Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 Accertamento – [Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni]

    Art. 8 Accertamento – [Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni]

    Art. 8 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). – 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all’articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell’amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l’aggio spettante ai rivenditori. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmente competente. 5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 53. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle società menzionate nel comma 1 dell’articolo 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.”.

  • Art. 50 TUE – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

    Art. 50 TUE – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

    Art. 50 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46) 1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all’atto da registrare, all’amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell’atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell’ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. (1) 2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall’imposta comunale sugli immobili , qua- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 51-52 57 lora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L’esenzione si applica a condizione che l’interessato ne faccia richiesta all’ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all’ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. (1) 3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonchè degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. (1) 4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49. 5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell’interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma. 6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell’imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate. (1) Note: (1) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 337-ter c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti riguardo ai figli Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare.

    Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

    Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

    1) le attuali esigenze del figlio.

    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

    4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

    5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

    Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

  • Art. 26 bis Accertamento – Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti [n.d.r. dal…

    Art. 26 bis Accertamento – Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti [n.d.r. dal…

    Art. 26 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti [n.d.r. dal 2027 art. 50 del DLgs.

    In vigore dal 1/1/1974

    24.3.2025 n. 33] (1) 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 ter 28 postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell’articolo 41 [44], comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni; (2) b) […] (3) 1 bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. (4) 2. Qualora i rapporti di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l’esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. (5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 12, DLgs. 21.11.1997 n. 461, pubblicato in G.U. 3.1.1998 n. 2, S.O. n. 2. (2) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 2, lett. a), DL 25.9.2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409. Testo precedente: “soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 76 del citato testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;“. (3) Lettera soppressa dall’art. 10, comma 2, lett. a), DL 25.9.2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409. Testo precedente: “enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.“. (4) Comma inserito dall’art. 10, comma 2, lett. a), DL 25.9.2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409. (5) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l’esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.“.

  • Art. 61 SIC – Esercizio dei diritti della persona offesa

    Art. 61 SIC – Esercizio dei diritti della persona offesa

    Art. 61 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Esercizio dei diritti della persona offesa

    In vigore dal 15/05/2008

    1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

    2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale , con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Note all’art. 61: – Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale , è il seguente: «Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). –

    1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.». «Art. 92 (Consenso della persona offesa). –

    1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

    2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. Einefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

    3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma

    2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.».

  • Art. 19 TUE – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla r…

    Art. 19 TUE – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla r…

    Art. 19 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

    In vigore dal 30/06/2003

    28 gennaio 1977, n. 10, art. 10) 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luo- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 20 27 ghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonchè in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonchè una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonchè di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. SEZIONE III – PROCEDIMENTO

  • Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio della

    Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell’esercizio della

    Art. 335 c.c. – Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

  • Art. 104 bis SIC – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

    Art. 104 bis SIC – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

    Art. 104 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.)) ((19))

  • Art. 49 Accertamento – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    Art. 49 Accertamento – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    Art. 49 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    In vigore dal 1/1/1974

    […] (1) Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Deduzioni e detrazioni indebite) – Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall’imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell’art. 55.“

  • Articolo 342-bis Codice Civile: articolo abrogato

    Articolo 342-bis Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 342-bis c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 27 Accertamento – Ritenuta sui dividendi [n.d.r. dal 2027 art. 55

    Art. 27 Accertamento – Ritenuta sui dividendi [n.d.r. dal 2027 art. 55

    Art. 27 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui dividendi [n.d.r. dal 2027 art. 55

    In vigore dal 1/1/1974

    del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonchè agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. (2) La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell’articolo 47 del medesimo testo unico. (3) 1 bis. Nei casi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. (4) 2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del predetto testo unico, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109 del citato testo unico. (5) 3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3- ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 34 bre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. […] (6) L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 (7). I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo (8) e dalle società ed enti indicati nel comma 3- ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi (9) della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. (10) (11) (12) 3 bis. I soggetti cui si applica l’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter (13) sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell’articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. (14) 3 ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (15) 4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 (16) del testo unico e non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d’acconto: a) […] (17) b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 35 b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis. (18) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull’intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (19) 4 bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. (20) 5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività di impresa […] (21). Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società. (22) 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Note: (1) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute sui dividendi di cui al presente articolo sono stabilite nella misura del 26% a partire dai dividendi percepiti dall’1.7.2014. Fino al 30.6.2014, le ritenute devono essere applicate in misura pari al 20%, prevista dall’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 14. (2) Periodo sostituito ai precedenti periodi primo e secondo dall’art. 1, comma 1003, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell’apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni […].“. In precedenza, le parole “ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico qualora l’associante determini il reddito di impresa ai sensi dell’articolo 66 del medesimo testo unico”, erano state soppresse dall’art. 14, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 77 del medesimo testo unico.“. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.“. (6) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 13, lett. c), n. 1), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.“. (7) Le parole “, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238” sono state inserite dall’art. 16, comma 2, lett. a), DLgs. 3.8.2022 n. 114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184. (8) Le parole “e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo” sono state sostituite alle precedenti “di cui al periodo precedente” dall’art. 16, comma 2, lett. b), DLgs. 3.8.2022 n. 114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184. (9) Le parole “degli undici ventiseiesimi” sono state sostituite alle precedenti “di un quarto” dall’art. 3, comma 4, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. Ai sensi del successivo art. 4, comma 1, la disposizione ha effetto a decorrere dall’1.7.2014. In precedenza, le parole “di un quarto” erano state sostituite alle precedenti “dei quattro noni” dall’art. 2, comma 13, lett. c), n. 2), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplicava effetto a decorrere dall’1.1.2012. (10) Periodo inserito dall’art. 1, comma 631, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Ai sensi del successivo comma 632, la disposizione si applica agli utili percepiti a decorrere dall’1.1.2021. (11) Comma sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata nel S.O. n. 110 alla G.U. 14.7.2009 n. 161. Testo precedente: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’ali- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 36 quota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.“. In precedenza, le parole “diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,“ erano state inserite dall’art. 1, comma 67, lett. a), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, e le parole “e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter” erano state inserite dall’art. 1, comma 67, lett. a) n. 2, della legge medesima. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.”. (12) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 29.7.2009, ex art. 24, comma 2, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata in G.U. 14.7.2009 n. 161, S.O. n. 110. Fino all’emanazione del DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma 3, gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al DM 4.9.1996, pubblicato in G.U. 19.9.1996 n. 220, emanato in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), DLgs. 1.4.1996 n. 239, pubblicato in G.U. 3.5.1996 n. 102. (13) Le parole “di cui ai commi 3 e 3-ter” sono state sostituite alle precedenti “di cui al comma 3” dall’art. 1, comma 67, lett. a), n. 3), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 68 della legge medesima, si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. (14) Comma inserito dall’art. 1, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (15) Comma sostituito dall’art. 11, comma 2, DL 27.3.2026 n. 38, da convertire entro il 26.5.2026. Ai sensi del successivo comma 5, la presente disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2026. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 52, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42; – l’art. 1, comma 62, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70; – l’art. 1, comma 67, lett. a) n. 4, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (16) Le parole “qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e cbis) del comma 1 dell’articolo 67” sono state sostituite alle precedenti “non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67” dall’art. 1, comma 1003, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (17) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1003, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico, non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65;“. (18) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167 dello stesso testo unico, che, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 87 del citato testo unico.“ Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. – l’art. 1, comma 84, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (19) Comma sostituito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. Testo precedente: “Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 del citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti è a titolo d’acconto in relazione a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65. La ritenuta dei periodi precedenti è operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonché ai fondi indicati nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d’acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d’imposta nei confronti dei fondi.“. (20) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. (21) Le parole “o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico” sono sta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 bis 37 te soppresse dall’art. 1, comma 1003, lett. d), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (22) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all’atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche.“.

  • Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 c.c. – Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.