Art. 270 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Autorizzazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) .
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da: a) le informazioni di cui all’articolo 269, comma 1; b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo
4. 5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma
4. 6. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo
4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.


