Autore: Andrea Marton

  • Art. 79 TUE – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche r…

    Art. 79 TUE – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche r…

    Art. 79 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. 2. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

  • Art. 58 TUE – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato no…

    Art. 58 TUE – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato no…

    Art. 58 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , con apposita relazione nella quale debbono: a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 59; c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 59. 2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine. 3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi. 4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti. 5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego. 6. Il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell’opera.

  • Art. 111 SIC – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori i…

    Art. 111 SIC – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori i…

    Art. 111 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

    2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

    3. Il datore di lavoro dispone affinchè sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

    4. Il datore di lavoro dispone affinchè siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

    5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

    6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

    7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

    8. Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai ((cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota)) .

  • Art. 50 D.Lgs. 346/1990 – Omissione della dichiarazione

    Art. 50 D.Lgs. 346/1990 – Omissione della dichiarazione

    Art. 50 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Omissione della dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi (1) per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000 (2). Se la dichiarazione è pre- sentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque (3) per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. (4) Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. (4) Note: (1) Le parole “pari al centoventi” sono state sostituite alle precedenti “dal centoventi al duecentoquaranta” dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “da euro 250 a euro 1.000” sono state sostituite alle precedenti “da lire cinquecentomila a lire due milioni“ dall’art. 28,, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del successivo art. 32, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016. (3) Le parole “del quarantacinque” sono state sostituite alle precedenti “dal sessanta al centoventi” dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (4) Periodo inserito dall’art. 28, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del successivo art. 32, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016.

  • Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale

    Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale

    Art. 324 c.c. – Usufrutto legale. I genitori esercenti la (responsabilità genitoriale) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio (, fino alla maggiore età o all’emancipazione) . I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Usufrutto legale.

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio , fino alla maggiore età o all’emancipazione .

    I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

    Non sono soggetti ad usufrutto legale:

    1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

    2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

    3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

    4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale . Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

  • Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – Procedimento e termini

    Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – Procedimento e termini

    Art. 27 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Procedimento e termini

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La successione deve essere dichiarata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall’art. 31. 2. L’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6. (2) 2 bis. L’ufficio procede al controllo dell’autoliquidazione, ai sensi dell’articolo 33. (3) 3. Successivamente l’ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell’art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale. (4) 4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’articolo 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all’art. 28, comma 6, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. 5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 (5) vi sono stati errori od omissioni, l’ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. 6. L’imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione. 7. È principale l’imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio a seguito del controllo della regolarità dell’autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l’imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica. (6) Note: (1) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presen- tazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.“. (3) Comma inseritod all’art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Periodo inserito dall’art. 10, comma 10, lett. a), DL 20.6.1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.1996 n. 425. (5) Le parole “commi 2-bis, 3 e 4” sono state sostituite alle precedenti “commi 2, 3 e 4” dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.Testo precedente: “È principale l’imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l’imposta o maggiore imposta, liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.“.

  • Art. 13 D.Lgs. 346/1990 – Beni culturali

    Art. 13 D.Lgs. 346/1990 – Beni culturali

    Art. 13 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni culturali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista (1) anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 2. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 3. Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (3); la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) competente, che provvede al rimborso dell’eventuale maggiore imposta pagata. 4. L’alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario. L’amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all’art. 27, comma 3 o comma 4. 5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti. Note: (1) Le parole “I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista” sono state sostituite alle precedenti “I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’attestazione deve essere presentata all’ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono state sostituite alle precedenti “Contro il rifiuto dell’attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. SEZIONE II – Valore dei beni e dei diritti

  • Art. 22 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 22 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 22 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti (3); b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c. (4) 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, (5) e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonchè ai fini dell’agibilità (6), tali segnalazioni certificate di inizio attività (7) costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 2 bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. (8) 3. […] (9) 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 31 5. […] (10) 6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo (11) che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico (12), è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo (13), senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23 (14). In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37. Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 1) DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Interventi subordinati a denuncia di inizio attività”. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Le parole “o i prospetti” sono state inserite dall’art. 10, comma 1, lett. l), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (4) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.” Per le precedenti modifiche si veda l’art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (5) Le parole “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,“ sono state inserite dall’art. 30, comma 1, lett. e), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (6) Le parole “dell’agibilità” sono state sostituite alle precedenti “del rilascio del certificato di agibilità“ dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (7) Le parole “segnalazioni certificate di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denunce di inizio attività“ dall’art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (8) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. m), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (9) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.” (10) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.“. (11) Le parole “di cui al presente Capo” sono state sostituite alle precedenti “di cui ai commi 1, 2 e 3” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 5), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (12) Le parole “tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico” sono state sostituite alle precedenti “tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale” dall’art. 54, comma 1, lett. f), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (13) Le parole “di cui al presente Capo” sono state sostituite alle precedenti “di cui ai commi 1 e 2” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 6), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (14) Le parole “dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23” sono state sostituite alle precedenti “dal secondo periodo del comma 5” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 6), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.

  • Art. 154 SIC – Sbarramento della zona di demolizione

    Art. 154 SIC – Sbarramento della zona di demolizione

    Art. 154 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sbarramento della zona di demolizione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

    2. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.

  • Art. 104 TUE – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (leg…

    Art. 104 TUE – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (leg…

    Art. 104 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 105-107 74 classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione. 2. L’ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all’articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche. 3. Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti. 4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3. (1) 5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito. 6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 337 sexies Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e

    Art. 337 sexies Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e

    Art. 337-sexies c.c. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

    In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

  • Art. 7 SIC – Comitati regionali di coordinamento

    Art. 7 SIC – Comitati regionali di coordinamento

    Art. 7 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Comitati regionali di coordinamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 . ((

    1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. ))