Autore: Andrea Marton

  • Art. 229 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 229 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 229 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio , e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, ((tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento)) .

    2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

    3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

    4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

    5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo

    42. 6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

    7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prendere le misure affinchè sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.

    8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

  • Art. 236 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 236 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 236 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) , i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’articolo

    17. 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi ((di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione)) prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

    3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. ((

    4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione; b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti. ))

    5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

    6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 50, comma 6.

  • Art. 40 SIC – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

    Art. 40 SIC – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

    Art. 40 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL. ((

    2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma

    1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. ))

  • Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli

    Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli

    Art. 330 c.c. – Decadenza dalla (responsabilità genitoriale) sui figli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.

    Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

    In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

  • Art. 70 TUE – Sospensione dei lavori

    Art. 70 TUE – Sospensione dei lavori

    Art. 70 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sospensione dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    1971, n. 1086, art. 12) 1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. 2. I lavori non possono essere ripresi finchè il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo. 3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perchè ne curi l’osservanza. SEZIONE III – NORME PENALI

  • Art. 137 SIC – Manutenzione e revisione

    Art. 137 SIC – Manutenzione e revisione

    Art. 137 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Manutenzione e revisione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. ((6))

    2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

  • Art. 245 SIC – Adeguamenti normativi

    Art. 245 SIC – Adeguamenti normativi

    Art. 245 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Adeguamenti normativi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 135 )) .

    2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

  • Art. 83 TUE – Opere disciplinate e gradi di sismicità

    Art. 83 TUE – Opere disciplinate e gradi di sismicità

    Art. 83 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Opere disciplinate e gradi di sismicità

    In vigore dal 30/06/2003

    3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998) 1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata. 2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche. 3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

  • Art. 283 SIC – (Sanzioni a carico dei preposti)

    Art. 283 SIC – (Sanzioni a carico dei preposti)

    Art. 283 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei preposti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e

    3. ))

  • Art. 60 TUE – Emanazione di norme tecniche

    Art. 60 TUE – Emanazione di norme tecniche

    Art. 60 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Emanazione di norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 21) 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.

  • Art. 59 SIC – (Sanzioni per i lavoratori)

    Art. 59 SIC – (Sanzioni per i lavoratori)

    Art. 59 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i lavoratori)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma

    3. ))

  • Art. 264 SIC – Sanzioni per il medico competente

    Art. 264 SIC – Sanzioni per il medico competente

    Art. 264 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il medico competente

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma

    2. ))