Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 65 T.U.IVA: Obblighi dell’amministrazione finanziaria

    Art. 65 T.U.IVA: Obblighi dell’amministrazione finanziaria

    Art. 65 T.U.IVA – Obblighi dell’amministrazione finanziaria.

    In vigore dal 07/08/1982

    “L’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità
    competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle
    informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell’I.V.A.
    Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di
    funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
    L’amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
    fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti
    per l’accertamento dell’I.V.A..”

  • Art. 66 T.U.IVA: Segreto d’ufficio

    Art. 66 T.U.IVA: Segreto d’ufficio

    Art. 66 T.U.IVA – Segreto d’ufficio.

    In vigore dal 08/11/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 19/09/2005 n. 215 Articolo 1

    “Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che
    riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento
    dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
    Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da
    parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati
    membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a
    permettere il corretto accertamento dell’I.V.A., in attuazione della
    direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.”

  • Art. 66 bis T.U.IVA: Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 66 bis T.U.IVA: Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 66 bis T.U.IVA – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

    In vigore dal 22/08/2008

    Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 42

    “Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi
    di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto
    ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55.
    Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato
    la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta
    inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile
    o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
    elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in
    contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume
    di affari dichiarato dai contribuenti.
    Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano annualmente per
    ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco
    nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai
    fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno,
    del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
    sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati.
    Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l’estrazione di copia degli
    elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di
    accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
    normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per
    l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Per la consultazione
    non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
    (Comma soppresso)
    Gli stessi uffici formano, per le finalità di cui al secondo comma
    inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che
    hanno richiesto rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li
    hanno ottenuti.
    Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
    diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
    personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con
    la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
    trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando
    risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.”

  • Art. 67 T.U.IVA: Importazioni

    Art. 67 T.U.IVA: Importazioni

    Art. 67 T.U.IVA – Importazioni.

    In vigore dal 04/10/2024 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 26/09/2024 n. 141 Articolo 6

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera b):

    a) le operazioni di immissione in libera pratica;

    b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

    d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;

    e)(soppressa)

    2. Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

    2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 71–03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 , previamente autorizzate dall’autorita’ doganale.

    2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell’autorita’ doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione.

    2-quater. Nell’ambito dell’analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell’Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l’autorita’ doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa. L’autorita’ doganale procede all’incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L’autorita’ doganale provvede, altresì, all’incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l’effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’importazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell’articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.”

  • Art. 68 T.U.IVA: Importazioni non soggette all’imposta

    Art. 68 T.U.IVA: Importazioni non soggette all’imposta

    Art. 68 T.U.IVA – Importazioni non soggette all’imposta.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “Non sono soggette all’imposta:

    a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’art. 8, nell’art. 8 bis, nonché nel secondo comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

    b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

    c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;

    c-bis) (lettera abrogata);

    d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

    e) (lettera abrogata);

    f) l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

    g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’art. 2;

    g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;

    g-ter) le importazioni di beni per le quali l’imposta è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.”

  • Art. 69 T.U.IVA: Determinazione dell’imposta

    Art. 69 T.U.IVA: Determinazione dell’imposta

    Art. 69 T.U.IVA – Determinazione dell’imposta.

    In vigore dal 14/03/1997 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei
    beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
    aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione
    dell’I.V.A., nonché dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di
    destinazione all’interno del territorio della Comunità che figura sul
    documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel
    territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per
    elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche
    quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima
    dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni,
    la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.
    Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beni
    nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione
    prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
    n. 43, e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai
    fini dell’I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li
    aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
    temporanea esportazione avviene per identità.”

  • Art. 70 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta

    Art. 70 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta

    Art. 70 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta.

    In vigore dal 17/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/12/2024 n. 211 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Vedi artt. 2 e 3 D.L. 29/12/83 n. 746 e art. 3, c. 10, L. 7/2000.

    “(1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del DPR n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.)

    L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.(1)

    Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell’art. 8, all’importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell’art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale .

    L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

    L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea . Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all’imposta nello Stato membro di destinazione .

    Per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati, come definiti nell’ articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.

    Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.”

  • Art. 70 bis T.U.IVA: Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA

    Art. 70 bis T.U.IVA: Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA

    Art. 70 bis T.U.IVA – Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA”.

    2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

    a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;

    b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;

    c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;

    d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.”

  • Articolo 70.1 del T.U.IVA

    Articolo 70.1 del T.U.IVA

    Art. 70.1 T.U.IVA – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d’imposta sul valore aggiunto con le modalità previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1.

    2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell’imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell’adempimento dichiarativo.

    3. L’imposta riscossa nell’ambito del presente regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all’importazione.

    4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell’articolo 39. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell’imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.

    5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

    6. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell’imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

    7. I beni importati nell’ambito del presente regime speciale sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria di cui all’articolo 16, primo comma. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all’articolo 67 per avvalersi dell’aliquota IVA ridotta, se prevista.”

  • Art. 70 ter T.U.IVA: Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

    Art. 70 ter T.U.IVA: Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

    Art. 70 ter T.U.IVA – Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo.

    In vigore dal 20/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 13

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:

    a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

    b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

    1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

    2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

    a) svolgimento di un’attivita’ principale dello stesso genere;

    b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;

    c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

    3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

    4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

    5. Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212.

    6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.”

  • Art. 70 quater T.U.IVA: Costituzione del gruppo IVA

    Art. 70 quater T.U.IVA: Costituzione del gruppo IVA

    Art. 70 quater T.U.IVA – Costituzione del gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:

    a) è recuperato a carico del gruppo IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;

    b) il gruppo IVA cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo.

    2. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati:

    a) la denominazione del gruppo IVA;

    b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;

    c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter;

    d) l’attivita’ o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;

    e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;

    f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

    3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

    4. Permanendo i vincoli di cui all’articolo 70-ter, l’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

    5. Se negli anni di validità dell’opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto dell’esercizio dell’opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.”

  • Art. 70 sexies T.U.IVA: Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

    Art. 70 sexies T.U.IVA: Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

    Art. 70 sexies T.U.IVA – Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.”

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