Autore: Andrea Marton

  • Art. 36 SIC – Informazione ai lavoratori

    Art. 36 SIC – Informazione ai lavoratori

    Art. 36 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione ai lavoratori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

    2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei ((miscele pericolose)) sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

    3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma

    9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

  • Art. 58 Accertamento – Domicilio fiscale

    Art. 58 Accertamento – Domicilio fiscale

    Art. 58 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Domicilio fiscale

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 59-60 71 comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. 2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. 3. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. 4. Negli (1) atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto (2). 5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Note: (1) La parola “Negli” è stata sostituita alle precedenti “In tutti gli” dall’art. 2, comma 7, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (2) Le parole “solo ove espressamente richiesto” sono state inserite dall’art. 2, comma 7, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.

  • Art. 25 quater Accertamento – Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di ta…

    Art. 25 quater Accertamento – Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di ta…

    Art. 25 quater D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi [n.d.r. dal

    In vigore dal 1/1/1974

    2027 art. 42 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all’aliquota fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 29, comma 2, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del sucessivo comma 4, la presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

  • Art. 63 Accertamento – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

    Art. 63 Accertamento – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

    Art. 63 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. 2. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria (1) ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (2), o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, (3) è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell’assi- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 64-65 77 stenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi. (4) 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall’impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonchè gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L’autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (5) (6) 4. Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorchè iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego. (7) (6) 5. L’esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila. (8) (6) Note: (1) Le parole “, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria” sono state inserite dall’art. 1, comma 279, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (2) Le parole “ovvero ai soggetti … n. 545” sono state inserite dall’art. 7-quater, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (3) Le parole “, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,“ sono state inserite dall’art. 6-bis, comma 1, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. (4) Periodo inserito dall’art. 1, comma 279, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (5) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Il Ministero delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell’amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L’autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l’elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.“. In precedenza, le parole “e i sottufficiali” erano state inserite dall’art. 42, comma 2, L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (6) Si veda dal 2027 l’art. 57, commi 12, 13 e 14, DLgs. 14.11.2024 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2024 n. 279, S.O. n. 40. (7) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “A coloro che hanno appartenuto all’amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell’elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.“. (8) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila [n.d.r. euro 25,82] a lire cinquecentomila [n.d.r. euro 258,23].“.

  • Art. 22 SIC – Obblighi dei progettisti

    Art. 22 SIC – Obblighi dei progettisti

    Art. 22 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei progettisti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

  • Art. 94 TUE – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    Art. 94 TUE – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    Art. 94 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Autorizzazione per l’inizio dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione […] (1) del competente ufficio tecnico della regione. 2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. (2) 2 bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. (3) 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione […] (4) è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. Note: (1) La parola “scritta” è stata soppressa dall’art. 10, comma 1, lett. pbis), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (2) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 2), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.“. In precedenza, le parole “, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga,“ erano state inserite dall’art. 8- bis, comma 5, DL 14.12.2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.2.2019 n. 12. (3) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. p-bis), n. 3), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (4) Le parole “, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,“ sono state soppresse dall’art. 10, comma 1, lett. pbis), n. 4), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120.

  • Art. 136 TUE – Abrogazioni

    Art. 136 TUE – Abrogazioni

    Art. 136 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Abrogazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31; b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3; DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 138-Allegato 83 c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c); d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’articolo 48; e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94; f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2; b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9; c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16; d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall’articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415; e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7; f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1; g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6; h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56; l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61; m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425”. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 54 SIC – Comunicazioni e trasmissione della documentazione

    Art. 54 SIC – Comunicazioni e trasmissione della documentazione

    Art. 54 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Comunicazioni e trasmissione della documentazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

  • Art. 20 D.Lgs. 346/1990 – Passività deducibili

    Art. 20 D.Lgs. 346/1990 – Passività deducibili

    Art. 20 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Passività deducibili

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell’art. 24. 2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.

  • Art. 54 Accertamento – [Determinazione delle pene pecuniarie]

    Art. 54 Accertamento – [Determinazione delle pene pecuniarie]

    Art. 54 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Determinazione delle pene pecuniarie] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Determinazione delle pene pecuniarie) – Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l’erario e della personalità dell’autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un’altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune. Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l’obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli artt. 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo.“.

  • Art. 51 D.Lgs. 346/1990 – Infedeltà della dichiarazione

    Art. 51 D.Lgs. 346/1990 – Infedeltà della dichiarazione

    Art. 51 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Infedeltà della dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all’ottanta (1) per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all’imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell’articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000 (2). La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari (3), ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’ufficio. Note: (1) Le parole “pari all’ottanta” sono state sostituite alle precedenti “dal cento al duecento” dall’art. 4, comma 2, lett. b), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “euro 250 a euro 1000” sono state sostituite alle precedenti “lire cinquecentomila a lire due milioni” dall’art. 4, comma 2, lett. b), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (3) Le parole “di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari” sono state sostituite alle precedenti “di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili” dall’art. 1, comma 1, lett. tt), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 53 SIC – Tenuta della documentazione

    Art. 53 SIC – Tenuta della documentazione

    Art. 53 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Tenuta della documentazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

    2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

    3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

    4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in materia di protezione dei dati personali.

    5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    6. ((Fino ai 12 mesi)) successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.