Autore: Andrea Marton

  • Art. 107 SIC – Definizioni

    Art. 107 SIC – Definizioni

    Art. 107 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

  • Art. 166 SIC – Articolo abrogato

    Art. 166 SIC – Articolo abrogato

    Art. 166 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/05/2008

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106

  • Art. 16 D.Lgs. 346/1990 – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    Art. 16 D.Lgs. 346/1990 – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    Art. 16 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive; b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto […] (1), tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12 […] (2); c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento; d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi. 2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). Note: (1) Le parole “e vidimato” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. q), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “e aggiungendo l’avviamento” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 c.c. – Reintegrazione nella (responsabilità genitoriale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Reintegrazione nella responsabilità genitoriale .

    Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

  • Art. 60 SIC – Articolo 60

    Art. 60 SIC – Articolo 60

    Art. 60 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Articolo 60

    In vigore dal 15/05/2008

    (( (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile , per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) )) ((

    1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).

    2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma

    3. ))

  • Art. 77 Accertamento – Entrata in vigore

    Art. 77 Accertamento – Entrata in vigore

    Art. 77 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Entrata in vigore

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO A (art. 26-quater, comma 1, lettera a) (1) a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap»«société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkbcjd» nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab»; c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft»«Kommanditgesellschaft suf Aktien»«Gesellschaft mit beschränk ter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»; d) le società di diritto greco denominate (Omissis) e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anonima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; f) le società di diritto francese denominate «societé anonyme», «societé en commandite par actions», «societéà responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale; g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee» gli enti registrati sotto il regime degli «Idustrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»; h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni»«società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali; i) le società di diritto lussemburghese denominate «societé anonyme», «société en commandite par actions» e «société à responsabilité limitée»; l) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»; m) le società di diritto austriaco denominate: «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»; n) le società commerciali e società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese; o) le società di diritto finlandese denominate: «osakeyhtio/aktiebolag»«osuuskunta/andelslag»« säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»; p) le società di diritto svedese denominate «akticboag» e «forsakringsaktiebolag»; q) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito; r) le società di diritto ceco denominate (Omissis); s) le società di diritto estone denominate «täisuhing», «usaldusiining», «osauhing», «aktsiasclts»«tulundusuhistu» t) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul reddito; u) le società di diritto lettone denominate «akeiju sabiedriba»«sabiedriba ar icrobezotu atbildibu»; v) le società costituite conformemente al diritto della Lituania: z) le società di diritto ungherese denominate DPR 29.9.1973 n. 600 – Allegato B 82 (Omissis): aa) le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji la Responsabilità limitata»«Socjetajiet in akkomandita li l-kapitaltaghhom maqsum fazzjonijiet»; bb) le società di diritto polacco denominate (Omissis) cc) le società di diritto sloveno denominate (Omissis); dd) le società di diritto slovacco denominate(Omissis); ee) le società di diritto bulgaro denominate: (Omissis) costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali; (2) ff) le società di diritto slovacco denominate: (Omissis) (2); gg) le società di diritto croato denominate: “dionicko drustvo”, “drustvo s ogranicenom odgovornoscu”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili. (3) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, DM 12.10.2007, pubblicato in G.U. 14.12.2007 n. 290, a decorrere dall’1.1.2007, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. (3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, DM 25.10.2013, pubblicato in G.U. 5.11.2013 n. 259, a decorrere dall’1.7.2013, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. ALLEGATO B (art. 26-quater, comma 4, lettera a) (1) 1) impôt des sociétés/vennootschapsbclasting in Belgio; 2) sclskabbsskat in Danimarca; 3) Körperschaftsteuer in Germania; 4) (Omissis) in Grecia; 5) impaesto sobre sociedades in Spagna; 6) impôrt sur les sociètés in Francia; 7) corporation tax in Irlanda; 8) imposta sul reddito delle società in Italia; 9) impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo; 10) vennotschapsbelasting nei Paesi Bassi; 11) Köperschaftsteuer in Austria; 12) imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo; 13) yhtejsöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia; 14) statlig inkomstskatt in Svezia; 15) corporation tax nel Regno Unito; 16) (Omissis) nella Repubblica ceca; 17) Tulumaks in Estonia; 18) (Omissis) a Cipro 19) (Omissis) in Lettonia; 20) Pelno mokestis in Lituania; 21) Tàrsasàgi ado in Ungheria; 22) Taxxa fuq l-income a Malta; 23) Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia; 24) (Omissis) in Slovenia; 25) (Omissis) in Slovacchia. 26) (Omissis) in Bulgaria; (2) 27) (Omissis) in Romania; (2) 28) porez na dobit in Croazia. (3) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (2) Numero inserito dall’art. 1, comma 2, DM 12.10.2007, pubblicato in G.U. 14.12.2007 n. 290, a decorrere dall’1.1.2007, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. (3) Numero inserito dall’art. 1, comma 2, DM 25.10.2013, pubblicato in G.U. 5.11.2013 n. 259, a decorrere dall’1.7.2013, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto.

  • Art. 317 bis Codice Civile: Rapporti con gli ascendenti

    Art. 317 bis Codice Civile: Rapporti con gli ascendenti

    Art. 317-bis c.c. – Rapporti con gli ascendenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

    L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

  • Art. 121 SIC – Presenza di gas negli scavi

    Art. 121 SIC – Presenza di gas negli scavi

    Art. 121 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Presenza di gas negli scavi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

    2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.

    3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aerazione.

    4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

    5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.

  • Art. 28 bis TUE – Permesso di costruire convenzionato

    Art. 28 bis TUE – Permesso di costruire convenzionato

    Art. 28 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Permesso di costruire convenzionato

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 4. La convenzione può prevedere modalità di at- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 29-30 40 tuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. 6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. q), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 168 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 168 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 168 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

    2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.

    3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

  • Art. 115 TUE – [Certificato di agibilità

    Art. 115 TUE – [Certificato di agibilità

    Art. 115 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Certificato di agibilità

    In vigore dal 30/06/2003

    1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 115 [Certificato di agibilità (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)]. – 1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.“.

  • Art. 142 SIC – Costruzioni di archi, volte e simili

    Art. 142 SIC – Costruzioni di archi, volte e simili

    Art. 142 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Costruzioni di archi, volte e simili

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

    2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

    3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.