Autore: Andrea Marton

  • Art. 336 Codice Civile: Legittimazione ad agire

    Art. 336 Codice Civile: Legittimazione ad agire

    Art. 336 c.c. – Legittimazione ad agire I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Legittimazione ad agire I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

  • Art. 9 Accertamento – [Termini per la presentazione delle dichiarazioni]

    Art. 9 Accertamento – [Termini per la presentazione delle dichiarazioni]

    Art. 9 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Termini per la presentazione delle dichiarazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Termini per la presentazione delle dichiarazioni). – 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 2. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall’approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l’approvazione, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno. 3. Gli altri soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d’imposta, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 4. I sostituti d’imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell’anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all’articolo 27, dei quali è stata deliberata la distribuzione nell’anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell’articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 10-12 10 dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all’articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell’articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. 7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell’articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d’imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all’articolo 32.”.

  • Art. 26 TUE – Dichiarazione di inagibilità

    Art. 26 TUE – Dichiarazione di inagibilità

    Art. 26 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Dichiarazione di inagibilità

    In vigore dal 30/06/2003

    luglio 1934, n. 1265, art. 222) 1. La presentazione della segnalazione certificata (1) di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Note: (1) Le parole “La presentazione della segnalazione certificata” sono state sostituite alle precedenti “Il rilascio del certificato” dall’art. 3, comma 1, lett. k), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. TITOLO IV – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA’ E SANZIONI CAPO I – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E RESPONSABILITA’

  • Art. 90 SIC – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

    Art. 90 SIC – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

    Art. 90 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

    1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

    2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

    3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

    4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo

    98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

    6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

    7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

    8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e

    4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; b-bis) verifica il possesso della patente ((o del documento equivalente)) di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi ((del comma 15)) del medesimo articolo 27, ((dell’attestazione di qualificazione)) SOA; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis);.

    10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

    11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

  • Art. 61 TUE – Abitati da consolidare

    Art. 61 TUE – Abitati da consolidare

    Art. 61 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Abitati da consolidare

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 2) 1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori.

  • Art. 51 Accertamento – [Violazione degli obblighi relativi alla contabilità]

    Art. 51 Accertamento – [Violazione degli obblighi relativi alla contabilità]

    Art. 51 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazione degli obblighi relativi alla contabilità] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazione degli obblighi relativi alla contabilità) – Se nel corso degli accessi di cui all’art. 32 viene rifiutata l’esibizione o comunque impedita l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta l’esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire un milioneduecentomila a dodici milioni. La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 52-55 69 delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli artt. 14, 18, 19 e 21. Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformità alle disposizioni dell’art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo all’accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni. Nell’ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se le irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Nelle ipotesi di cui all’art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell’ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.“

  • Art. 94 bis TUE – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

    Art. 94 bis TUE – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

    Art. 94 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quan- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 94 bis 71 to previsto agli articoli 52 e 83: a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag (2) compresi fra 0,20 g e 0,25 g); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (3); 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (4); b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3 (5); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) (6); 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018; c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. 2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonchè delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione […] (7) del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94. 4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. 6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (2) Le parole “accelerazione ag” sono state sostituite alle precedenti “peak ground acceleration-PGA” dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.1), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (3) Le parole “, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.2), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (4) Le parole “, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.3), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (5) Le parole “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3” sono state sostituite alle precedenti “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)“ dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.1), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 95-100 72 (6) Le parole “, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.2), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (7) La parola “scritta” è stata soppressa dall’art. 10, comma 1, lett. pter), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. SEZIONE III – REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

  • Art. 91 SIC – Obblighi del coordinatore per la progettazione

    Art. 91 SIC – Obblighi del coordinatore per la progettazione

    Art. 91 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del coordinatore per la progettazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio

    1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma

    1. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

    2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma

    4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. (14) ((28))

  • Art. 89 SIC – Definizioni

    Art. 89 SIC – Definizioni

    Art. 89 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X. b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; (( c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. )) d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese ((affidatarie ed)) esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ((. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice)) ; g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV; i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ((. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione)) ; (( i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; )) l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ((ai lavori da realizzare)) .

  • Art. 129 TUE – Esercizio e manutenzione degli impianti

    Art. 129 TUE – Esercizio e manutenzione degli impianti

    Art. 129 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Esercizio e manutenzione degli impianti

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31) 1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l’articolo 1339 del codice civile.

  • Art. 23 ter TUE – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

    Art. 23 ter TUE – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

    Art. 23 ter D.P.R. 380/2001 (TUE) – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6. (2) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 1 bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. (3) 1 ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. (3) 1 quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1- ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, nè al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate. (3) 1 quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto al DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 quater 35 rilascio dei seguenti titoli: a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall’esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a) . (3) 2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. (4) 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. (5) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile (6) all’interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies (7). Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. n), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 01), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (4) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. m), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.“. (5) Periodo sostituito ai precedenti primo e secondo periodo dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Testo precedente: “Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.“ (6) Le parole “di un intero immobile” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (7) Le parole “consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies” sono state sostituite alle precedenti “sempre consentito” dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Art. 45 Antiriciclaggio – Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di serv…

    Art. 45 Antiriciclaggio – Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di serv…

    Art. 45 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all’OAM, con cadenza semestrale, per l’annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all’uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn): a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell’agente e, ove assegnato, il codice fiscale; b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell’agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; c) l’espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall’agente. 2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all’OAM, per l’annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l’intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall’estinzione del rapporto. L’accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizio- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 45 bis 73 ni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d’Italia e alla UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato. 3. Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto (2) del Ministro dell’economia e delle finanze, in modo che siano garantiti: a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 2; b) le modalità di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalità di cui al comma 2; c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti; d) l’attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro; e) l’interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e agli intermediari di cui al comma 2 l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonchè il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto; g) l’entità ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 45 (Tutela della riservatezza). – 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell’articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato. 2. Gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell’articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10, cui la segnalazione è collegata secondo le seguenti modalità: a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all’intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10, cui la segnalazione è collegata o alla società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a); b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell’articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all’ordine competente; c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell’ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5. 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse. 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d’intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. 7. L’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 25, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Si veda il DM 31.5.2022, pubblicato in G.U. 6.9.2022 n. 208.