Autore: Andrea Marton

  • Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio della

    Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio della

    Art. 335 c.c. – Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

  • Art. 104 bis SIC – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

    Art. 104 bis SIC – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

    Art. 104 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.)) ((19))

  • Art. 49 Accertamento – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    Art. 49 Accertamento – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    Art. 49 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    In vigore dal 1/1/1974

    […] (1) Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Deduzioni e detrazioni indebite) – Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall’imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell’art. 55.“

  • Articolo 342-bis Codice Civile: articolo abrogato

    Articolo 342-bis Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 342-bis c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 27 Accertamento – Ritenuta sui dividendi [n.d.r. dal 2027 art. 55

    Art. 27 Accertamento – Ritenuta sui dividendi [n.d.r. dal 2027 art. 55

    Art. 27 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui dividendi [n.d.r. dal 2027 art. 55

    In vigore dal 1/1/1974

    del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonchè agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. (2) La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell’articolo 47 del medesimo testo unico. (3) 1 bis. Nei casi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. (4) 2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del predetto testo unico, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109 del citato testo unico. (5) 3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3- ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 34 bre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. […] (6) L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 (7). I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo (8) e dalle società ed enti indicati nel comma 3- ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi (9) della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. (10) (11) (12) 3 bis. I soggetti cui si applica l’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter (13) sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell’articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. (14) 3 ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (15) 4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 (16) del testo unico e non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d’acconto: a) […] (17) b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 35 b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis. (18) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull’intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (19) 4 bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. (20) 5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività di impresa […] (21). Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società. (22) 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Note: (1) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute sui dividendi di cui al presente articolo sono stabilite nella misura del 26% a partire dai dividendi percepiti dall’1.7.2014. Fino al 30.6.2014, le ritenute devono essere applicate in misura pari al 20%, prevista dall’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 14. (2) Periodo sostituito ai precedenti periodi primo e secondo dall’art. 1, comma 1003, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell’apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni […].“. In precedenza, le parole “ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico qualora l’associante determini il reddito di impresa ai sensi dell’articolo 66 del medesimo testo unico”, erano state soppresse dall’art. 14, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 77 del medesimo testo unico.“. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.“. (6) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 13, lett. c), n. 1), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.“. (7) Le parole “, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238” sono state inserite dall’art. 16, comma 2, lett. a), DLgs. 3.8.2022 n. 114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184. (8) Le parole “e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo” sono state sostituite alle precedenti “di cui al periodo precedente” dall’art. 16, comma 2, lett. b), DLgs. 3.8.2022 n. 114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184. (9) Le parole “degli undici ventiseiesimi” sono state sostituite alle precedenti “di un quarto” dall’art. 3, comma 4, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. Ai sensi del successivo art. 4, comma 1, la disposizione ha effetto a decorrere dall’1.7.2014. In precedenza, le parole “di un quarto” erano state sostituite alle precedenti “dei quattro noni” dall’art. 2, comma 13, lett. c), n. 2), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplicava effetto a decorrere dall’1.1.2012. (10) Periodo inserito dall’art. 1, comma 631, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Ai sensi del successivo comma 632, la disposizione si applica agli utili percepiti a decorrere dall’1.1.2021. (11) Comma sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata nel S.O. n. 110 alla G.U. 14.7.2009 n. 161. Testo precedente: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’ali- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 36 quota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.“. In precedenza, le parole “diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,“ erano state inserite dall’art. 1, comma 67, lett. a), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, e le parole “e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter” erano state inserite dall’art. 1, comma 67, lett. a) n. 2, della legge medesima. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.”. (12) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 29.7.2009, ex art. 24, comma 2, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata in G.U. 14.7.2009 n. 161, S.O. n. 110. Fino all’emanazione del DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma 3, gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al DM 4.9.1996, pubblicato in G.U. 19.9.1996 n. 220, emanato in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), DLgs. 1.4.1996 n. 239, pubblicato in G.U. 3.5.1996 n. 102. (13) Le parole “di cui ai commi 3 e 3-ter” sono state sostituite alle precedenti “di cui al comma 3” dall’art. 1, comma 67, lett. a), n. 3), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 68 della legge medesima, si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. (14) Comma inserito dall’art. 1, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (15) Comma sostituito dall’art. 11, comma 2, DL 27.3.2026 n. 38, da convertire entro il 26.5.2026. Ai sensi del successivo comma 5, la presente disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2026. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 52, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42; – l’art. 1, comma 62, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70; – l’art. 1, comma 67, lett. a) n. 4, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (16) Le parole “qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e cbis) del comma 1 dell’articolo 67” sono state sostituite alle precedenti “non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67” dall’art. 1, comma 1003, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (17) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1003, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico, non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65;“. (18) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167 dello stesso testo unico, che, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 87 del citato testo unico.“ Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. – l’art. 1, comma 84, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (19) Comma sostituito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. Testo precedente: “Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 del citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti è a titolo d’acconto in relazione a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65. La ritenuta dei periodi precedenti è operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonché ai fondi indicati nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d’acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d’imposta nei confronti dei fondi.“. (20) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. (21) Le parole “o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico” sono sta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 bis 37 te soppresse dall’art. 1, comma 1003, lett. d), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (22) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all’atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche.“.

  • Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 c.c. – Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

  • Art. 112 TUE – [Installazione degli impianti

    Art. 112 TUE – [Installazione degli impianti

    Art. 112 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Installazione degli impianti

    In vigore dal 30/06/2003

    maggio 1990, n. 46, art. 7)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 112 [Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)]. – 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. 2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo. 4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3.“.

  • Art. 15 TUE – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

    Art. 15 TUE – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

    Art. 15 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) (1) 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo,(2) il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realiz- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 16 23 zare, delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (3) Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. (4) 2 bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. (5) 3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (6) ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Note: (1) Per la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, si vedano: – l’art. 40, comma 5-quater, DL 31.5.2021 n. 77, pubblicato in G.U. 31.5.2021 n. 129; – l’art. 10-septies, comma 1, lett. a), DL 21.3.2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.5.2022 n. 51, come da ultimo modificato dal DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14; – l’art. 10, comma 4, DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (2) Le parole “Salvo quanto previsto dal quarto periodo,“ sono state inserite dall’art. 7-bis, comma 1, DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (3) Comma sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. Testo precedente: “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.“. (4) Periodo inserito dall’art. 7-bis, comma 1, DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (5) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (6) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. SEZIONE II – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

  • Art. 130 SIC – Andatoie e passerelle

    Art. 130 SIC – Andatoie e passerelle

    Art. 130 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Andatoie e passerelle

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

    2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

  • Art. 11 SIC – Attività promozionali

    Art. 11 SIC – Attività promozionali

    Art. 11 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attività promozionali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; b) finanziamento, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b); c) finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

    2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’ articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , come introdotto dall’ articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell’articolo 52, comma 2, lettera d).

    3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

    3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.

    4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

    4-bis. A decorrere dall’anno 2026, l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1 , (( lettera a),)) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all’ articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , ((e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), ((del presente articolo,)) nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e ((dell’alta formazione)) artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022 , nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l’INAIL versa all’entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a ((35.000.000 di euro)) , per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1 , (( lettera a),)) del decreto-legge n. 185 del 2008 .

    5. L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

    5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l’INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell’ articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

    5-quater. L’INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare ((alle microimprese e alle piccole)) e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

    6. Nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

    6-bis. L’INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura ((della salute e della sicurezza)) sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 . L’INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto.

    7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all’ articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , come introdotto dall’ articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Art. 42 D.Lgs. 346/1990 – Rimborso dell’imposta

    Art. 42 D.Lgs. 346/1990 – Rimborso dell’imposta

    Art. 42 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rimborso dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell’art. 40, commi da 1 a 3; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all’apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell’atto di acquisto; c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l’esistenza; d) pagata da enti ai quali è stata negata l’autorizzazione ad accettare l’eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l’ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale; e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria; f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell’esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni; g […] (1) h) risultante pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata (2) dopo la presentazione della dichiarazione della successione. 2. Il rimborso, salvo il disposto dell’art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all’ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all’articolo 37, comma 2. (3) 4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10 (4); gli importi superiori sono rimborsati per l’intero ammontare. Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;“. (2) Le parole “della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata” sono state sostituite alle precedenti “del fallimento del defunto dichiarato” dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1.2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, DM 21.5.2009, gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione, di cui al presente comma, sono dovuti nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1.1.2010. (4) Le parole “gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10” sono state sostituite alle precedenti “gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila” dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. CAPO VI – Norme particolari per le successioni testamentarie

  • Art. 71 TUE – Lavori abusivi

    Art. 71 TUE – Lavori abusivi

    Art. 71 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Lavori abusivi

    In vigore dal 30/06/2003

    DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 72-77 64 1086, art. 13) 1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell’articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro. (1) 2. È soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o dell’ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell’articolo 58. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.