Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 146 TUIR: Oneri deducibili – Testo aggiornato

    Art. 146 TUIR: Oneri deducibili – Testo aggiornato

    Art. 146 TUIR – Oneri deducibili (ex art. 110)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.”

  • Art. 149 TUIR: Perdita della qualifica di ente non commercial

    Art. 149 TUIR: Perdita della qualifica di ente non commercial

    Art. 149 TUIR – Perdita della qualifica di ente non commerciale (ex art. 111-bis)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita’ commerciale per un intero periodo d’imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
    a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;
    b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’ istituzionali;
    c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative;
    d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attivita’ commerciale rispetto alle restanti spese.
    3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.”

  • Art. 148 TUIR: Enti di tipo associativo

    Art. 148 TUIR: Enti di tipo associativo

    Art. 148 TUIR – Enti di tipo associativo (ex art. 111)

    In vigore dal 30/06/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2017 n. 117 Articolo 89

    “1. Non e’ considerata commerciale l’attivita’ svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita’ alle finalita’ istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

    2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita’ o di occasionalita’.

    3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche’ per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

    4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne’ per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attivita’:

    a) gestione di spacci aziendali e di mense;

    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

    d) pubblicita’ commerciale;

    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

    5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

    6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e’ considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche’ da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche’ sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

    7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche’ l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

    8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

    b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

    d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

    e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

    f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

    9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”

  • Art. 151 TUIR: Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti

    Art. 151 TUIR: Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti

    Art. 151 TUIR – Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (ex art. 112)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 7

    “1. Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

    2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’articolo 23.

    3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all’articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.

    4. Dall’imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta, per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell’onere rimborsato.

    5. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3 (1).”

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1 lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

  • Art. 150 TUIR: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

    Art. 150 TUIR: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

    Art. 150 TUIR – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ex art. 111-ter)*

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “[1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa’ cooperative, non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale. 2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’ direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.]”

    —————-

    * Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 102, comma 2, lett. c), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

  • Art. 152 TUIR: Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione

    Art. 152 TUIR: Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione

    Art. 152 TUIR – Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (ex art. 113)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 7

    “1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e’ determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entita’ separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attivita’, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile e’ determinato in piena conformita’ ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati (1).

    3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entita’ cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell’articolo 110, comma 7.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile (2).”

    (1) Per i metodi di calcolo del fondo di dotazione vedasi l’art. 7, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (2) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

  • Art. 153 TUIR: Reddito complessivo degli enti non commerciali

    Art. 153 TUIR: Reddito complessivo degli enti non commerciali

    Art. 153 TUIR – Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti (ex art. 112) (1)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 7

    “1. Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti non commerciali non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e’ formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

    2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’articolo 23.

    3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e’ determinato secondo le disposizioni del Titolo I, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 152. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all’articolo 10, comma 1, lettere a) e g). Si applica la disposizione dell’articolo 146, comma 1, secondo periodo.

    4. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati all’articolo 15, comma 1, lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’articolo 147, comma 1, terzo periodo.

    5. Agli enti non commerciali che esercitano attivita’ commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano l’articolo 144, comma 5, e l’articolo 152.

    6. Sono altresi’ deducibili:

    a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita’ dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate all’articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all’articolo 140, comma 1, del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita’ in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche’ allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita’ delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio da’ immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori;

    b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche’ gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita’ di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita’ di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

    c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all’articolo 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita’ in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

    7. Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche’ siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorita’ di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.”

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

  • Art. 154 TUIR: Determinazione del reddito complessivo

    Art. 154 TUIR: Determinazione del reddito complessivo

    Art. 154 TUIR – Determinazione del reddito complessivo (ex art. 114) (N.d.r.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l’art. 7, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.)

    In vigore dal 01/01/2004 al 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 7

    “1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e’ determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. Si applica la disposizione dell’articolo 146, comma 1, secondo periodo.

    2. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’articolo 147, comma 1, terzo periodo.

    3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita’ commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell’articolo 144.

    4. Sono altresi’ deducibili:

    a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita’ dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita’ in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche’ allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita’ delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio da’ immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori;

    b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche’ gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita’ di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita’ di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

    c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita’ in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

    5. Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche’ siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorita’ di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.”

  • Art. 155 TUIR: Ambito soggettivo ed oggettivo

    Art. 155 TUIR: Ambito soggettivo ed oggettivo

    Art. 155 TUIR – Ambito soggettivo ed oggettivo (N.D.R.: Per gli effetti e l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi gli artt. 6, commi 3 e 4 e 7 decreto legislativo 29 ottobre 2016 n. 221.)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    “1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’ articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile .

    1-bis. L’opzione non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d’imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficoltà come definite dall’ articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

    2. L’opzione consente la determinazione dell’imponibile secondo i criteri di cui all’articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all’attività di:

    a) trasporto merci;

    b) trasporto passeggeri;

    c) soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;

    c-bis) rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che più del 50 per cento dell’attività annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attività .

    3. Sono altresì incluse nell’imponibile le attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all’articolo 161, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attività non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al primo periodo, nell’imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container è, in ogni caso, escluso dall’imponibile.

    3-bis. In conformità a quanto previsto dagli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all’esercizio dell’opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attività di trasporto marittimo, non eccede l’azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell’imposta sul reddito delle società per le attività di trasporto marittimo.”

  • Art. 156 TUIR: Determinazione del reddito imponibile

    Art. 156 TUIR: Determinazione del reddito imponibile

    Art. 156 TUIR – Determinazione del reddito imponibile (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    “1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

    a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;

    b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;

    c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;

    d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.

    2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo.

    3. Dall’imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione.”

  • Art. 157 Bis TUIR: Credito d’imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate

    Art. 157 Bis TUIR: Credito d’imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate

    Art. 157 bis TUIR – Credito d’imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate.In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    “1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu’ navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell’opzione di cui all’articolo 155 spetta un credito d’imposta in misura pari all’imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell’articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave e’ stata locata a scafo nudo.”

  • Art. 158 TUIR: Plusvalenze e minusvalenze

    Art. 158 TUIR: Plusvalenze e minusvalenze

    Art. 158 TUIR – Plusvalenze e minusvalenze (1).

    In vigore dal 23/07/2016

    Modificato da: Legge del 07/07/2016 n. 122 Articolo 24

    “1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu’ navi relativamente alle quali e’ efficace l’opzione di cui all’articolo 155, l’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un’unita’ gia’ in proprieta’ dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello nel quale e’ esercitata l’opzione per l’applicazione del presente regime, all’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio precedente a quello in cui l’opzione e’ esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d’imposta di efficacia dell’opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86, il costo non ammortizzato e’ determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 155.

    2. Nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell’imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l’agevolazione di cui all’articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e’ aggiunto all’imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

    3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l’applicazione del comma 1 e’ necessario che tali navi rappresentino l’80 per cento del valore dell’azienda al lordo dei debiti finanziari.”

    (1) Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 24, commi 3, 4 e 5 legge 7 luglio 2016 n. 122.

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