Autore: Andrea Marton

  • Art. 112 TUE – [Installazione degli impianti

    Art. 112 TUE – [Installazione degli impianti

    Art. 112 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Installazione degli impianti

    In vigore dal 30/06/2003

    maggio 1990, n. 46, art. 7)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 112 [Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)]. – 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. 2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo. 4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3.“.

  • Art. 15 TUE – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

    Art. 15 TUE – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

    Art. 15 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) (1) 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo,(2) il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realiz- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 16 23 zare, delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (3) Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. (4) 2 bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. (5) 3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (6) ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Note: (1) Per la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, si vedano: – l’art. 40, comma 5-quater, DL 31.5.2021 n. 77, pubblicato in G.U. 31.5.2021 n. 129; – l’art. 10-septies, comma 1, lett. a), DL 21.3.2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.5.2022 n. 51, come da ultimo modificato dal DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14; – l’art. 10, comma 4, DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (2) Le parole “Salvo quanto previsto dal quarto periodo,“ sono state inserite dall’art. 7-bis, comma 1, DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (3) Comma sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. Testo precedente: “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.“. (4) Periodo inserito dall’art. 7-bis, comma 1, DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (5) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (6) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. SEZIONE II – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

  • Art. 130 SIC – Andatoie e passerelle

    Art. 130 SIC – Andatoie e passerelle

    Art. 130 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Andatoie e passerelle

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

    2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

  • Art. 11 SIC – Attività promozionali

    Art. 11 SIC – Attività promozionali

    Art. 11 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attività promozionali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; b) finanziamento, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b); c) finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

    2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’ articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , come introdotto dall’ articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell’articolo 52, comma 2, lettera d).

    3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

    3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.

    4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

    4-bis. A decorrere dall’anno 2026, l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1 , (( lettera a),)) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all’ articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , ((e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), ((del presente articolo,)) nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e ((dell’alta formazione)) artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022 , nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l’INAIL versa all’entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a ((35.000.000 di euro)) , per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1 , (( lettera a),)) del decreto-legge n. 185 del 2008 .

    5. L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

    5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l’INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell’ articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

    5-quater. L’INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare ((alle microimprese e alle piccole)) e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

    6. Nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

    6-bis. L’INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura ((della salute e della sicurezza)) sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 . L’INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto.

    7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all’ articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , come introdotto dall’ articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Art. 42 D.Lgs. 346/1990 – Rimborso dell’imposta

    Art. 42 D.Lgs. 346/1990 – Rimborso dell’imposta

    Art. 42 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rimborso dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell’art. 40, commi da 1 a 3; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all’apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell’atto di acquisto; c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l’esistenza; d) pagata da enti ai quali è stata negata l’autorizzazione ad accettare l’eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l’ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale; e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria; f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell’esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni; g […] (1) h) risultante pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata (2) dopo la presentazione della dichiarazione della successione. 2. Il rimborso, salvo il disposto dell’art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all’ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all’articolo 37, comma 2. (3) 4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10 (4); gli importi superiori sono rimborsati per l’intero ammontare. Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;“. (2) Le parole “della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata” sono state sostituite alle precedenti “del fallimento del defunto dichiarato” dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1.2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, DM 21.5.2009, gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione, di cui al presente comma, sono dovuti nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1.1.2010. (4) Le parole “gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10” sono state sostituite alle precedenti “gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila” dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. CAPO VI – Norme particolari per le successioni testamentarie

  • Art. 71 TUE – Lavori abusivi

    Art. 71 TUE – Lavori abusivi

    Art. 71 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Lavori abusivi

    In vigore dal 30/06/2003

    DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 72-77 64 1086, art. 13) 1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell’articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro. (1) 2. È soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o dell’ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell’articolo 58. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 109 SIC – Recinzione del cantiere

    Art. 109 SIC – Recinzione del cantiere

    Art. 109 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Recinzione del cantiere

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.

  • Art. 50 Accertamento – [Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari]

    Art. 50 Accertamento – [Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari]

    Art. 50 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari) – In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.“.

  • Art. 93 SIC – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

    Art. 93 SIC – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

    Art. 93 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009,N.106 )) .

    2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione ((dei lavori)) , non esonera ((il committente o)) il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, ((lettere a), b), c) d) ed e)) ).

  • Art. 55 D.Lgs. 346/1990 – Registrazione degli atti di donazione

    Art. 55 D.Lgs. 346/1990 – Registrazione degli atti di donazione

    Art. 55 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Registrazione degli atti di donazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 1 bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonchè gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. (1) 2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. vv), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Sono soggetti a registrazione in termine fisso an- che gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 c.c. [Passaggio della patria potestà alla madre]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 37 bis Accertamento – [Disposizioni antielusive]

    Art. 37 bis Accertamento – [Disposizioni antielusive]

    Art. 37 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Disposizioni antielusive] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 2, DLgs. 5.8.2015 n. 128, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190. Ai sensi del medesimo comma, le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili. Testo precedente: “Art. 37-bis (Disposizioni antielusive) – 1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d’imposta; e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi; f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione europea; f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. 4. L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso d’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2. 6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. 7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pa- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 38 58 gate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall’amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all’amministrazione, che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 84, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; – l’art. 1, comma 2, DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007, n. 261, S.O; – l’art. 1, comma 65, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244; – l’art. 18, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193; – l’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172; – l’art. 2, comma 1, lett. e), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003, n. 291, S.O. n. 190; – l’art. 7, comma 1, DLgs. 8.10.1997 n. 358, pubblicato in G.U. 24.10.1997 n. 249. Si veda altresì il DM 19.6.1998 n. 259, pubblicato in G.U. 3.8.1998 n. 179.