Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA – Circostanze attenuanti ed esimenti.

    In vigore dal 01/06/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 31/05/1994 n. 330 Articolo 1

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità
    relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26,
    primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
    effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a
    versare una soprattassa, proporzionale all’imposta relativa all’operazione
    omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la
    regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine
    relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale
    l’operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
    la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
    qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per l’anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per il secondo anno successivo. L’ammontare dei versamenti a
    titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all’articolo 38,
    quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all’articolo 23 o
    all’articolo 24 ovvero in quello di cui all’articolo 39, secondo comma. Per le
    violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
    sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal
    relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi
    a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale;
    ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
    regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno
    successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
    risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione
    per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono
    specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo
    all’applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la
    violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonché in
    materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
    anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata
    all’ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le
    disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione
    non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e
    verifiche di cui all’articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle
    regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la
    punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
    altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
    Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni
    punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita
    per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.
    Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli
    obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al
    volume d’affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e
    seguenti, a meno che il volume d’affari non risulti superiore di oltre il
    cinquanta per cento al limite stabilito per l’applicazione delle disposizioni
    stesse.
    Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i
    termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il
    versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel
    primo comma dell’art. 40.
    La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell’ art. 46 non si
    applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista
    nel secondo comma dell’art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci
    per cento.
    Nei casi in cui l’imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale
    le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera
    di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
    Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
    pecuniarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni di
    incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle
    quali si riferisce.”

  • Art. 47 T.U.IVA: Altre violazioni

    Art. 47 T.U.IVA: Altre violazioni

    Art. 47 T.U.IVA – Altre violazioni.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Sono punite con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione duecentomila lire:
    1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n.3) dell’art. 51 e la
    restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
    2) la inottemperanza all’invito di comparizione di cui al n.2) dell’art. 51
    ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell’esercizio dei
    poteri indicati nell’art. 51;
    3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non
    contemplata espressamente.”

  • Art. 50 T.U.IVA: Sanzioni penali

    Art. 50 T.U.IVA: Sanzioni penali

    Art. 50 T.U.IVA – Sanzioni penali.

    In vigore dal 01/01/1973 al 14/04/1982

    Soppresso dal 14/04/1982 da: Decreto-legge del 10/07/1982 n. 429 Articolo 13

    “Chi si sottrae al pagamento dell’imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli
    articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
    la multa dalla metà al doppio dell’imposta non versata.
    Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un
    ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto
    stabilito negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a
    cinque anni e con la multa dalla metà al doppio del rimborso conseguito,
    salvo che il fatto costituisca reato più grave.
    Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei
    reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale è punito
    con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire
    cinque milioni.
    Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i
    corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale è
    punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a
    lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui
    all’art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o
    recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore
    a quella reale.
    La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un
    periodo di tre anni, l’interdizione e l’incapacita’ previste negli articoli
    28 e 30 del codice penale e nell’art. 2641 del codice civile, nonché la
    cancellazione, per lo stesso periodo, dall’albo nazionale dei costruttori e
    dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le
    stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante
    l’istruzione o il giudizio, a norma dell’art. 140 del codice penale.”

  • Art. 49 T.U.IVA: Determinazione delle pene pecuniarie

    Art. 49 T.U.IVA: Determinazione delle pene pecuniarie

    Art. 49 T.U.IVA – Determinazione delle pene pecuniarie.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/04/1998

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto
    della gravità del danno o del pericolo per l’erario e della personalità
    dell’autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue
    condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
    La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre
    anni precedenti sia incorso in un’altra violazione della stessa indole, per
    la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni
    della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione
    del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più
    disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le
    costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale
    comune.”

  • Art. 51 bis T.U.IVA: Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imp

    Art. 51 bis T.U.IVA: Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imp

    Art. 51 bis T.U.IVA – Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.

    In vigore dal 24/07/1982 al 01/01/1992

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 15/07/1982 n. 463 Articolo 5

    Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 18

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell’art. 51 su conforme parere
    dell’ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli
    affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di
    primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende
    e istituti di credito e l’Amministrazione postale a norma dell’ultimo comma
    dell’art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale
    nelle seguenti ipotesi:
    a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all’art.
    28 e l’ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nell’anno
    di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non
    soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento
    milioni;
    b) quando dagli atti e documenti di cui all’art. 54, terzo comma, ovvero da
    altri elementi certi in possesso dell’ufficio risulta che il contribuente ha
    effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella
    lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati,
    sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
    c) quando, in ordine all’osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono
    le ipotesi di cui al secondo comma, nn. 1) e 3), dell’art. 55; la
    disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici
    non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire
    cento milioni;
    d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per
    operazioni inesistenti;
    e) quando dagli elementi in possesso dell’ufficio risulta che l’ammontare
    dell’imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione
    annuale è superiore di oltre un decimo a quella spettante e la
    differenza è superiore a lire cento milioni.
    La richiesta può riguardare anche i conti successivi all’anno o agli anni
    cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere
    estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente
    separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente
    lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che
    esercita l’attivita’ di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, la
    richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di
    fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in
    accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui
    le fatture sono state emesse o utilizzate.
    Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non
    possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a
    soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati o notizie sono
    tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o,
    autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.
    L’ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli
    affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all’accesso
    formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta
    stessa.
    Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 34 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive modificazioni.”

