Autore: Andrea Marton

  • Art. 131 SIC – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego

    Art. 131 SIC – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego

    Art. 131 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

    2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente.

    3. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN

    74. 4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

    5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

    6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo

    132. 7. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

  • Art. 313 Codice Civile: Provvedimento del tribunale

    Art. 313 Codice Civile: Provvedimento del tribunale

    Art. 313 c.c. – Provvedimento del tribunale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

    L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero .

  • Art. 241 SIC – Operazioni lavorative particolari

    Art. 241 SIC – Operazioni lavorative particolari

    Art. 241 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Operazioni lavorative particolari

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) , il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

    2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

  • Art. 259 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 259 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 259 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.))

    2. ((I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.))

    3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

    4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.

  • Art. 53 TUE – Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo…

    Art. 53 TUE – Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo…

    Art. 53 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Definizioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai fini del presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

  • Art. 208 SIC – (Valori limite di esposizione e valori di azione)

    Art. 208 SIC – (Valori limite di esposizione e valori di azione)

    Art. 208 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Valori limite di esposizione e valori di azione)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.

    2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo

    209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’articolo 210, comma

    7. 3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell’articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

    4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’esposizione può superare: a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5; 3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b); b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo; 2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 3) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma; 4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

    5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni: a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo; b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3; c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all’articolo 210, comma 6; d) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma; e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

    6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente: a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali; b) il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento; c) il numero di lavoratori interessati; d) le tecniche di valutazione utilizzate; e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all’articolo 210; f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori; g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b) ))

  • Art. 251 SIC – Misure di prevenzione e protezione

    Art. 251 SIC – Misure di prevenzione e protezione

    Art. 251 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione e protezione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, ((comunque, al più basso valore tecnicamente possibile)) al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ((è)) limitato al numero più basso possibile; b) ((ove l’attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria;)) c) ((nei casi di cui alla lettera b), l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);)) d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, ((comma 2)) , si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo; e) ((nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali: 1) l’eliminazione della polvere di amianto; 2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti)) ; e-bis) ((i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione;)) e-ter) ((per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione;)) f) ((nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;)) g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto ((sono)) stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; h) ((i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.))

  • Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione

    Art. 334 Codice Civile: Rimozione dall’amministrazione

    Art. 334 c.c. – Rimozione dall’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

    L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori .

  • Art. 8 SIC – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

    Art. 8 SIC – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

    Art. 8 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale ((e locale,)) le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale ((,)) dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma

    4. Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

    3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ,)) e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto ((dal codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 )) . L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

    4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sono definiti i criteri e)) le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 , e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate , le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. (45)

    4-bis. Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((da adottare)) , acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((…)) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’ ((articolo 5 del regolamento di cui al decreto)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183 .

    5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma

    6. 6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.

    7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

  • Art. 105 TUE – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

    Art. 105 TUE – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

    Art. 105 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1. L’inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l’interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.

  • Art. 4 bis D.Lgs. 346/1990 – Trust e altri vincoli di destinazione

    Art. 4 bis D.Lgs. 346/1990 – Trust e altri vincoli di destinazione

    Art. 4 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Trust e altri vincoli di destinazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arric- chimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall’articolo 7 e dall’articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario. 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonchè le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l’imposta in via anticipata non sono soggetti all’imposta. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 116 TUE – [Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

    Art. 116 TUE – [Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

    Art. 116 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

    In vigore dal 30/06/2003

    12)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 116 [Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)] – 1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonchè dall’obbligo di cui all’articolo 114, i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107. 2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 117-121 77 impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 113.“.