Art. 48 T.U.IVA – Circostanze attenuanti ed esimenti.
In vigore dal 01/06/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981
Modificato da: Decreto-legge del 31/05/1994 n. 330 Articolo 1
Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
“Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità
relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all’imposta relativa all’operazione
omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine
relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l’operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora
la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora
la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L’ammontare dei versamenti a
titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all’articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all’articolo 23 o
all’articolo 24 ovvero in quello di cui all’articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal
relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi
a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono
specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all’applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la
violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all’ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e
verifiche di cui all’articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la
punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni
punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.
Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al
volume d’affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d’affari non risulti superiore di oltre il
cinquanta per cento al limite stabilito per l’applicazione delle disposizioni stesse.
Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il
versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell’art. 40.
La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell’ art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista
nel secondo comma dell’art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci per cento.
Nei casi in cui l’imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera
di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
pecuniarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle
quali si riferisce.”
