinquennio.
    6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività
    svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui
    alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il
    concessionario di cui all’articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi
    dell’articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo
    contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa
    l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonché delle
    prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi
    utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni
    procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
    dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e
    verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all’articolo 52,
    trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
    Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’articolo 63, commi
    secondo e terzo. Le facoltà di cui all’articolo 52 sono esercitate dal
    personale del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale
    esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata
    qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
    finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le
    modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni
    spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il
    concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e
    l’anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli
    articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.
    6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni
    obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle
    attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.”

  • Art. 74 quinquies T.U.IVA: Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE

    Art. 74 quinquies T.U.IVA: Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE

    Art. 74 quinquies T.U.IVA – Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE (1)

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.

    2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.

    3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:

    a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

    b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

    c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;

    d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.

    4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un’analoga comunicazione se non intendono più fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.

    5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:

    a) comunicano di non fornire più servizi di cui al comma 1;

    b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;

    c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

    d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

    6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

    a) il numero di identificazione;

    b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

    c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;

    d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.

    6-bis. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

    7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

    8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

    9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.

    10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un’idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

    11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.”

    _______________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015.

  • Art. 74 septies T.U.IVA: Disposizioni per i soggetti identificat

    Art. 74 septies T.U.IVA: Disposizioni per i soggetti identificat

    Art. 74 septies T.U.IVA – Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. In relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell’ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo.

    2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell’altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell’articolo 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea.

    3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.

    4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.”

  • Articolo 74 sexies.1 del T.U.IVA

    Articolo 74 sexies.1 del T.U.IVA

    Art. 74 sexies.1 T.U.IVA – Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l’opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall’articolo 17, terzo comma, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono esercitare l’opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall’articolo 17, terzo comma.

    2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.

    3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II;

    qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.” 4. L’opzione è esercitata mediante richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l’applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

    5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:

    a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

    b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

    c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.

    6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l’applicazione del presente regime speciale.

    7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all’Agenzia delle entrate.

    8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

    a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

    b) si può altrimenti presumere che la loro l’attivita’ di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;

    c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

    d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;

    e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.

    9. Il rappresentante fiscale è escluso dal presente regime speciale se:

    a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;

    b) non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;

    c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

    10. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

    a) il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del presente regime;

    b) l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

    c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;

    d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

    11. La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l’imposta è dovuta, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

    12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall’euro, in sede di redazione della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

    13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

    14. Il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

    15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

    16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

    17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.”

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