Autore: Andrea Marton

  • Art. 77 TUE – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

    Art. 77 TUE – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

    Art. 77 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

    In vigore dal 30/06/2003

    gennaio 1989, n. 13, art. 1) 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pub- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 78-80 65 blica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. 3. La progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 80 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 80 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 80 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:)) a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

    2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

    3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma

    1. 3-bis. ((Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinchè le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.))

  • Art. 80 TUE – Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione deg…

    Art. 80 TUE – Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione deg…

    Art. 80 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6) 1. Fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità a norma dell’articolo 94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all’articolo 94. L’esecuzione DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 81-82 66 non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.

  • Art. 103 TUE – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

    Art. 103 TUE – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

    Art. 103 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    29) 1. Nelle località di cui all’articolo 61 e in quelle sismiche di cui all’articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94. 2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Ai fini dell’esercizio dell’attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma 2-bis. (1) 3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi. Note: (1) Periodo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. p-quater), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 33 SIC – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

    Art. 33 SIC – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

    Art. 33 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo

    36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

    3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

  • Art. 44 D.Lgs. 346/1990 – Disposizioni testamentarie condizionali

    Art. 44 D.Lgs. 346/1990 – Disposizioni testamentarie condizionali

    Art. 44 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Disposizioni testamentarie condizionali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’imposta, se l’istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l’aliquota e la franchigia (1) proprie dell’erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con l’aliquota e la franchigia (1) proprie dell’erede subentrante. 2. L’imposta, se l’istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con l’aliquota e la franchigia (2) proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l’erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all’art. 3, che è soggetto all’imposta minore, salva l’applicazione della maggiore imposta se l’eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione. 3. L’imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato è sottoposto a condizione risolutiva, l’imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell’erede. 4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva. Note: (1) Le parole “l’aliquota e la franchigia” sono state sostituite alle precedenti “le aliquote” dall’art. 1, comma 1, lett. qq), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “l’aliquota e la franchigia” sono state sostituite alle precedenti “le aliquote” dall’art. 1, comma 1, lett. qq), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 62 SIC – Definizioni

    Art. 62 SIC – Definizioni

    Art. 62 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. ))

    2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci. (( d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.))

  • Art. 2 Accertamento – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

    Art. 2 Accertamento – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

    Art. 2 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche (1) (2)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo. Note: (1) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O., circa l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi. (2) Si vedano gli artt. 10 e 12, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 134, L. 23.12.1996 n. 662, pubblicata in G.U. 28.12.1996 n. 303, S.O. n. 233, circa la determinazione in dichiarazione dei redditi dei contributi dovuti agli enti previdenziali.

  • Art. 23 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 23 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 23 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino ap- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 32 provati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. (3) 1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività (4), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione (5), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 1 bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, (6) ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (7) 1 ter. […] (8) 2. La segnalazione certificata di inizio attività (4) è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione (5). L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (9) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (10) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione (5), il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione (5) è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività (4) da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione (5), l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 bis 33 l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività (4). Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5. (11) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Disciplina della denuncia di inizio attività” (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) La parola “segnalazione” è sostituita alla precedente “denuncia” dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Le parole “relativi all’assetto idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. g), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (7) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (8) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, DLgs. 22.1.2016 n. 10, pubblicata in G.U. 28.1.2016 n. 22. Testo precedente: “La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (9) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 2), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (10) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 3), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (11) Comma modificato dall’art. 1, comma 558, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192.

  • Art. 66 SIC – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

    Art. 66 SIC – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

    Art. 66 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

  • Art. 35 TUE – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o…

    Art. 35 TUE – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o…

    Art. 35 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

    In vigore dal 30/06/2003

    28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo. 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso. 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonchè quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 3 bis. Le disposizioni del presente articolo si ap- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 36-36 bis 48 plicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01 (1), eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (2), ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa. (3) Note: (1) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. o), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16.

  • Art. 27 bis Accertamento – Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non re…

    Art. 27 bis Accertamento – Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non re…

    Art. 27 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti [n.d.r. dal

    In vigore dal 1/1/1974

    2027 art. 56 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento (2) del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter (3) dell’articolo 27, se: a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea (4); c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire (5) di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva (6); d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. (7) 1 bis. La disposizione del comma 1 si applica alresì alle remunerazioni di cui all’articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1. (8) 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. (9) 3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter (3) dell’art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. (10) Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante l’approvazione di appositi modelli. 4. […] (11) 5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. (12) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, DLgs. 6.3.1993 n. 136, pubblicato in G.U. 10.5.1993 n. 107 . (2) Le parole “20 per cento” sono state sostituite alle precedenti “25 per cento”, dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, tale percentuale è ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1.1.2009. (3) Le parole “ai commi 3, 3-bis e 3-ter” sono state sostituite alle precedenti “al terzo comma” dall’art. 1, comma 67, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 68 della legge medesima, si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. (4) Le parole “, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lettera a), n. 2), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall.1.1.2005. (5) Le parole “senza fruire” sono state sostituite alle precedenti “senza possibilità di fruire”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 ter 38 disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (6) Le parole “indicate nella predetta direttiva” sono state sostituite alle precedenti “indicate nell’allegato della predetta direttiva” , dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (8) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lett. a), L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Testo precedente: “La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. n. 49/2007, tali disposizioni si applicavano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005, mentre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, la percentuale era ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1.1.2009. (9) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Testo precedente: “Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 1 nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.“ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. In precedenza il comma era stato sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Testo precedente: “In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.“ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, tali disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. (11) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera e), DLgs. 6.2.2007, n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86, con effetto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. 6.2.2007 n. 49, per gli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Resta impregiudicata l’applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.“. (12) Comma sostituito dall’art. 26, comma 2, lett. b), L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. Testo precedente: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l’assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.“. In precedenza, le parole “non detenere la partecipazione” erano state sostituite alle precedenti “non esser state costituite”, dall’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 6.2.2007 n. 49, pubblicato in G.U. 13.4.2007 n. 86. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo DLgs. n. 49/2007, tali disposizioni si applicavano agli utili distribuiti a decorrere dall’1.1.2005.