  • Art. 51 T.U.IVA: Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte

    Art. 51 T.U.IVA: Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte

    Art. 51 T.U.IVA – Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto. (N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al 1 luglio 2005 ai sensi dell’art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311, è stata ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provv. 1 luglio 2005 dell’Agenzia delle entrate.)

    In vigore dal 29/06/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto all’autorita’ giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attività di analisi del rischio.

    Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

    1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52;

    2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell’art. 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’articolo 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

    4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

    5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

    6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

    6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

    7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’ articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria , di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne da’ notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente;

    7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorita’ di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

    Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l’adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

    Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

    Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’ articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.

    Quando l’Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.”

  • Art. 53 T.U.IVA: Presunzioni di cessione e di acquisto

    Art. 53 T.U.IVA: Presunzioni di cessione e di acquisto

    Art. 53 T.U.IVA – Presunzioni di cessione e di acquisto. (N.D.R.: L’art. 5 secondo comma DPR 10 novembre 1997 n. 441 – recante “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto”, in GU 23 dicembre 1997 n. 298 – ha disposto che “ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell’articolo 53 del DPR n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenute in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento”).

    In vigore dal 30/08/1993 con effetto dal 01/01/1973

    Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 57

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. Vedi l’art. 5 del D.P.R. n. 441 del 10/11/97.”Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
    trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività,
    comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti,
    negozi o depositi dell’impresa, né presso i suoi rappresentanti, salvo che
    sia dimostrato che i beni stessi:
    a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
    b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in
    dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto,
    trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della
    proprietà.
    Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le
    quali devono essere effettuate:
    a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
    b) la distruzione dei beni.
    Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla
    iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le
    dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati
    indicati a norma dell’art. 35 o del primo comma dell’art. 81. La
    rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata
    registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a
    quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio competente
    in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La
    consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro
    giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito
    registro tenuto in conformità all’art. 39 del presente decreto, ovvero da
    altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato
    presso l’ufficio del registro.
    I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente
    esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non
    dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di
    averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o
    ad uno degli altri titoli di cui al primo comma.”

  • Art. 52 T.U.IVA: Accessi, ispezioni, verifiche

    Art. 52 T.U.IVA: Accessi, ispezioni, verifiche

    Art. 52 T.U.IVA – Accessi, ispezioni, verifiche.

    In vigore dal 03/08/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 Articolo 89

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cuial codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

    L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

    È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.

    L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

    I libri, registri, scritture e documenti di cui e’ rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione (1).

    Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

    I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

    In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

    Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

    Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

    (1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 le disposizioni contenute nel presente comma “non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria delle istanze di interpello”.”

  • Art. 54 bis T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta in base

    Art. 54 bis T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta in base

    Art. 54 bis T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni

    In vigore dal 06/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 3

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;

    b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

    c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

    2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.(1) (2)

    4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Per il termine di applicazione delle modifiche apportate dall’art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108 vedi il comma 7 dello stesso art. 3.

    (2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

  • Art. 54 T.U.IVA: Rettifica delle dichiarazioni

    Art. 54 T.U.IVA: Rettifica delle dichiarazioni

    Art. 54 T.U.IVA – Rettifica delle dichiarazioni.

    In vigore dal 01/01/2011

    Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1

    “L’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

    L’infedelta’ della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

    L’ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

    (Comma abrogato)

    Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita` istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    (Comma abrogato)

    Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

    Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.”

  • Art. 54 ter T.U.IVA: Controlli automatizzati sui soggetti identi

    Art. 54 ter T.U.IVA: Controlli automatizzati sui soggetti identi

    Art. 54 ter T.U.IVA – Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all’articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla stessa. (2)

    2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies e di cui al comma 10 dell’articolo 74-sexies.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

    3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

    4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5, all’articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all’articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.”

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    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

    (2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

  • Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativ

    Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativ

    Art. 54 quater T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d’imposta.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;

    a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;

    b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito del controllo è comunicato per via elettronica o ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui è effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta, lo stesso può fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

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