Autore: Andrea Marton

  • Art. 155 SIC – Demolizione per rovesciamento

    Art. 155 SIC – Demolizione per rovesciamento

    Art. 155 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Demolizione per rovesciamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

    2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.

    3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

    4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

    5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

  • Art. 265 SIC – Articolo abrogato

    Art. 265 SIC – Articolo abrogato

    Art. 265 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/05/2008

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106

  • Art. 184 SIC – Informazione e formazione dei lavoratori

    Art. 184 SIC – Informazione e formazione dei lavoratori

    Art. 184 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione dei lavoratori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.

  • Art. 23 SIC – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

    Art. 23 SIC – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

    Art. 23 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

  • Art. 328 Codice Civile: Nuove nozze

    Art. 328 Codice Civile: Nuove nozze

    Art. 328 c.c. – Nuove nozze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo .

  • Art. 58 D.Lgs. 346/1990 – Disposizioni varie

    Art. 58 D.Lgs. 346/1990 – Disposizioni varie

    Art. 58 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Disposizioni varie

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. 2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all’art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 3. Se nell’atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all’art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell’art. 45. 4. Il rimborso dell’imposta pagata spetta anche nei casi di cui all’art. 42, comma 1, lettere b), d) e g). 5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.

  • Art. 94 SIC – Obblighi dei lavoratori autonomi

    Art. 94 SIC – Obblighi dei lavoratori autonomi

    Art. 94 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei lavoratori autonomi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

  • Art. 2 D.Lgs. 346/1990 – Territorialità dell’imposta

    Art. 2 D.Lgs. 346/1990 – Territorialità dell’imposta

    Art. 2 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Territorialità dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 2 bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. (1) 3. Agli effetti del comma 2 e del comma 2-bis, (2) si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. Note: (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “e del comma 2-bis,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 323 Codice Civile: Atti vietati ai genitori

    Art. 323 Codice Civile: Atti vietati ai genitori

    Art. 323 c.c. – Atti vietati ai genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Atti vietati ai genitori.

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

    Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

  • Art. 76 TUE – Comunicazione della sentenza

    Art. 76 TUE – Comunicazione della sentenza

    Art. 76 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Comunicazione della sentenza

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 8) 1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato. CAPO III – DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO SEZIONE I – ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

  • Art. 193 SIC – Uso dei dispositivi di protezione individuali

    Art. 193 SIC – Uso dei dispositivi di protezione individuali

    Art. 193 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Uso dei dispositivi di protezione individuali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito; b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.

    2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, ((e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche)) .

  • Art. 253 SIC – Controllo dell’esposizione

    Art. 253 SIC – Controllo dell’esposizione

    Art. 253 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Controllo dell’esposizione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell’aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.))

    2. ((I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto durante l’attività lavorativa.))

    3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

    4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito ((del servizio di cui all’articolo 31 e all’allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996 )) . I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre

    1996. 5. La durata dei campionamenti ((è)) tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

    6. ((Ai fini di quanto previsto dall’articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre

    2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.))

    6-bis. ((Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.))

    7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.