Autore: Andrea Marton

  • Art. 33 TUE – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di c…

    Art. 33 TUE – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di c…

    Art. 33 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

    In vigore dal 30/06/2003

    267, articoli 107 e 109) 1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all’applicazione della legge medesima, del parametro relativo all’ubicazione e con l’equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell’articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’agenzia del territorio. 3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro. (1) 4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’uf- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 34-34 bis 45 ficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente. 5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all’articolo 31, comma 8. 6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19. 6 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 23, comma 01 (3), eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (2) o in totale difformità dalla stessa. (4) Note: (1) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (2) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. m), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16.

  • Art. 36 TUE – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o to…

    Art. 36 TUE – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o to…

    Art. 36 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

    In vigore dal 30/06/2003

    1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all’articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa (2), fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, […] (3), e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. (4) 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. […] (5) 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 3) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Testo precedente: “Accertamento di conformità (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)“. (2) Le parole “in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all’articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa” sono state sostituite alle precedenti “in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa” dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. l), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277; – l’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) Le parole “34, comma 1” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (4) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (5) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Testo precedente: “Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.“.

  • Art. 76 Accertamento – Abrogazione

    Art. 76 Accertamento – Abrogazione

    Art. 76 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Abrogazione

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in quanto non sia DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 77-Allegato A 81 diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto. 2. Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.

  • Art. 39 SIC – Svolgimento dell’attività di medico competente

    Art. 39 SIC – Svolgimento dell’attività di medico competente

    Art. 39 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento dell’attività di medico competente

    In vigore dal 15/05/2008

    1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

    2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.

    2-bis. ((Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).))

    3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

    4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

    5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

    6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

  • Art. 203 SIC – Misure di prevenzione e protezione

    Art. 203 SIC – Misure di prevenzione e protezione

    Art. 203 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione e protezione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 202, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

    2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

  • Art. 12 SIC – Interpello

    Art. 12 SIC – Interpello

    Art. 12 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Interpello

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

    2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, ((da un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro)) e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

    3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

  • Art. 107 SIC – Definizioni

    Art. 107 SIC – Definizioni

    Art. 107 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

  • Art. 166 SIC – Articolo abrogato

    Art. 166 SIC – Articolo abrogato

    Art. 166 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/05/2008

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106

  • Art. 16 D.Lgs. 346/1990 – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    Art. 16 D.Lgs. 346/1990 – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    Art. 16 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive; b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto […] (1), tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12 […] (2); c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento; d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi. 2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). Note: (1) Le parole “e vidimato” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. q), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “e aggiungendo l’avviamento” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 c.c. – Reintegrazione nella (responsabilità genitoriale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Reintegrazione nella responsabilità genitoriale .

    Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

  • Art. 60 SIC – Articolo 60

    Art. 60 SIC – Articolo 60

    Art. 60 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Articolo 60

    In vigore dal 15/05/2008

    (( (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile , per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) )) ((

    1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).

    2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma

    3. ))

  • Art. 77 Accertamento – Entrata in vigore

    Art. 77 Accertamento – Entrata in vigore

    Art. 77 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Entrata in vigore

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO A (art. 26-quater, comma 1, lettera a) (1) a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap»«société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkbcjd» nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab»; c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft»«Kommanditgesellschaft suf Aktien»«Gesellschaft mit beschränk ter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»; d) le società di diritto greco denominate (Omissis) e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anonima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; f) le società di diritto francese denominate «societé anonyme», «societé en commandite par actions», «societéà responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale; g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee» gli enti registrati sotto il regime degli «Idustrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»; h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni»«società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali; i) le società di diritto lussemburghese denominate «societé anonyme», «société en commandite par actions» e «société à responsabilité limitée»; l) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»; m) le società di diritto austriaco denominate: «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»; n) le società commerciali e società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese; o) le società di diritto finlandese denominate: «osakeyhtio/aktiebolag»«osuuskunta/andelslag»« säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»; p) le società di diritto svedese denominate «akticboag» e «forsakringsaktiebolag»; q) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito; r) le società di diritto ceco denominate (Omissis); s) le società di diritto estone denominate «täisuhing», «usaldusiining», «osauhing», «aktsiasclts»«tulundusuhistu» t) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul reddito; u) le società di diritto lettone denominate «akeiju sabiedriba»«sabiedriba ar icrobezotu atbildibu»; v) le società costituite conformemente al diritto della Lituania: z) le società di diritto ungherese denominate DPR 29.9.1973 n. 600 – Allegato B 82 (Omissis): aa) le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji la Responsabilità limitata»«Socjetajiet in akkomandita li l-kapitaltaghhom maqsum fazzjonijiet»; bb) le società di diritto polacco denominate (Omissis) cc) le società di diritto sloveno denominate (Omissis); dd) le società di diritto slovacco denominate(Omissis); ee) le società di diritto bulgaro denominate: (Omissis) costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali; (2) ff) le società di diritto slovacco denominate: (Omissis) (2); gg) le società di diritto croato denominate: “dionicko drustvo”, “drustvo s ogranicenom odgovornoscu”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili. (3) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, DM 12.10.2007, pubblicato in G.U. 14.12.2007 n. 290, a decorrere dall’1.1.2007, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. (3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, DM 25.10.2013, pubblicato in G.U. 5.11.2013 n. 259, a decorrere dall’1.7.2013, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. ALLEGATO B (art. 26-quater, comma 4, lettera a) (1) 1) impôt des sociétés/vennootschapsbclasting in Belgio; 2) sclskabbsskat in Danimarca; 3) Körperschaftsteuer in Germania; 4) (Omissis) in Grecia; 5) impaesto sobre sociedades in Spagna; 6) impôrt sur les sociètés in Francia; 7) corporation tax in Irlanda; 8) imposta sul reddito delle società in Italia; 9) impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo; 10) vennotschapsbelasting nei Paesi Bassi; 11) Köperschaftsteuer in Austria; 12) imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo; 13) yhtejsöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia; 14) statlig inkomstskatt in Svezia; 15) corporation tax nel Regno Unito; 16) (Omissis) nella Repubblica ceca; 17) Tulumaks in Estonia; 18) (Omissis) a Cipro 19) (Omissis) in Lettonia; 20) Pelno mokestis in Lituania; 21) Tàrsasàgi ado in Ungheria; 22) Taxxa fuq l-income a Malta; 23) Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia; 24) (Omissis) in Slovenia; 25) (Omissis) in Slovacchia. 26) (Omissis) in Bulgaria; (2) 27) (Omissis) in Romania; (2) 28) porez na dobit in Croazia. (3) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (2) Numero inserito dall’art. 1, comma 2, DM 12.10.2007, pubblicato in G.U. 14.12.2007 n. 290, a decorrere dall’1.1.2007, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. (3) Numero inserito dall’art. 1, comma 2, DM 25.10.2013, pubblicato in G.U. 5.11.2013 n. 259, a decorrere dall’1.7.2013, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto.