Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 168 TUIR: Disposizioni in materia di imprese estere collegate

    Art. 168 TUIR: Disposizioni in materia di imprese estere collegate

    Art. 168 TUIR – Disposizioni in materia di imprese estere collegate (ex art. 127-bis) (N.d.r.: Per gli effetti dell’abrogazione del presente articolo vedasi l’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147).

    In vigore dal 01/07/2009 al 07/10/2015

    Modificato da: Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 Articolo 13

    Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 8

    “1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all’articolo 167, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.

    2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

    a) l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

    b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

    3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

    a) l’1 per cento sul valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

    b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

    c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

    4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.”

  • Art. 168 Bis TUIR: Paesi e territori che consentono un adegua

    Art. 168 Bis TUIR: Paesi e territori che consentono un adegua

    Art. 168 Bis TUIR – Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.(N.D.R.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l’art. 10, comma 5 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.)

    In vigore dal 01/01/2008 al 07/10/2015

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 10

    “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuatin gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell’art. 26, commi 1 e 5, nonche’ nell’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

    2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e’ sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche’ negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.”

  • Art. 169 TUIR: Accordi internazionali

    Art. 169 TUIR: Accordi internazionali

    Art. 169 TUIR – Accordi internazionali (ex art. 128)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu’ favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.”

  • Art. 168 ter TUIR: Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

    Art. 168 ter TUIR: Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

    Art. 168 Ter TUIR – Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. (1) (2)

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5

    “1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato puo’ optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

    2. L’opzione e’ irrevocabile ed e’ esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta.

    3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.

    4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell’esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.

    5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito del comma 1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.

    6. Per le stabili organizzazioni gia’ esistenti, l’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non determina in se’ alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.

    7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.

    8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione di cui al comma 1.

    9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento.

    10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche’ tra quest’ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.

    11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.”

    —————

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 14, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 94, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

  • Art. 171 TUIR: Trasformazione eterogenea

    Art. 171 TUIR: Trasformazione eterogenea

    Art. 171 TUIR – Trasformazione eterogenea (ex art. 122)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-septies del codice civile, di una societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa’ si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
    b) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 170.
    2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli gia’ compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.”

  • Art. 170 TUIR: Trasformazione della società

    Art. 170 TUIR: Trasformazione della società

    Art. 170 TUIR – Trasformazione della società (ex art. 122)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. La trasformazione della societa’ non costituisce realizzo ne’ distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
    2. In caso di trasformazione di una societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II in societa’ non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e’ determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
    3. Nel caso di trasformazione di una societa’ non soggetta all’imposta di cui al Titolo II in societa’ soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6 dell’articolo 47.
    4. Nel caso di trasformazione di una societa’ soggetta all’imposta di cui al titolo II in societa’ non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell’articolo 5:
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
    b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
    5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle societa’ di cui all’articolo 73.”

  • Art. 173 TUIR: Scissione di società

    Art. 173 TUIR: Scissione di società

    Art. 173 TUIR – Scissione di società (N.D.R.: ex art.123-bis.)

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 6

    “1. La scissione totale o parziale di una societa’ in altre preesistenti o di nuova costituzione non da’ luogo a realizzo ne’ a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa’ scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

    2. Nella determinazione del reddito delle societa’ partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’articolo 2506-ter del codice civile. In quest’ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo riferibile all’annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa’ scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

    3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

    4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa’ scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell’ultimo periodo d’imposta della societa’ scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d’imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della societa’ scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa’ scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

    5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla societa’ scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa’ beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

    6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa’ scissa si considera gia’ dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa’, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

    7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa’ scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo presso le societa’ beneficiarie.

    8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa’ preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

    a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita’ rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa’ scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

    b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche’ le spese di cui all’articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della societa’ scissa e delle societa’ beneficiarie; detto criterio e’ altresi’ applicabile alle spese relative a piu’ esercizi e agli accantonamenti.

    9. Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della societa’ scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della societa’ scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa’ scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’articolo 172 per la societa’ incorporante o risultante dalla fusione.

    10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonche’ all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle societa’ che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni dei commi 7, 7-bis, e 7-ter dell’articolo 172, riferendosi alla societa’ scissa le disposizioni riguardanti le societa’ fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa’ risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2506-ter del codice civile.

    11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e’ regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell’articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’articolo 2501-ter, numeri 5)riferimentoriferimentoriferimentoriferimentoriferimento e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della societa’ scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

    12. Gli obblighi tributari della societa’ scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa’ scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa’ beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.

    13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa’ scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della societa’ scissa. Se la designazione e’ omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre societa’ beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa’ coobbligate hanno facolta’ di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione.

    14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa’ scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa’ scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui all’articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa’ scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

    15. Nei confronti della societa’ soggetta all’imposta sulle societa’ beneficiaria della scissione di una societa’ non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa’ del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa’ del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 170, considerando a tal fine la societa’ scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

    15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa’ beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

    15-ter. Alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile , qualora lo scorporo sia in favore di una societa’ beneficiaria di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:(1)

    a) la societa’ scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita’ e quello delle passivita’ oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile;

    b) le attivita’ e passivita’ oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alle societa’ beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla societa’ scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile;

    c) le attivita’ e passivita’ oggetto di scorporo si considerano possedute dalle societa’ beneficiarie anche per il periodo di possesso della societa’ scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla societa’ scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo;

    d) se lo scorporo ha ad oggetto:

    1) un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla societa’ scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attivita’ e passivita’ dell’azienda;

    2) partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;

