Autore: Andrea Marton

  • Art. 245 SIC – Adeguamenti normativi

    Art. 245 SIC – Adeguamenti normativi

    Art. 245 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Adeguamenti normativi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 135 )) .

    2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

  • Art. 83 TUE – Opere disciplinate e gradi di sismicità

    Art. 83 TUE – Opere disciplinate e gradi di sismicità

    Art. 83 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Opere disciplinate e gradi di sismicità

    In vigore dal 30/06/2003

    3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998) 1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata. 2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche. 3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

  • Art. 283 SIC – (Sanzioni a carico dei preposti)

    Art. 283 SIC – (Sanzioni a carico dei preposti)

    Art. 283 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei preposti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e

    3. ))

  • Art. 60 TUE – Emanazione di norme tecniche

    Art. 60 TUE – Emanazione di norme tecniche

    Art. 60 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Emanazione di norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 21) 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.

  • Art. 59 SIC – (Sanzioni per i lavoratori)

    Art. 59 SIC – (Sanzioni per i lavoratori)

    Art. 59 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i lavoratori)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma

    3. ))

  • Art. 264 SIC – Sanzioni per il medico competente

    Art. 264 SIC – Sanzioni per il medico competente

    Art. 264 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il medico competente

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma

    2. ))

  • Art. 226 SIC – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

    Art. 226 SIC – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

    Art. 226 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 , il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

    2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

    3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

    4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.

    5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma

    1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

    6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

  • Art. 152 SIC – Misure di sicurezza

    Art. 152 SIC – Misure di sicurezza

    Art. 152 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione.

    2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

    3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

  • Art. 192 SIC – Misure di prevenzione e protezione

    Art. 192 SIC – Misure di prevenzione e protezione

    Art. 192 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione e protezione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

    2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori ((superiori)) di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma

    1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

    4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

  • Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 – Accertamento delle liberalità indirette

    Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 – Accertamento delle liberalità indirette

    Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Accertamento delle liberalità indirette

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. (2) 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota dell’8 per cento di cui all’articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la fran- chigia ove prevista. (3) 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l’imposta con le aliquote e le franchigie (4) indicate all’articolo 56 […].(5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire.“. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire.“. (4) Le parole “e le franchigie” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001 , si applica l’aliquota del tre per cento” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Ai sensi dell’art. 2, comma 47, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente decreto. Tale termine era stato prorogato al 30.6.2002, dall’art. 17, comma 2, L. 18.10.2001 n. 383, pubblicata G.U. 24.10.2001 n. 248.

  • Art. 134 TUE – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    Art. 134 TUE – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    Art. 134 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    In vigore dal 30/06/2003

    136) 1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 286 SIC – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    Art. 286 SIC – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    Art. 286 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ))