Autore: Andrea Marton

  • Art. 113 TUE – [Dichiarazione di conformità

    Art. 113 TUE – [Dichiarazione di conformità

    Art. 113 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Dichiarazione di conformità

    In vigore dal 30/06/2003

    maggio 1990, n. 46, art. 9)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 113 [Dichiarazione di conformità (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)]. – 1. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 110.“.

  • Art. 67 SIC – (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio)

    Art. 67 SIC – (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio)

    Art. 67 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

    2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

    3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma

    2. 4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

    5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma

    1. ))

  • Art. 162 SIC – Definizioni

    Art. 162 SIC – Definizioni

    Art. 162 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo; d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento; e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e); g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente; h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari; i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato; l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa; n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale; o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

  • Art. 92 TUE – Edifici di speciale importanza artistica

    Art. 92 TUE – Edifici di speciale importanza artistica

    Art. 92 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Edifici di speciale importanza artistica

    In vigore dal 30/06/2003

    3 febbraio 1974, n. 64, art. 16) 1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. SEZIONE II – VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

  • Art. 19 D.Lgs. 346/1990 – Altri beni

    Art. 19 D.Lgs. 346/1990 – Altri beni

    Art. 19 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Altri beni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell’attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell’art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. 2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). SEZIONE III – Passività deducibili

  • Art. 133 SIC – Progetto

    Art. 133 SIC – Progetto

    Art. 133 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Progetto

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo.

    2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.

    3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

  • Art. 68 TUE – Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

    Art. 68 TUE – Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

    Art. 68 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell’articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. (1) 2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 12 D.Lgs. 346/1990 – Beni non compresi nell’attivo ereditario

    Art. 12 D.Lgs. 346/1990 – Beni non compresi nell’attivo ereditario

    Art. 12 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni non compresi nell’attivo ereditario

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non concorrono a formare l’attivo ereditario: a) i beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità […] (1); b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata […] (2); c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione; e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione debitrice; f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione; g) i beni culturali di cui all’art. 13, alle condizioni ivi stabilite: h) i titoli del debito pubblico fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (3); i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (4), nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge; l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. 1 bis. […] (5) 1 ter. […] (6) Note: (1) Le parole “, salvo il disposto dell’art. 10” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “, salvo il disposto dell’art. 10” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo” sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. (4) Le parole “, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo” sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. (5) Comma abrogato dall’art. 2, comma 52, lett. b), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. Testo precedente: “Non concorrono a formare l’attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l’imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un’aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall’articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell’imposta di successione.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (6) Comma abrogato dall’art. 2, comma 52, lett. b), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. Testo precedente: “I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l’importo pagato volontariamente dal donante.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 16 TUE – Contributo per il rilascio del permesso di costruire

    Art. 16 TUE – Contributo per il rilascio del permesso di costruire

    Art. 16 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Contributo per il rilascio del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) (1) 1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione , nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. (2) 2 bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonchè degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di tra- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 16 24 sformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (3) 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonchè delle leggi regionali; d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anzichè quelli di nuova costruzione; (4) d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga (5). Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche (4). 4 bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali. (6) 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis (7). 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 7 bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (8) 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonchè strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed auto- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 17 25 nomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. (9) Note: (1) Il presente articolo era stato modificato dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla relativa legge di conversione. (2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Comma inserito dall’art. 45, comma 1, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (4) Lettera inserita dall’art. 17, comma 1, lett. g), n. 3), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (5) Le parole “o in deroga” sono state sostituite alle precedenti “, in deroga o con cambio di destinazione d’uso” dall’art. 10, comma 1, lett. g), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (6) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. g), n. 3-bis), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (7) Le parole “, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis” sono state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. g), n. 4), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (8) Comma inserito dall’art. 40, comma 9, L. 1.8.2002 n. 166, pubblicata in G.U. 3.8.2002 n. 181, S.O. n. 158. (9) Periodo sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. g), n. 5), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. Testo precedente: “Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.“.

  • Art. 95 SIC – Misure generali di tutela

    Art. 95 SIC – Misure generali di tutela

    Art. 95 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure generali di tutela

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico ((degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro)) degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione ((e il coordinamento)) tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

  • Art. 9 TUE – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

    Art. 9 TUE – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

    Art. 9 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

    In vigore dal 30/06/2003

    27, ultimo comma) 1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà. 2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purchè il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

  • Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli

    Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli

    Art. 337-septies c.c. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.