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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del direttore dei lavori

In vigore dal 30/06/2003

5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro. (1) 2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

In sintesi

  • Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni dell’art. 66 del TUE è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro.
  • La medesima sanzione si applica al direttore lavori che omette o ritarda la presentazione della relazione a strutture ultimate ex art. 65, comma 6.
  • Il reato è proprio: solo il direttore dei lavori strutturale può commetterlo.
  • La pena è la sola ammenda (contravvenzione minore), oblabile in via ordinaria ex art. 162 c.p.
  • La norma rafforza il ruolo del direttore lavori come garante della corretta esecuzione strutturale e della tracciabilità documentale.

L’art. 73 del D.P.R. 380/2001 sanziona penalmente il direttore dei lavori per due categorie di violazioni: l’inottemperanza alle prescrizioni dell’art. 66 (relative agli adempimenti durante l’esecuzione delle opere strutturali) e l’omissione o il ritardo nella presentazione della relazione a strutture ultimate prevista dall’art. 65, comma 6. Si tratta di una contravvenzione di entità modesta sotto il profilo edittale, ma di rilievo sostanziale per la tutela della sicurezza statica delle costruzioni: il direttore lavori è il professionista che vigila in cantiere e attesta la corretta esecuzione delle opere, ed è quindi il primo garante tecnico del rispetto del progetto strutturale e delle norme tecniche.

Il ruolo del direttore lavori strutturale

Il direttore dei lavori a cui si riferisce l’art. 73 è specificamente il direttore lavori strutturale, professionista abilitato (ingegnere, architetto per opere meno complesse, geometra nei limiti delle proprie competenze) iscritto al relativo albo. La sua nomina è obbligatoria per ogni opera in c.a. e a struttura metallica e deve risultare dalla denuncia ex art. 65. Il direttore lavori vigila sull’esecuzione, verifica la conformità al progetto, sottoscrive i giornali di cantiere e i verbali di prova, comunica al Genio Civile eventuali varianti strutturali. La sua responsabilità è autonoma rispetto a quella del progettista e del costruttore, e si estende anche all’attestazione finale di conformità che accompagna la relazione a strutture ultimate.

Le condotte sanzionate dal comma 1: violazione dell’art. 66

L’art. 66 del TUE impone al direttore lavori di redigere e tenere aggiornato il giornale di cantiere strutturale, di vigilare sulla corretta posa in opera dei materiali, di documentare i prelievi e le prove sui materiali (cubetti di calcestruzzo, provini di acciaio), di comunicare tempestivamente al Genio Civile eventuali varianti significative. La violazione di questi obblighi integra la contravvenzione del comma 1. La giurisprudenza distingue tra inadempimenti formali (es. assenza di alcune annotazioni nel giornale) e inadempimenti sostanziali (es. omessa richiesta di prove sui materiali, mancata vigilanza che porti a difformità strutturali). I primi possono essere oggetto di oblazione senza difficoltà; i secondi possono prefigurare anche la più grave responsabilità ex art. 71 (concorso nel reato del costruttore).

Le condotte sanzionate dal comma 2: omissione della relazione a strutture ultimate

Il secondo comma punisce specificamente la mancata o tardiva presentazione, all’ufficio tecnico regionale, della relazione prevista dall’art. 65, comma 6. Questa relazione, redatta dal direttore lavori al termine delle opere strutturali, attesta la conformità delle strutture realizzate al progetto depositato e alle norme tecniche, descrive eventuali varianti, riporta i risultati delle prove sui materiali. È documento essenziale per la successiva fase del collaudo statico (artt. 67 e 75). La sua omissione blocca de facto la procedura di collaudo e quindi l’utilizzazione legittima dell’edificio. La sanzione, modesta nell’importo (41-206 euro), va letta come incentivo al tempestivo adempimento, mentre le conseguenze sostanziali (impossibilità di collaudo, blocco dell’agibilità) sono assai più rilevanti.

Elemento soggettivo e regime probatorio

Trattandosi di contravvenzione, basta la colpa. La prova dell’inadempimento si basa tipicamente su documentazione: assenza di annotazioni nel giornale di cantiere, mancata trasmissione della relazione a strutture ultimate al Genio Civile (che mantiene un protocollo dei depositi), riscontro di difformità in sede di sopralluogo. Il direttore lavori può difendersi documentando la diligenza nell’esercizio delle proprie funzioni: copie del giornale debitamente compilato, ricevute di trasmissione delle comunicazioni, eventuali documenti che attestino l’incarico ricevuto e i suoi limiti. La rinuncia all’incarico, se tempestivamente comunicata al committente e al Genio Civile, può escludere la responsabilità per gli adempimenti successivi.

Sanzioni e oblazione ordinaria

La pena prevista è la sola ammenda da 41 a 206 euro. Trattandosi di pena pecuniaria fissa (non alternativa con l’arresto), si applica l’oblazione ordinaria ex art. 162 c.p.: l’imputato ha diritto di chiedere il pagamento di una somma pari a un terzo del massimo dell’ammenda (circa 69 euro), senza valutazione discrezionale del giudice. L’oblazione ordinaria è una via molto efficace per estinguere il reato senza valutazioni di merito. È bene presentarla prima dell’apertura del dibattimento, possibilmente in fase di indagini preliminari o nell’udienza preliminare ove prevista. Anche in caso di oblazione, restano fermi gli obblighi sostanziali (presentazione della relazione, regolarizzazione documentale).

