Autore: Andrea Marton

  • Art. 21 Accertamento – Scritture contabili dei sostituti d’imposta

    Art. 21 Accertamento – Scritture contabili dei sostituti d’imposta

    Art. 21 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili dei sostituti d’imposta

    In vigore dal 1/1/1974

    1. I soggetti indicati nel terzo comma dell’articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell’articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

  • Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale

    Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale

    Art. 326 c.c. Inalienabilità dell'usufrutto legale.

    In vigore

    Esecuzione sui frutti L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

  • Art. 86 TUE – Verifica delle strutture

    Art. 86 TUE – Verifica delle strutture

    Art. 86 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Verifica delle strutture

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 10) 1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all’articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell’intera struttura. 2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l’esclusione dell’azione del vento.

  • Art. 52 Accertamento – [Violazioni degli obblighi delle aziende di credito]

    Art. 52 Accertamento – [Violazioni degli obblighi delle aziende di credito]

    Art. 52 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni degli obblighi delle aziende di credito] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni degli obblighi delle aziende di credito) – Se i documenti trasmessi a norma dell’art. 32, primo comma, n. 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell’azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell’azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell’invio dei documenti. Si considera omesso l’invio avvenuto oltre il termine di cui all’art. 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria relativamente alle richieste di cui all’art. 32, primo comma, n. 5). In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell’azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l’autorizzazione all’esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all’amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle persone responsabili secondo l’ordinamento dell’amministrazione stessa.“.

  • Art. 125 TUE – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impian…

    Art. 125 TUE – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impian…

    Art. 125 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell’inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. (1) 3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all’articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 63 TUE – Opere pubbliche

    Art. 63 TUE – Opere pubbliche

    Art. 63 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Opere pubbliche

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145. CAPO II – DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA SEZIONE I – ADEMPIMENTI

    DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 64-65

  • Art. 9 bis TUE – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

    Art. 9 bis TUE – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

    Art. 9 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati. 1 bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, (3) che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi (4) , integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. (5) Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 10 20 previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34- bis. (5) Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al al quarto periodo (6) si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi (7). (8) 1 ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. (9) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 2), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Documentazione amministrativa”. (2) Articolo inserito dall’art. 13, comma 2, lett. b), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (3) Le parole “la stessa o da quello, rilasciato o assentito,“ sono state sostituite alle precedenti “la stessa e da quello” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (4) Le parole “l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi” sono state sostituite alle precedenti “l’intero immobile o unità immobiliare” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (6) Le parole “al quarto periodo” sono state sostituite alle precedenti “al secondo periodo” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 3) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (7) Le parole “non siano disponibili la copia o gli estremi” sono state sostituite alle precedenti “non sia disponibile copia” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (8) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (9) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b-bis), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. CAPO II – PERMESSO DI COSTRUIRE SEZIONE I – NOZIONE E CARATTERISTICHE

  • Art. 34 bis TUE – Tolleranze costruttive

    Art. 34 bis TUE – Tolleranze costruttive

    Art. 34 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Tolleranze costruttive

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 1 bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 34 bis 46 abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati; d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati. (2) 1 ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. (3) 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonchè la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. 2 bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. (4) 3. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo (5) realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. 3 bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta alresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi. (6) 3 ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. (7) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. p), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.. Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, di cui al presente comma, sono soggetti al regime di cui all’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per l’applicazione delle presenti disposizioni si veda l’art. 3, comma 2. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1) DL 29.5.2024 n. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 34 ter-35 47 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.. Per l’applicazione delle presenti disposizioni si veda il successivo art. 3, comma 2. (5) Le parole “al presente articolo” sono state sostituite alle precedenti “ai commi 1 e 2” dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 4) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Per l’applicazione delle presenti disposizioni si veda il successivo art. 3, comma 2. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 4) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Art. 118 TUE – [Verifiche

    Art. 118 TUE – [Verifiche

    Art. 118 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Verifiche

    In vigore dal 30/06/2003

    14)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 118 [Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14) – 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.“.

  • Art. 114 TUE – [Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggi…

    Art. 114 TUE – [Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggi…

    Art. 114 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)]

    In vigore dal 30/06/2003

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 114 [Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)]. – 1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 108.“.

  • Art. 121 TUE – [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

    Art. 121 TUE – [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

    Art. 121 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

    In vigore dal 30/06/2003

    maggio 1990, n. 46, art. 17)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 122-123 78 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 121 [Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17) – 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.“. CAPO VI – NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI

  • Art. 52 TUE – Tipo di strutture e norme tecniche

    Art. 52 TUE – Tipo di strutture e norme tecniche

    Art. 52 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Tipo di strutture e norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l’interno. Dette norme definiscono: a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell’opera, nonchè i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 53-56 58 2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. (1) 3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 45, comma 2, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l’idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.“.