    3) beni, attivita’ o passivita’ che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa’ scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all’articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti;

    e) ai fini dell’applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attivita’ e passivita’ oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della societa’ scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile;

    f) a seguito della scissione:

    1) le riserve iscritte nel bilancio dell’ultimo esercizio della societa’ scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile mantengono il loro regime fiscale;

    2) al patrimonio netto delle societa’ beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5;

    g) Abrogata [nel caso la societa’ scissa sia residente in uno Stato appartenente all’Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una societa’ residente di nuova costituzione, l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della societa’ scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.](1)

    15-ter.1. In caso di scissione mediante scorporo di una societa’ in una societa’ beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attivita’ o passivita’ che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa’ scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo.(1)

    15-ter.2. Nel caso in cui la societa’ scissa sia residente in uno Stato appartenente all’Unione europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una societa’ residente, qualora le partecipazioni assegnate alla scissa:(1)

    a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa’ scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-ter o 15-ter.1, a seconda che la societa’ residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa’ scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa’ scissa;(1)

    b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa’ scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 15-bis, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 15-ter, lettere b), c) e d), numero 1), o 15-ter.1, secondo periodo, a seconda che la societa’ residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa’ scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa’ scissa; la societa’ scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita’ e quello delle passivita’ oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile; all’incremento del patrimonio netto della societa’ beneficiaria derivante dalla scissione che non e’ utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d’imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5.(1)

    15-quater. Ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.”

    __________________

    (1) Le disposizioni modificate dall’articolo 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e hanno effetto anche per i periodi d’imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse

  • Art. 172 TUIR: Fusione di società

    Art. 172 TUIR: Fusione di società

    Art. 172 TUIR – Fusione di società

    In vigore dal 02/08/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

    “1. La fusione tra piu’ societa’ non costituisce realizzo ne’ distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa’ fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

    2. Nella determinazione del reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa’ fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa’ incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della societa’ risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

    3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ incorporata o fusa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

    4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa’ risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa’ fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

    5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio delle societa’ fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societa’ partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia’ possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societa’ fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa’ risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

    6. All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa’ incorporata o fusa, diverse da quelle gia’ attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

    7. Le perdite delle societa’ che partecipano alla fusione, compresa la societa’ incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della societa’ che riporta le perdite; tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa’, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo periodo, il valore economico del patrimonio netto e’ ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e’ consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. La possibilita’ di riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti e’ subordinata alle condizioni che dal conto economico della societa’ che riporta le perdite relativo:

    a) all’esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

    b) all’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

    7-bis. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del comma 7 si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla societa’ incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile.

    7-ter. Le disposizioni dei commi 7, e 7-bis si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’articolo 96, comma 5, nonche’ all’eccedenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    8. Il reddito delle societa’ fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e’ determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa’, in base alle risultanze di apposito conto economico.

    9. L’atto di fusione puo’ stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle societa’ fuse o incorporate o a quella, se piu’ prossima, in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio della societa’ incorporante.

    10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa’ incorporante o comunque risultante dalla fusione.

    10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa’ incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.”

  • Art. 174 TUIR: Applicazione analogica

    Art. 174 TUIR: Applicazione analogica

    Art. 174 TUIR – Applicazione analogica (ex art. 126)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle societa’.”

  • Art. 175 TUIR: Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento

    Art. 175 TUIR: Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento

    Art. 175 TUIR – Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 15

    “1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa’ controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

    a) e’ inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

    b) e’ superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.

    2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e’ determinato ai sensi dell’articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.

    3. (Comma abrogato)

    4. (Comma abrogato)”

  • Art. 176 TUIR: Regimi fiscali del soggetto conferente e del sogg

    Art. 176 TUIR: Regimi fiscali del soggetto conferente e del sogg

    Art. 176 TUIR – Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario (N.D.R.: ex art.4, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358.)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

    “1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

    2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

    2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’ articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16 , comma 1. In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.(2)

    3. Non rileva ai fini dell’ articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

    4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

    5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, l’eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all’azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d’imposta previsto dalla norma predetta.

    5-bis. Alla societa’ conferitaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la societa’ beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.

    Abrogato [ 6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale si applica l’ultimo comma dell’articolo 175 . ]”

    _____________________

    (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128. Le disposizioni che richiamano il succitato art. 37-bis si intendono riferite all’art. 10-bis legge 27 luglio 2000 n. 212, in quanto compatibili.

    (2) Comma inserito dall’art. 12 del DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n. 192.

  • Art. 177 bis TUIR: Operazioni straordinarie e attività professi

    Art. 177 bis TUIR: Operazioni straordinarie e attività professi

    Art. 177 Bis TUIR – Operazioni straordinarie e attivita’ professionali.

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    “1. I conferimenti di un complesso unitario di attivita’ materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche’ di passivita’, organizzato per l’esercizio dell’attivita’ artistica o professionale, in una societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attivita’ e passivita’ conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

    a) ai conferimenti in societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;

    b) agli apporti in associazioni o societa’ semplici di cui all’articolo 5, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;

    c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di societa’ tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonche’ alle medesime operazioni delle associazioni o societa’ semplici di cui alla lettera b) e tra le societa’ di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o societa’ semplici di cui alla lettera b);

    d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attivita’ materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche’ di passivita’, organizzato per l’esercizio dell’attivita’ artistica o professionale svolta in forma individuale.

    3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall’apertura della successione, dell’esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attivita’ resti svolta da uno solo di essi.

    4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno gia’ concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa a un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.

    4-bis. Ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.(1)”

    ___________________

    (1) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. i), D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 6, del citato D.L. n. 84/2025 .

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