Autore: Andrea Marton

  • Art. 109 SIC – Recinzione del cantiere

    Art. 109 SIC – Recinzione del cantiere

    Art. 109 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Recinzione del cantiere

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.

  • Art. 50 Accertamento – [Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari]

    Art. 50 Accertamento – [Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari]

    Art. 50 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari) – In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.“.

  • Art. 93 SIC – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

    Art. 93 SIC – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

    Art. 93 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009,N.106 )) .

    2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione ((dei lavori)) , non esonera ((il committente o)) il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, ((lettere a), b), c) d) ed e)) ).

  • Art. 55 D.Lgs. 346/1990 – Registrazione degli atti di donazione

    Art. 55 D.Lgs. 346/1990 – Registrazione degli atti di donazione

    Art. 55 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Registrazione degli atti di donazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 1 bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonchè gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. (1) 2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. vv), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Sono soggetti a registrazione in termine fisso an- che gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 c.c. [Passaggio della patria potestà alla madre]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 37 bis Accertamento – [Disposizioni antielusive]

    Art. 37 bis Accertamento – [Disposizioni antielusive]

    Art. 37 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Disposizioni antielusive] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 2, DLgs. 5.8.2015 n. 128, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190. Ai sensi del medesimo comma, le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili. Testo precedente: “Art. 37-bis (Disposizioni antielusive) – 1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d’imposta; e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi; f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione europea; f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. 4. L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso d’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2. 6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. 7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pa- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 38 58 gate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall’amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all’amministrazione, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 84, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; – l’art. 1, comma 2, DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007, n. 261, S.O; – l’art. 1, comma 65, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244; – l’art. 18, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193; – l’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172; – l’art. 2, comma 1, lett. e), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003, n. 291, S.O. n. 190; – l’art. 7, comma 1, DLgs. 8.10.1997 n. 358, pubblicato in G.U. 24.10.1997 n. 249. Si veda altresì il DM 19.6.1998 n. 259, pubblicato in G.U. 3.8.1998 n. 179.

  • Art. 73 TUE – Responsabilità del direttore dei lavori

    Art. 73 TUE – Responsabilità del direttore dei lavori

    Art. 73 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del direttore dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro. (1) 2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 65 Antiriciclaggio – Procedimento sanzionatorio

    Art. 65 Antiriciclaggio – Procedimento sanzionatorio

    Art. 65 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Procedimento sanzionatorio(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 2, e dall’articolo 62, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede altresì: a) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f) (2), salva la competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente; b) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell’ambito delle (3) società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonchè ai titolari di (4) funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente, salva la competenza della CONSOB all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente; c) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto; c-bis) all’irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo. (5) 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all’applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze gli atti, qualora nell’esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto. 4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli (6) 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dal- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 65 94 le Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 152- bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell’amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione del personale dipendente. 6. Le somme riscosse dal Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell’economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore. 7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l’autorità procedente nonchè, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l’altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni. 8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall’organismo di cui all’articolo 113, comma 4, TUB e dall’organismo di cui all’articolo 108- bis CAP (7), ovvero dalla Banca d’Italia e dall’IVASS, fino all’istituzione dei medesimi organismi. 9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento e contestazione delle violazioni provvede l’autorità che, nell’esercizio dei suoi poteri, rilevi l’inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. (8) L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell’articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell’articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede. 10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l’autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima. 11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’articolo 145 TUB, all’articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all’articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d’Italia , nell’esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all’irrogazione delle sanzioni (9) nei confronti dei soggetti obbligati vigilati (10) di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. (2) Le parole “e di operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 66 95 (3) Le parole “ai revisori legali e, nell’ambito delle” sono state sostituite alle precedenti “ai revisori legali e alle” dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “responsabili degli incarichi di revisione nonchè ai titolari di” sono state sostituite alle precedenti “titolari di” dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “e di cui agli articoli” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. g), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “all’articolo 108-bis CAP” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” dall’art. 4, comma 1, lett. h), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Periodo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. i), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (9) Le parole “, nell’esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all’irrogazione delle sanzioni” sono state sostituite alle precedenti “provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,“ dall’art. 4, comma 1, lett. l), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (10) La parola “vigilati” è stata inserita dall’art. 4, comma 1, lett. l), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 40 Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fi…

    Art. 40 Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fi…

    Art. 40 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell’imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell’articolo 39 relative al reddito d’impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all’art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell’art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. 2. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.

  • Art. 18 ter Accertamento – Scritture contabili per le altre attività agricole

    Art. 18 ter Accertamento – Scritture contabili per le altre attività agricole

    Art. 18 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili per le altre attività agricole

    In vigore dal 1/1/1974

    (1) 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all’articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 15, comma 1, DLgs. 29.3.2004 n. 99, pubblicato in G.U. 22.4.2004 n. 94.

  • Art. 13 SIC – Vigilanza

    Art. 13 SIC – Vigilanza

    Art. 13 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Vigilanza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

    1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215 .

    3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

    4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e

    7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 .

    5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

    6. L’importo delle somme che l’ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , integra rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall’Ispettorato.

    6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull’apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dell’attività svolta dai ((servizi per la prevenzione e la sicurezza)) negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre ((tipologie di lavoro flessibile e di risorse)) strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento ((della salute e della sicurezza)) nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo ((del presente comma)) , al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza ((dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro)) , quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell’ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 .

    6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare ((…)) possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno

    2025. 6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.

    7. È fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

    7-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

  • Art. 68 Antiriciclaggio – Applicazione della sanzione in misura ridotta

    Art. 68 Antiriciclaggio – Applicazione della sanzione in misura ridotta

    Art. 68 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Applicazione della sanzione in misura ridotta(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. 2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza da parte dell’interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza, indicando l’entità dell’importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento. 4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall’amministrazione. 5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Clausola di invarianza). – 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.“. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 69-70