Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 TUE – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

    Art. 7 TUE – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

    Art. 7 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decretolegge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allor- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 8-9 bis 19 chè l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

  • Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare

    Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare

    Art. 337 c.c. – Vigilanza del giudice tutelare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Vigilanza del giudice tutelare.

    Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni.

  • Art. 55 SIC – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    Art. 55 SIC – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    Art. 55 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;

    2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

    3. È punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e

    3. 4. È punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

    5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a); c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione ((dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e)) dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis; e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).

    6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’ articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .

    6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

  • Art. 59 TUE – Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

    Art. 59 TUE – Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

    Art. 59 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; (1) DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 60-63 60 b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. (1) 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) […]; c) prove di laboratorio su terre e rocce; (2) c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. (3) 3. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità. Note: (1) Lettera inserita dall’art. 5, comma 5, L. 1.8.2002 n. 166, pubblicata in G.U. 3.8.2002 n. 181, S.O. n. 158. (2) Comma sostituito dall’art. 7, comma 3, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti […] può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 45, comma 2, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214; – l’art. 5, comma 2, lett. a), n. 6), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (3) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, lett. 0a), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55.

  • Art. 52 bis Antiriciclaggio – Registro dei distributori ed esercenti

    Art. 52 bis Antiriciclaggio – Registro dei distributori ed esercenti

    Art. 52 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Registro dei distributori ed esercenti (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco. 2. Nel registro sono annotati: a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell’esercente; b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell’esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; c) l’espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell’attività di gioco, come definita dall’articolo 1, comma 3, lettera a). 3. Nel registro è altresì annotata l’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all’articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall’articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l’estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, semprechè le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all’articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio. 4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel registro. 5. L’accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonchè ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato. 6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 53 81 del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti: a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5; b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5; c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti; d) l’interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1060, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

  • Art. 62 TUE – Utilizzazione di edifici

    Art. 62 TUE – Utilizzazione di edifici

    Art. 62 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Utilizzazione di edifici

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 28) 1. Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati (1) all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme del capo quarto. Note: (1) Le parole “da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati” sono state sostituite alle precedenti “e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato” dall’art. 3, comma 1, lett. x), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.

  • Art. 47 TUE – Sanzioni a carico dei notai

    Art. 47 TUE – Sanzioni a carico dei notai

    Art. 47 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sanzioni a carico dei notai

    In vigore dal 30/06/2003

    1985, n. 47, art. 21) 1. Il ricevimento e l’autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell’articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. 2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall’articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni. (1) Note: (1) Comma modificato dall’art. 1, comma 2, DPR 9.11.2005 n. 304, pubblicato in G.U. 10.3.2006 n. 58.

  • Art. 22 Accertamento – Tenuta e conservazione delle scritture contabili

    Art. 22 Accertamento – Tenuta e conservazione delle scritture contabili

    Art. 22 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Tenuta e conservazione delle scritture contabili (1) (2)

    In vigore dal 1/1/1974

    DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 23 19 1. Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell’articolo 14, devono essere tenute a norma dell’articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. 2. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dall’art. 2457 del detto codice (3). Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’autorità adita in sede contenziosa può limitare l’obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. 3. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. 4. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività. Note: (1) Si vedano gli artt. 12, 13 e 14, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292. (2) Si veda l’art. 37, comma 33, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248, circa la trasmissione telematica, a decorrere dal 1.1.2007, all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri. (3) Si veda l’art. 8, comma 5, L. 27.7.2000 n. 212, pubblicata in G.U. 31.7.2000 n. 177, secondo cui l’obbligo di conservazione dei documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di 10 anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione. TITOLO III – Ritenuta alla fonte

  • Art. 28 SIC – Oggetto della valutazione dei rischi

    Art. 28 SIC – Oggetto della valutazione dei rischi

    Art. 28 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Oggetto della valutazione dei rischi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei ((miscele chimiche)) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (14) (28)

    1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto

    2010. 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

    3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

    3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (9)

    3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 42 TUE – Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

    Art. 42 TUE – Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

    Art. 42 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

    In vigore dal 30/06/2003

    1985, n. 47, art. 3) 1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. 2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta: a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; (1) b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; (1) c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. (1) 3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall’articolo 43. 6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2. Note: (1) Lettera sostituita dall’art. 27, comma 17, L. 28.12.2001 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 285.

  • Art. 47 D.Lgs. 346/1990 – Poteri dell’Amministrazione finanziaria

    Art. 47 D.Lgs. 346/1990 – Poteri dell’Amministrazione finanziaria

    Art. 47 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Poteri dell’Amministrazione finanziaria

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’ufficio competente, ai fini dell’accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può: a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell’accertamento; b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso: d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all’apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta; d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l’insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta. (2) 2. Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, controllano (1) l’esattezza delle certificazioni di cui all’art. 23, comma 2. Note: (1) Le parole “Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, controllano” sono state sostituite alle precedenti “Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla” dall’art. 1, comma 1, lett. rr), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Lettera inserita dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 82 TUE – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edi…

    Art. 82 TUE – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edi…

    Art. 82 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

    In vigore dal 30/06/2003

    104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, , alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. (1) 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonchè ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di (5) mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità. 3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell’articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell’ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24,(2) per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. […] (3) 5. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. I controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 prevedono la verifica (4) della dichiarazione allo stato dell’immobile. 6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili. 7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 83-84 67 opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. (1) 8. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (2) Le parole “Il comune, nell’ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24,“ sono state sostituite alle precedenti “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità“ dall’art. 3, comma 1, lett. z), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (3) Periodo soppresso dall’art. 3, comma 1, lett. z), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.” (4) Le parole “I controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 prevedono la verifica” sono state sostituite alle precedenti “Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità“ dall’art. 3, comma 1, lett. z), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) Le parole “nel caso di” sono state sostituite alle precedenti “qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il” dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 7), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. CAPO IV – PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE SEZIONE I – NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE