Art. 19 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili degli esercenti arti e
In vigore dal 1/1/1974
DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 20 17 professioni (1) Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell’art. 13 (2), devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell’esercizio dell’arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l’ammontare della ritenuta d’acconto subita; b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. (3) Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. […] (4) […] (5) […] (6) […] (7) Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro. Note: (1) Si veda l’art. 14 , DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292. (2) Si veda l’art. 3, commi 1 e 2, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, con riguardo rispettivamente: – alla possibilità che i registri tenuti ai fini dell’Iva sostituiscano il registro di cui al presente comma; – alla possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria; un regime di contabilità ordinaria era già disciplinato dal quarto comma del presente articolo, abrogato dall’art. 3, comma 3, del decreto medesimo. (3) Si veda l’art. 4, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni che si avvalgono del regime contabile di cui all’art. 3, comma 2, del decreto medesimo, possono essere annotate nelle scritture contabili previste dal presente art. 19, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro; al riguardo si veda anche l’art. 7 del decreto medesimo, secondo cui i riferimenti alle disposizioni abrogate negli articoli precedenti, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del medesimo decreto. (4) Comma abrogato dall’art. 32, comma 3, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.“. (5) Comma abrogato dall’art. 32, comma 3, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.“. (6) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”. (7) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all’esercizio dell’arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all’esercizio dell’arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all’articolo 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell’esercente l’arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.“.




