Autore: Andrea Marton

  • Art. 22 D.Lgs. 346/1990 – Limiti alla deducibilità dei debiti

    Art. 22 D.Lgs. 346/1990 – Limiti alla deducibilità dei debiti

    Art. 22 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Limiti alla deducibilità dei debiti

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. 2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi: a) nell’acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all’apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; b) nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione; c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sè e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. (1) 3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione. 4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. s), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati nell’art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.“.

  • Art. 41 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 41 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 41 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

    2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203 ; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi ((sotto l’effetto)) delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’ articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 , e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di ((alcol)) e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive

    2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

    3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 ; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

    4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), ((e-ter) ed e-quater)) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

    4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)) , concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. ((In caso di mancato raggiungimento dell’accordo,)) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.

    5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo

    53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

    6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

    7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

    8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 .

    9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

  • Art. 126 TUE – Certificazione di impianti

    Art. 126 TUE – Certificazione di impianti

    Art. 126 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazione di impianti

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.

  • Art. 40 D.Lgs. 346/1990 – Riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 40 D.Lgs. 346/1990 – Riscossione in pendenza di giudizio

    Art. 40 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riscossione in pendenza di giudizio

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva. 2. L’imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’art. 37, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia tributaria (1) di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria (1) di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l’intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria (1) di primo grado. 3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell’art. 37; se l’imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria (1) è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. 4. […] (2) Note: (1) Le parole “corte di giustizia tributaria” sono state sostituite alle precedenti “Commissione tributaria” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. nn), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d’appello o dell’ultima decisione non impugnata.“.

  • Art. 114 SIC – Protezione dei posti di lavoro

    Art. 114 SIC – Protezione dei posti di lavoro

    Art. 114 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Protezione dei posti di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

    2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

    3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

  • Art. 119 SIC – Pozzi, scavi e cunicoli

    Art. 119 SIC – Pozzi, scavi e cunicoli

    Art. 119 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Pozzi, scavi e cunicoli

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

    2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

    3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

    4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

    5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

    6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

    7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. ((

    7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII. ))

  • Art. 36 SIC – Informazione ai lavoratori

    Art. 36 SIC – Informazione ai lavoratori

    Art. 36 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione ai lavoratori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

    2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei ((miscele pericolose)) sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

    3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma

    9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

  • Art. 58 Accertamento – Domicilio fiscale

    Art. 58 Accertamento – Domicilio fiscale

    Art. 58 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Domicilio fiscale

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 59-60 71 comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. 2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. 3. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. 4. Negli (1) atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto (2). 5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Note: (1) La parola “Negli” è stata sostituita alle precedenti “In tutti gli” dall’art. 2, comma 7, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (2) Le parole “solo ove espressamente richiesto” sono state inserite dall’art. 2, comma 7, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.

  • Art. 25 quater Accertamento – Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di ta…

    Art. 25 quater Accertamento – Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di ta…

    Art. 25 quater D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi [n.d.r. dal

    In vigore dal 1/1/1974

    2027 art. 42 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all’aliquota fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 29, comma 2, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del sucessivo comma 4, la presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

  • Art. 63 Accertamento – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

    Art. 63 Accertamento – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

    Art. 63 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. 2. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria (1) ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (2), o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, (3) è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell’assi- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 64-65 77 stenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi. (4) 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall’impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonchè gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L’autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (5) (6) 4. Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorchè iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego. (7) (6) 5. L’esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila. (8) (6) Note: (1) Le parole “, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria” sono state inserite dall’art. 1, comma 279, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (2) Le parole “ovvero ai soggetti … n. 545” sono state inserite dall’art. 7-quater, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (3) Le parole “, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,“ sono state inserite dall’art. 6-bis, comma 1, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. (4) Periodo inserito dall’art. 1, comma 279, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (5) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Il Ministero delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell’amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L’autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l’elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.“. In precedenza, le parole “e i sottufficiali” erano state inserite dall’art. 42, comma 2, L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (6) Si veda dal 2027 l’art. 57, commi 12, 13 e 14, DLgs. 14.11.2024 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2024 n. 279, S.O. n. 40. (7) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “A coloro che hanno appartenuto all’amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell’elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.“. (8) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila [n.d.r. euro 25,82] a lire cinquecentomila [n.d.r. euro 258,23].“.

  • Art. 22 SIC – Obblighi dei progettisti

    Art. 22 SIC – Obblighi dei progettisti

    Art. 22 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei progettisti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

  • Art. 94 TUE – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    Art. 94 TUE – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    Art. 94 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione […] (1) del competente ufficio tecnico della regione. 2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. (2) 2 bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. (3) 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione […] (4) è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. Note: (1) La parola “scritta” è stata soppressa dall’art. 10, comma 1, lett. pbis), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (2) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 2), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.“. In precedenza, le parole “, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga,“ erano state inserite dall’art. 8- bis, comma 5, DL 14.12.2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.2.2019 n. 12. (3) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 3), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (4) Le parole “, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,“ sono state soppresse dall’art. 10, comma 1, lett. pbis), n. 4), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120.