Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 124 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo prima

    Art. 124 TUIR: Interruzione della tassazione di gruppo prima

    Art. 124 TUIR – Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (3)

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12

    “1. Se il requisito del controllo, cosi’ come definito dall’articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa’ o dell’ente controllante, per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente:

    a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 2;

    b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata secondo il regime di neutralita’ fiscale di cui all’articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa’ cedente o della sola societa’ cessionaria.

    2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:

    a) la societa’ o l’ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d’acconto se il versamento complessivamente effettuato e’ inferiore a quello dovuto relativamente alle societa’ per le quali continua la validita’ dell’opzione;

    b) ciascuna societa’ controllata deve effettuare l’integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi’ come risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 121.

    3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita’ stabilite dal decreto di cui all’articolo 129, la societa’ o l’ente controllante puo’ attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia’ effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e’ venuto meno il requisito del controllo.

    4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilita’ della societa’ o ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite alle societa’ che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle societa’ che le hanno prodotte e’ comunicato all’Agenzia delle entrate all’atto della comunicazione dell’esercizio dell’opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell’articolo 117, comma 3 (1).

    4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa’ o l’ente controllante e’ tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto (2).

    5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societa’ controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa’ o ente controllante con societa’ o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puo’ continuare ove la societa’ o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la societa’ o ente controllante puo’ interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all’articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato.

    5-bis. La societa’ o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

    6. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa’ del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l’interruzione della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle societa’.”

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    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. d), n. 1 decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 7-quater, comma 27, lett. d), n. 2 decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

    (3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

  • Art. 126 TUIR: Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opz

    Art. 126 TUIR: Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opz

    Art. 126 TUIR – Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opzione (1)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le societa’ che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle societa’.

    2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non e’ consentito e, se gia’ avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.”

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    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

  • Art. 125 TUIR: Revoca dell’opzione

    Art. 125 TUIR: Revoca dell’opzione

    Art. 125 TUIR – Revoca dell’opzione (1).

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa’ di cui alla predetta lettera b).

    2. Nel caso di revoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa’ singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri cosi’ come risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione dell’articolo 124, comma 4. La societa’ o l’ente controllante e’ tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione della revoca.

    3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa’ di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle societa’.”

    (1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e) decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ed anche il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

  • Art. 127 Bis TUIR: Disposizioni in materia di imprese estere

    Art. 127 Bis TUIR: Disposizioni in materia di imprese estere

    Art. 127 bis TUIR – Disposizioni in materia di imprese estere partecipate. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le disposizioni dettate dall’art. 127-bis si applicano ai redditi relativi al periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dello stesso art. 127-bis.”)

    “In vigore dal 10/12/2000

    Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 1

    Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
    3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di societa’ controllate e societa’ collegate.
    4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
    5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresi’ che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma
    4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
    6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche’ degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta cosi’ determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
    7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
    8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.”

  • Art. 128 TUIR: Norma transitoria

    Art. 128 TUIR: Norma transitoria

    Art. 128 TUIR – Norma transitoria (1)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della societa’ partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.”

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    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

  • Art. 129 TUIR: Disposizioni applicative

    Art. 129 TUIR: Disposizioni applicative

    Art. 129 TUIR – Disposizioni applicative

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1992

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.”

  • Art. 130 TUIR: Soggetti ammessi alla determinazione della uni

    Art. 130 TUIR: Soggetti ammessi alla determinazione della uni

    Art. 130 TUIR – Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le societa’ e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l’opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie societa’ controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all’articolo 133. 2. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 e’ consentito alle societa’ ed agli enti:
    a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
    b) controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa’ o ente commerciale residente o non residente.
    3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui all’articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.
    4. La societa’ controllante che si qualifica per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 non puo’ quale controllata esercitare anche l’opzione di cui alla sezione precedente.”

