Autore: Andrea Marton

  • Art. 4 TUE – Regolamenti edilizi comunali

    Art. 4 TUE – Regolamenti edilizi comunali

    Art. 4 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Regolamenti edilizi comunali

    In vigore dal 30/06/2003

    agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1 bis. […] (1) 1 ter. […] (2) 1 quater. […] (3) 1 quinquies. […] (4) 1 sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collabora- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 5 12 zione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (5) 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 11, comma 5, lett. a), DLgs. 3.3.2011 n. 28, pubblicato in G.U. 28.3.2011 n. 71, S.O. n. 81. Testo precedente: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 350, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244; – l’art. 1, comma 289, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; – il DL 30.12.2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2009 n. 14; – l’art. 8, comma 4-bis, DL 30.12.2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n. 25. (2) Comma abrogato dall’art. 16, comma 4, DLgs. 10.6.2020 n. 48, pubblicato in G.U. 10.6.2020 n. 146. Testo precedente: “Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonchè per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 15, comma 1, DLgs. 16.12.2016 n. 257, pubblicato in G.U. 13.1.2017 n. 10, S.O. n. 3; – l’art. 17-quinquies, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (3) Comma abrogato dall’art. 16, comma 4, DLgs. 10.6.2020 n. 48, pubblicato in G.U. 10.6.2020 n. 146. Testo precedente: “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1- ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 17-quinquies, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (4) Comma abrogato dall’art. 16, comma 4, DLgs. 10.6.2020 n. 48, pubblicato in G.U. 10.6.2020 n. 146. Testo precedente: “Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 17-quinquies, comma 1, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (5) Comma inserito dall’art. 17-bis, comma 1, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 194 SIC – Misure per la limitazione dell’esposizione

    Art. 194 SIC – Misure per la limitazione dell’esposizione

    Art. 194 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure per la limitazione dell’esposizione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell’esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

  • Art. 89 TUE – Parere sugli strumenti urbanistici

    Art. 89 TUE – Parere sugli strumenti urbanistici

    Art. 89 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Parere sugli strumenti urbanistici

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 13) 1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonchè sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’amministrazione comunale. 3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

  • Art. 6 D.Lgs. 346/1990 – Ufficio competente

    Art. 6 D.Lgs. 346/1990 – Ufficio competente

    Art. 6 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Ufficio competente

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma. (1) 2. La competenza per l’applicazione dell’imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se, questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma.“. TITOLO II – Applicazione dell’imposta alle successioni CAPO I – Determinazione dell’imposta

  • Art. 110 TUE – [Progettazione degli impianti

    Art. 110 TUE – [Progettazione degli impianti

    Art. 110 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Progettazione degli impianti

    In vigore dal 30/06/2003

    maggio 1990, n. 46, art. 6)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 110 [Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)]. – 1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze. 2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 119. 3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.“.

  • Art. 153 SIC – Convogliamento del materiale di demolizione

    Art. 153 SIC – Convogliamento del materiale di demolizione

    Art. 153 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Convogliamento del materiale di demolizione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

    2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

    3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

    4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

    5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

  • Art. 22 D.Lgs. 346/1990 – Limiti alla deducibilità dei debiti

    Art. 22 D.Lgs. 346/1990 – Limiti alla deducibilità dei debiti

    Art. 22 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Limiti alla deducibilità dei debiti

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. 2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi: a) nell’acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all’apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; b) nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione; c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sè e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. (1) 3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione. 4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. s), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati nell’art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.“.

  • Art. 41 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 41 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 41 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

    2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203 ; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi ((sotto l’effetto)) delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’ articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 , e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di ((alcol)) e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive

    2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

    3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 ; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

    4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), ((e-ter) ed e-quater)) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

    4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)) , concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. ((In caso di mancato raggiungimento dell’accordo,)) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.

    5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo

    53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

    6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

    7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

    8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 .

    9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

  • Art. 126 TUE – Certificazione di impianti

    Art. 126 TUE – Certificazione di impianti

    Art. 126 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazione di impianti

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.

  • Art. 40 D.Lgs. 346/1990 – Riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 40 D.Lgs. 346/1990 – Riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 40 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riscossione in pendenza di giudizio

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva. 2. L’imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’art. 37, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia tributaria (1) di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria (1) di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l’intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria (1) di primo grado. 3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell’art. 37; se l’imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria (1) è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. 4. […] (2) Note: (1) Le parole “corte di giustizia tributaria” sono state sostituite alle precedenti “Commissione tributaria” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. nn), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d’appello o dell’ultima decisione non impugnata.“.

  • Art. 114 SIC – Protezione dei posti di lavoro

    Art. 114 SIC – Protezione dei posti di lavoro

    Art. 114 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Protezione dei posti di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

    2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

    3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

  • Art. 119 SIC – Pozzi, scavi e cunicoli

    Art. 119 SIC – Pozzi, scavi e cunicoli

    Art. 119 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Pozzi, scavi e cunicoli

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

    2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

    3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

    4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

    5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

    6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

    7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. ((

    7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII. ))