Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 25 T.U.IVA: Registrazione degli acquisti

    Art. 25 T.U.IVA: Registrazione degli acquisti

    Art. 25 T.U.IVA – Registrazione degli acquisti (1).

    In vigore dal 24/10/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 13

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

    (Comma abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695).

    Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa’ o enti, nonche’ l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

    Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa e, eventualmente, la relativa norma.

    (Comma abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695).

    La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l’importo.

    (1) Vedasi anche l’art. 4, comma 1, lett. a) decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esentanti dall’obbligo di registrazione prevista dal presente articolo.”

  • Art. 26 T.U.IVA: Variazioni dell’imponibile o dell’imposta

    Art. 26 T.U.IVA: Variazioni dell’imponibile o dell’imposta

    Art. 26 T.U.IVA – Variazioni dell’imponibile o dell’imposta.

    In vigore dal 25/07/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 18

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’ emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

    2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita’, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.(1)

    3. La disposizione di cui al comma 2 non puo’ essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo’ essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

    3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

    a) a partire dalla data in cui quest’ultimo e? assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta’ di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia’ registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. (1) L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).

    5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

    6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’articolo 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’articolo 25. Con le stesse modalita’ devono essere corretti, nel registro di cui all’articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

    8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25.

    9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facolta’ di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

    10. La facolta’ di cui al comma 2 puo’ essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74 del presente decreto ovvero dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

    10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    11. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

    a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

    b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilita’ di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita’;

    c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita’.”

    ———————(1) Vedi anche il comma 394 e ss. dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

  • Art. 27 T.U.IVA: Liquidazione e versamenti mensili

    Art. 27 T.U.IVA: Liquidazione e versamenti mensili

    Art. 27 T.U.IVA – Liquidazione e versamenti mensili.

    In vigore dal 17/09/2011 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per lo scorporo aliquota 20% vedi art. 1, co. 4, DL 328/97.

    “(Comma abrogato).

    (Comma abrogato).

    Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e’ computato in detrazione nel mese successivo.

    Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo e’ determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro per cento, per 110 quando l’imposta e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta e’ del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

    (Comma abrogato).”

  • Art. 28 T.U.IVA: Dichiarazione annuale

    Art. 28 T.U.IVA: Dichiarazione annuale

    Art. 28 T.U.IVA – Dichiarazione annuale.

    In vigore dal 01/01/1998 al 22/07/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/09/1997 n. 313 Articolo 4

    Soppresso dal 22/07/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

    Nota:Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.”1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta,
    in duplice esemplare, la dichiarazione relativa allñanno solare precedente,
    redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle
    finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 20 dicembre dell’anno
    precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla
    presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare
    precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell’articolo
    10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo
    19-bis2. I contribuenti con periodo d’imposta coincidente, agli effetti delle
    imposte sui redditi, con l’anno solare obbligati alla presentazione anche
    della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d’imposta, qualora
    abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu’ di dieci
    soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all’articolo 9 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
    dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita’ all’articolo 8 dello
    stesso decreto.
    2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la
    individuazione del contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle
    operazioni e dell’imposta, nonche’ per l’effettuazione dei controlli e gli
    altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
    l’amministrazione finanziaria e’ in grado di acquisire direttamente.
    3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il
    termine stabilito dall’articolo 19, comma 1, secondo periodo.
    4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che
    non hanno effettuato operazioni imponibili.”

  • Art. 30 ter T.U.IVA: Restituzione dell’imposta non dovuta

    Art. 30 ter T.U.IVA: Restituzione dell’imposta non dovuta

    Art. 30 ter T.U.IVA – Restituzione dell’imposta non dovuta).

    In vigore dal 12/12/2017 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 20/11/2017 n. 167 Articolo 8

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

    3. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.”

  • Art. 31 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi

    Art. 31 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi

    Art. 31 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi.

