Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 6 bis T.U.IVA: Definizione di buono-corrispettivo

    Art. 6 bis T.U.IVA: Definizione di buono-corrispettivo

    Art. 6 bis T.U.IVA – Definizione di buono-corrispettivo

    In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.”

  • Art. 6 quater T.U.IVA: Buono-corrispettivo multiuso

    Art. 6 quater T.U.IVA: Buono-corrispettivo multiuso

    Art. 6 quater T.U.IVA – Buono-corrispettivo multiuso

    In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non e’ nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto.

    2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

    3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso da’ diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

    4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta.”

  • Art. 6 ter T.U.IVA: Buono-corrispettivo monouso

    Art. 6 ter T.U.IVA: Buono-corrispettivo monouso

    Art. 6 ter T.U.IVA – Buono-corrispettivo monouso

    In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione e’ nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto.

    2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

    3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da’ diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e’ rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.”

  • Art. 7 ter T.U.IVA: Territorialità: Prestazioni di servizi

    Art. 7 ter T.U.IVA: Territorialità: Prestazioni di servizi

    Art. 7 ter T.U.IVA – Territorialità – Prestazioni di servizi

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

    a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

    b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

    2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

    a) i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attivita’;

    b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita’ commerciali o agricole;

    c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

  • Art. 7 T.U.IVA: Territorialità dell’imposta: Definizioni

    Art. 7 T.U.IVA: Territorialità dell’imposta: Definizioni

    Art. 7 T.U.IVA – Territorialità dell’imposta – Definizioni

    In vigore dal 25/11/2014 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/10/2014 n. 161 Articolo 12

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Agli effetti del presente decreto:

    a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;

    b) per “Comunita’” o “territorio della Comunita’” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):

    1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

    2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

    3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

    4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

    5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;

    6) le isole Anglo-Normanne;

    c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;

    d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;

    e) per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunita’ tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, e’ il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunita’, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunita’; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, e’ l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunita’, per passeggeri imbarcati nella Comunita’, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunita’; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e’ considerato come un trasporto distinto;

    f) per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. “Luogo di partenza” e’ il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; “luogo di arrivo” e’ il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;

    g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.”

  • Art. 7 bis T.U.IVA: Territorialità: Cessioni di beni

    Art. 7 bis T.U.IVA: Territorialità: Cessioni di beni

    Art. 7 bis T.U.IVA – Territorialità – Cessioni di beni

    In vigore dal 17/01/2012 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

    2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e’ ivi situato.

    3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

    a) quando il cessionario e’ un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita’ in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo e’ costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e’ trascurabile;

    b) quando il cessionario e’ un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita’ o parte dei beni non e’ di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.”

  • Art. 7 quinquies T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni relative

    Art. 7 quinquies T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni relative

    Art. 7 quinquies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 3 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2011.

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1:

    a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita’ culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita’ sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche’ alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attivita’ che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o e’ ivi residente senza domicilio all’estero;

    b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza e’ virtuale.”

  • Art. 7 quater T.U.IVA: Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi

    Art. 7 quater T.U.IVA: Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi

    Art. 7 quater T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

    a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile e’ situato nel territorio dello Stato;

    b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

    c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

    d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, se il luogo di partenza del trasporto e’ situato nel territorio dello Stato;

    e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita’ e sono utilizzati nel territorio dello Stato.(1)”

    __________________________

    (1) Vedi comma 725 e ss. art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

  • Art. 7 sexies T.U.IVA: Territorialità – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

    Art. 7 sexies T.U.IVA: Territorialità – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

    Art. 7 sexies T.U.IVA – Territorialità – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

    In vigore dal 10/06/2020 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 01/06/2020 n. 45 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

    a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

    b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

    c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

    d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

    e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

    e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);

    f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero (1);

    g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea (1).

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni delle lettere f) e g), come sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 e sono abrogate ai sensi del Decreto legislativo 01/06/2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n. 145 a decorrere dal 10/06/2020.”

  • Art. 7 octies T.U.IVA: Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi

    Art. 7 octies T.U.IVA: Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi

    Art. 7 octies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Ai sensi dell’articolo 3, Decreto legislativo 1 giugno 2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n. 145, alle minori minori entrate derivanti dall’introduzione del presente articolo come da articolo 1, comma 1, lettera b) del DLG 45/2020, valutate in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

    a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

    b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

    2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

    a) il prestatore non e’ stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

    b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea, di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato;

    c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

    3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

    a) il prestatore non e’ stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

    b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato;

    c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

    4. L’opzione di cui al comma 3 e’ comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima e’ stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.”

  • Art. 7 septies T.U.IVA: Territorialità – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

    Art. 7 septies T.U.IVA: Territorialità – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

    Art. 7 septies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita’ (1)

    In vigore dal 03/05/2015 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita’:

    a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2);

    b) le prestazioni pubblicitarie;

    c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche’ quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

    d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

    e) la messa a disposizione del personale;

    f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

    g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;

    h) (lettera abrogata) (2);

    i) (lettera abrogata) (2);

    l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attivita’ o un diritto di cui alle lettere precedenti.

    (1) Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217, i richiami alla “Comunita’” devono intendersi riferiti all’”Unione europea”.

    (2) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni delle lettere h) ed i) sono abrogate con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”

  • Art. 8 bis T.U.IVA: Operazioni assimilate alle cessioni all’espo

    Art. 8 bis T.U.IVA: Operazioni assimilate alle cessioni all’espo

    Art. 8 bis T.U.IVA – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

    In vigore dal 01/01/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attivita’ commerciali o della pesca nonche’ le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita’ da diporto di cui alla legge. 11 febbraio 1971, n. 50;

    a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica;

    c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

    d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

    e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche’ le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);

    e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.

    Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa.

    Ai fini dell’applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale e’ superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facolta’ di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformita’ al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo’ riguardare anche piu’ operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.”

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