Autore: Andrea Marton

  • Art. 226 SIC – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

    Art. 226 SIC – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

    Art. 226 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 , il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

    2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

    3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

    4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.

    5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma

    1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

    6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

  • Art. 152 SIC – Misure di sicurezza

    Art. 152 SIC – Misure di sicurezza

    Art. 152 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione.

    2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

    3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

  • Art. 192 SIC – Misure di prevenzione e protezione

    Art. 192 SIC – Misure di prevenzione e protezione

    Art. 192 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione e protezione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

    2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori ((superiori)) di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma

    1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

    4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

  • Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 – Accertamento delle liberalità indirette

    Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 – Accertamento delle liberalità indirette

    Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Accertamento delle liberalità indirette

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. (2) 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota dell’8 per cento di cui all’articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la fran- chigia ove prevista. (3) 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l’imposta con le aliquote e le franchigie (4) indicate all’articolo 56 […].(5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire.“. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire.“. (4) Le parole “e le franchigie” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001 , si applica l’aliquota del tre per cento” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Ai sensi dell’art. 2, comma 47, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente decreto. Tale termine era stato prorogato al 30.6.2002, dall’art. 17, comma 2, L. 18.10.2001 n. 383, pubblicata G.U. 24.10.2001 n. 248.

  • Art. 134 TUE – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    Art. 134 TUE – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    Art. 134 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    In vigore dal 30/06/2003

    136) 1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 286 SIC – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    Art. 286 SIC – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    Art. 286 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ))

  • Art. 178 SIC – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    Art. 178 SIC – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    Art. 178 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e

    177. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))

  • Art. 25 D.Lgs. 346/1990 – Riduzioni dell’imposta

    Art. 25 D.Lgs. 346/1990 – Riduzioni dell’imposta

    Art. 25 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riduzioni dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l’imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe. 2. Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art. 13, per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1), l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura (2), il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale (3) deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L’accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell’immobile alla tutela ivi prevista (4). Si applicano le disposizioni dell’art. 13, commi 3, 4 e 5. 3. Se nell’attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all’articolo 42 (5) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 (6). La riduzione compete a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell’ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l’esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell’ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell’allevamento e del governo del bestiame […] (7). 4. Se nell’attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all’esercizio dell’impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell’ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall’art. 230-bis del codice civile, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 (8), a condizione che l’esistenza dell’impresa familiare artigiana risulti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenti- cata di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4 bis. Se nell’attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni (9), aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all’articolo 43 (10) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l’ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l’atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell’imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell’imposta di successione relativa all’ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 38. (11) 4 ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni. (12) Note: (1) Le parole “per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono state sostituite alle precedenti “non sottoposti anteriormente all’apertura della successione al vincolo previsto nell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “Ministero della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (3) Le parole “di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale” sono state sostituite alle precedenti “di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l’attestazione” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “alla tutela ivi prevista” sono state sostituite alle precedenti “al vincolo ivi previsto” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) LE parole “di cui all’articolo 42” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’art. 39” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Le parole “; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (9) Le parole “o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni” sono così inserite dall’art. 3, DL 31.12.1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.2.1997 n. 30. (10) Le parole “di cui all’articolo 43” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 40” Le parole “a euro 103.291” sono state sostituite alle precedenti “a lire duecento milioni” dall’art. 1, comma 1, lett. u), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (11) Comma inserito dall’art. 3, comma 28, L. 23.12.1996 n. 662, pubblicata in G.U. 28.12.1996 n. 303, S.O. n. 233. (12) Comma inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 130 TUE – Certificazioni e informazioni ai consumatori

    Art. 130 TUE – Certificazioni e informazioni ai consumatori

    Art. 130 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazioni e informazioni ai consumatori

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (1) 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 182 SIC – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

    Art. 182 SIC – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

    Art. 182 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

    2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorchè, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

  • Art. 131 TUE – Controlli e verifiche

    Art. 131 TUE – Controlli e verifiche

    Art. 131 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Controlli e verifiche

    In vigore dal 30/06/2003

    10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente gli impianti. 3. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori. 4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dal presente capo. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all’articolo 132.

  • Art. 139 SIC – Ponti su cavalletti

    Art. 139 SIC – Ponti su cavalletti

    Art. 139 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti su cavalletti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. ((I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’allegato XVIII.))