  • Art. 131 TUIR: Effetti dell’esercizio dell’opzione

    Art. 131 TUIR: Effetti dell’esercizio dell’opzione

    Articolo 131 TUIR – Effetti dell’esercizio dell’opzione

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. L’esercizio dell’opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all’articolo 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle societa’ controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
    2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o piu’ controllate residenti, per la validita’ dell’opzione di cui all’articolo 130 e’ necessario che la societa’ controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l’opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna societa’ residente di cui al presente comma.
    3. L’imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d’imposta del soggetto controllante e delle societa’ controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ non residente. Nel caso in cui quest’ultima non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio d’esercizio, l’imputazione avviene l’ultimo giorno del periodo cui
    si riferisce il bilancio volontario di cui all’articolo 132, comma 2.
    4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio.
    5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L’acconto dovuto e’ determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 130. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante e’ effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa’ residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.”

  • Art. 133 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 133 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 133 TUIR – Definizione del requisito di controllo (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 9

    “1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le societa’ e gli enti di ogni tipo con o senza personalita’ giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla societa’ o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla societa’ controllante ed alle societa’ controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo. 2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell’esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle societa’ cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell’esercizio della societa’ controllante.”

  • Art. 132 TUIR: Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    Art. 132 TUIR: Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    Art. 132 TUIR – Condizioni per l’efficacia dell’opzione

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12

    “1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell’articolo 133, l’opzione di cui all’articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e’ irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio (1).

    2. L’efficacia dell’opzione e’ altresi’ subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

    a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosi’, come definite dall’articolo 133;

    b) identita’ dell’esercizio sociale di ciascuna societa’ controllata con quello della societa’ o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;

    c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all’articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all’albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell’organo sociale cui compete l’amministrazione della societa’ di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;

    d) attestazione rilasciata da ciascuna societa’ controllata non residente secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 142 dalla quale risulti:

    1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);

    2) l’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell’Amministrazione finanziaria;

    d-bis) (lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 7, comma 3, lett. a) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156).

    3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societa’ controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima societa’ controllante puo’ interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione. In particolare dall’istanza di interpello dovra’ risultare:

    a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all’esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 130, comma 2;

    b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l’indicazione di tutte le societa’ controllate;

    c) la denominazione, la sede sociale, l’attivita’ svolta, l’ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche’ la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all’articolo 131, comma 2, l’eventuale diversa durata dell’esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversita’;

    d) la denominazione dei soggetti cui e’ stato attribuito l’incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell’avvenuta accettazione di tali incarichi;

    e) l’elenco delle imposte relativamente alle quali verra’ presumibilmente richiesto il credito di cui all’articolo 165.

    4. La risposta positiva dell’Agenzia delle entrate puo’ essere subordinata all’assunzione da parte del soggetto controllante dell’obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puo’ a sua volta richiedere, oltre a quelle gia’ previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l’esclusione delle societa’ controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.

    5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate all’Agenzia delle entrate con le modalita’ previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d’imposta durante il quale si sono verificate. La societa’ o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.”

    (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. f) decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

  • Art. 134 TUIR: Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento

    Art. 134 TUIR: Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento

    Art. 134 TUIR – Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.1, comma 34 legge 24 dicembre 2007 n.244)

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. L’ente o la societa’ controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste: a) (lettera abrogata);
    b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell’esercizio di competenza la deducibilita’ dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;
    c) i valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell’imposta sulle societa’ a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all’articolo 142 salvo quanto di seguito previsto:
    1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita’ analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito fino a concorrenza dell’importo massimo per gli stessi previsto;
    2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;
    3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita’ diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
    4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere
    a) e b) del comma 1 dell’articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all’articolo 92, comma 5.
    d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa’ non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell’unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all’articolo 132, comma 2;
    e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell’imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della societa’ non residente;
    f) inapplicabilita’ delle norme di cui agli articoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo e 164;
    g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l’art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, e’ ammessa la deducibilita’ dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalita’ ed alle condizioni di cui al decreto previsto dall’articolo 142; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.
    2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 130.”

  • Art. 135 TUIR: Determinazione delle plusvalenze per i trasferime

    Art. 135 TUIR: Determinazione delle plusvalenze per i trasferime

    Art. 135 TUIR – Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005 al 24/12/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 9

    Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le societa’ non residenti cui si riferisce l’opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle societa’ controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente. 2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla societa’ acquirente sara’ pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.”

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