Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 SIC – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

    Art. 6 SIC – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

    Art. 6 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell’interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione; f-bis) ((un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro)) ; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell’ANMIL.

    2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c). I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto. ((I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto)) .

    3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

    4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

    5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).

    6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.

    7. ((Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato)) .

    8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5; c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime. g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo

    27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro; i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE , 91/383/CEE , 92/29/CEE e 94/33/CE , con le modalità previste dall’ articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio . (16) l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30.La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

  • Art. 228 SIC – Divieti

    Art. 228 SIC – Divieti

    Art. 228 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Divieti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato XL.

    2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un ((miscela)) , o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’allegato stesso.

    3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

    4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

    5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.

  • Art. 176 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 176 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 176 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

    2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma

    6. 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

    4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

    5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).

    6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

  • Art. 72 SIC – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

    Art. 72 SIC – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

    Art. 72 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

    2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. ((Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.))

  • Art. 191 SIC – Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

    Art. 191 SIC – Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

    Art. 191 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito; b) l’informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma

    2. 2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

  • Art. 31 TUE – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale…

    Art. 31 TUE – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale…

    Art. 31 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

    In vigore dal 30/06/2003

    146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. [Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.] (1) [L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.] (1) Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine. (2) 4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 4 bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonchè di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (3) 4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4- bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. (3) 4 quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 31 43 amministrative pecuniarie previste dal comma 4- bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione. (3) 5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, (4) ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico (5) previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6). Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente (7) È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. (7) Il valore venale dell’immobile è determinato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. (7). 6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. 7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale. 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01 (8). (9) Note: (1) La Corte Costituzionale, con sent. 3.10.2024 n. 160, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente periodo, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c-ter), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (3) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (4) Le parole “culturali, paesaggistici,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Le parole “urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico” sono state sostituite alle precedenti “urbanistici o ambientali” dall’art. 54, comma 1, lett. h), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (6) Le parole “previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (7) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (8) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. l), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (9) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. g), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 32-33

  • Art. 79 TUE – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche r…

    Art. 79 TUE – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche r…

    Art. 79 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. 2. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

  • Art. 58 TUE – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato no…

    Art. 58 TUE – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato no…

    Art. 58 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , con apposita relazione nella quale debbono: a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 59; c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 59. 2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine. 3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi. 4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti. 5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego. 6. Il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell’opera.

  • Art. 111 SIC – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori i…

    Art. 111 SIC – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori i…

    Art. 111 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

    2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

    3. Il datore di lavoro dispone affinchè sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

    4. Il datore di lavoro dispone affinchè siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

    5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

    6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

    7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

    8. Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai ((cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota)) .

  • Art. 50 D.Lgs. 346/1990 – Omissione della dichiarazione

    Art. 50 D.Lgs. 346/1990 – Omissione della dichiarazione

    Art. 50 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Omissione della dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi (1) per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000 (2). Se la dichiarazione è pre- sentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque (3) per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. (4) Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. (4) Note: (1) Le parole “pari al centoventi” sono state sostituite alle precedenti “dal centoventi al duecentoquaranta” dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “da euro 250 a euro 1.000” sono state sostituite alle precedenti “da lire cinquecentomila a lire due milioni“ dall’art. 28,, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del successivo art. 32, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016. (3) Le parole “del quarantacinque” sono state sostituite alle precedenti “dal sessanta al centoventi” dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (4) Periodo inserito dall’art. 28, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del successivo art. 32, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016.

  • Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale

    Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale

    Art. 324 c.c. – Usufrutto legale. I genitori esercenti la (responsabilità genitoriale) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio (, fino alla maggiore età o all’emancipazione) . I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Usufrutto legale.

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio , fino alla maggiore età o all’emancipazione .

    I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

    Non sono soggetti ad usufrutto legale:

    1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

    2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

    3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

    4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale . Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

  • Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – Procedimento e termini

    Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – Procedimento e termini

    Art. 27 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Procedimento e termini

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La successione deve essere dichiarata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall’art. 31. 2. L’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6. (2) 2 bis. L’ufficio procede al controllo dell’autoliquidazione, ai sensi dell’articolo 33. (3) 3. Successivamente l’ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell’art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale. (4) 4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’articolo 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all’art. 28, comma 6, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. 5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 (5) vi sono stati errori od omissioni, l’ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. 6. L’imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione. 7. È principale l’imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio a seguito del controllo della regolarità dell’autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l’imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica. (6) Note: (1) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presen- tazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.“. (3) Comma inseritod all’art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Periodo inserito dall’art. 10, comma 10, lett. a), DL 20.6.1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.1996 n. 425. (5) Le parole “commi 2-bis, 3 e 4” sono state sostituite alle precedenti “commi 2, 3 e 4” dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.Testo precedente: “È principale l’imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l’imposta o maggiore imposta, liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.“.