Casi pratici

L’ingegnere Tizio è direttore lavori strutturale per la costruzione di un edificio residenziale di proprietà di Caio. Ultimati i lavori strutturali, Tizio dimentica di redigere e trasmettere al Genio Civile la relazione a strutture ultimate ex art. 65, comma 6. Caio richiede il certificato di collaudo, ma il collaudatore Sempronio non può rilasciarlo perché manca la relazione propedeutica. La situazione emerge in sede di richiesta di agibilità. Il Genio Civile contesta a Tizio la violazione dell’art. 73, comma 2. Tizio redige tardivamente la relazione e accede all’oblazione ordinaria pagando 69 euro. Il reato si estingue. Caio, frustrato dal ritardo, può rivalersi civilmente contro Tizio per i danni derivati dalla mancata utilizzazione dell’edificio nei tempi previsti.

Profili deontologici e di responsabilità professionale

Oltre al rilievo penale, le violazioni dell’art. 73 possono comportare conseguenze deontologiche dinanzi all’ordine professionale di appartenenza. L’omessa vigilanza sull’esecuzione strutturale o l’omessa redazione di documenti tecnici essenziali integra violazione dei doveri professionali e può portare a sanzioni disciplinari (richiamo, sospensione, radiazione). Inoltre, la responsabilità civile professionale è significativa: il direttore lavori risponde verso il committente per i danni derivati dall’inadempimento (art. 1218 c.c.) e verso terzi per gli eventuali crolli o difetti strutturali (art. 2043 c.c. e responsabilità decennale ex art. 1669 c.c.). La copertura assicurativa professionale, oggi obbligatoria per i tecnici, attenua il rischio economico ma non i profili penali e deontologici.

Domande frequenti

L’art. 73 si applica a tutti i tipi di direttore lavori?

No: l’art. 73 si riferisce esclusivamente al direttore dei lavori strutturale, ossia il professionista incaricato della direzione dei lavori sulle parti strutturali dell’opera (fondazioni, pilastri, travi, solai, scale portanti). Il direttore lavori «architettonico» o «generale», che vigila sugli aspetti urbanistico-edilizi, ha responsabilità diverse, regolate dagli artt. 29 e seguenti del TUE. Nella prassi, le due figure possono coincidere nella stessa persona, ma il regime di responsabilità è distinto. È buona norma che l’incarico professionale specifichi chiaramente quale tipo di direzione lavori sia oggetto del mandato.

Posso accedere all’oblazione ordinaria senza condizioni?

Sì: l’oblazione ordinaria ex art. 162 c.p. è un diritto dell’imputato per le contravvenzioni punite con la sola ammenda. Non è subordinata a valutazioni discrezionali del giudice né all’eliminazione delle conseguenze del reato. È sufficiente versare un terzo del massimo dell’ammenda (circa 69 euro per il reato dell’art. 73) prima dell’apertura del dibattimento. Il versamento può essere effettuato tramite F23 alla cassa del tribunale. Una volta pagata, il giudice dichiara estinto il reato con sentenza di proscioglimento. Questa via consente di chiudere rapidamente il procedimento penale, ma non sostituisce gli adempimenti sostanziali (presentazione della relazione, integrazione del giornale di cantiere) che restano comunque obbligatori.

Cosa rischio se non presento la relazione a strutture ultimate?

Sotto il profilo penale, l’arresto è escluso: la pena prevista è la sola ammenda da 41 a 206 euro, oblabile per circa 69 euro. Le conseguenze sostanziali sono però molto più gravi: il collaudatore non potrà rilasciare il certificato di collaudo statico (artt. 67-75), il Comune non potrà rilasciare l’agibilità (art. 24), l’edificio non potrà essere utilizzato legittimamente. Sul piano civile, il committente può rivalersi per i danni derivati dal ritardo (mancato godimento, perdita di canoni di locazione, oneri finanziari aggiuntivi). Sul piano deontologico, l’ordine professionale può aprire procedimento disciplinare. È quindi essenziale non sottovalutare l’adempimento.

Se rinuncio all’incarico, sono ancora responsabile per la relazione a strutture ultimate?

La rinuncia all’incarico, se tempestivamente comunicata al committente e al Genio Civile, esclude la responsabilità per gli adempimenti relativi alle fasi successive. È necessario però documentare la rinuncia con lettera raccomandata o PEC e, soprattutto, comunicarla formalmente al Genio Civile, depositando aggiornamento della denuncia ex art. 65 con il nominativo del nuovo direttore lavori. La rinuncia non può essere usata strumentalmente per sottrarsi a responsabilità per inadempimenti già consumati: ciò che è stato male o non eseguito durante il proprio mandato resta imputabile al professionista. Il committente, avvertito della rinuncia, deve nominare tempestivamente un sostituto per evitare la sospensione lavori del Genio Civile.

L’oblazione mi protegge dalla responsabilità civile?

No: l’oblazione estingue il reato penale, ma non incide sulla responsabilità civile contrattuale verso il committente né sulla responsabilità extracontrattuale verso terzi. Il committente può comunque agire per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento (mancato godimento, costi aggiuntivi di regolarizzazione, perdita di valore dell’immobile). Eventuali terzi danneggiati possono agire ex art. 2043 c.c. La responsabilità decennale ex art. 1669 c.c. resta ferma. È quindi essenziale, oltre a oblare, attivare la copertura assicurativa professionale e gestire eventuali contenziosi civili. L’oblazione resta comunque utile perché evita la condanna penale e i suoi effetti riflessi (es. richieste assicurative, problemi reputazionali).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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