    In vigore dal 30/04/1989 al 01/01/1992

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 31/03/1979 n. 94 Articolo 9

    Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4

    “1. Per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
    volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire,
    l’imposta dovuta è determinata riducendo l’ammontare dell’ imposta sul
    valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate
    nell’anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di
    arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa
    consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di
    esercizio di impresa avente per oggetto altre attività. Per i soggetti che
    iniziano l’attivita’ il volume di affari dichiarato in via presuntiva è
    ragguagliato ad anno.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della
    dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi
    versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
    3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono
    previste percentuali diverse, l’imposta sul valore aggiunto è calcolata
    separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni
    effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23
    e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a
    tutte le attività, la percentuale più elevata.
    4. Se nel corso dell’anno il limite di 18 milioni di lire è superato, le
    disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
    liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato
    e l’ imposta dovuta per l’ anno è calcolata nei modi ordinari; tuttavia
    l’imposta dovuta per l’anno non può comunque essere inferiore all’ importo
    determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l’ ammontare
    complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell’ anno, all’
    ammontare dell’ imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate,
    registrate nell’ anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al
    comma 1 stabilita per il tipo di attività esercitata.
    5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
    società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
    residenti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo
    unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresì per le
    attività di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca
    marittima, 74, e 74 ter del presente decreto.
    6. I contribuenti che applicano l’imposta ai sensi del comma 1 non possono
    avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza
    applicazione dell’imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell’articolo 8
    e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all’articolo 68, lettera a); le
    imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto
    comma dell’articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e
    devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al
    periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
    optano per l’applicazione dell’imposta nel modo normale nella dichiarazione
    annuale relativa all’anno precedente ovvero che esercitano tale opzione
    nella dichiarazione di inizio dell’ attività. L’opzione vale per tutte le
    attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto,
    fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio.”

  • Art. 32 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le sempl

    Art. 32 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le sempl

    Art. 32 T.U.IVA – Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

    In vigore dal 29/04/2012 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attività esercitate.

    2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all’altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

    3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.”

  • Art. 32 bis T.U.IVA: Contribuenti minimi in franchigia

    Art. 32 bis T.U.IVA: Contribuenti minimi in franchigia

    Art. 32 bis T.U.IVA – Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.37, comma 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)

    In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2008 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Nota:Ripristino”1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
    o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di
    affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
    effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento
    dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
    eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
    acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
    telematica dei corrispettivi.
    2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo
    di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli
    acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
    3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si
    avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non
    residenti.
    4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
    in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
    di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del
    presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma
    1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
    5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
    direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di
    partita IVA.
    6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o
    professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
    comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
    attività di cui all’articolo 35.
    7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
    optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida
    per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da
    presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
    di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno
    successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
    operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell’opzione ed ha
    effetto dall’anno in corso.
    8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
    detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se
    il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
    dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
    dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 è versata in
    tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
    versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale è intervenuta la
    modifica. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
    con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
    periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta
    l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
    471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
    9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta è applicata nei
    modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle
    operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si è
    ancora verificata l’esigibilita’.
    10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
    l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA
    presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
    successive modificazioni.
    11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per
    le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
    la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che
    versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
    delle operazioni.
    12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
    articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare
    complessivo delle operazioni effettuate.
    13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
    adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
    competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di
    una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
    utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle
    entrate.
    14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
    contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
    sul valore aggiunto nei modi ordinari:
    a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
    superato uno dei limiti di cui al comma 1;
    b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
    dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di
    cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
    in tal caso sarà dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle
    operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto
    alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
    15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
    stabilite le modalità da osservare in occasione dell’opzione per il regime
    ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
    presente articolo.”

  • Art. 33 T.U.IVA: Semplificazioni per i contribuenti minori relat

    Art. 33 T.U.IVA: Semplificazioni per i contribuenti minori relat

    Art. 33 T.U.IVA – Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti.

    In vigore dal 09/04/1998 al 03/03/2000 con effetto dal 01/01/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/03/1998 n. 56 Articolo 2

    Soppresso dal 03/03/2000 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/10/1999 n. 542 Articolo 11

    Nota:Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97. Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97. Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi l’art. 3, ultimo comma, della L. n. 31/80 .”1. I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le
    imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
    professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per
    oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione
    all’ufficio competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente,
    ovvero nella dichiarazione di inizio attività:
    a) per l’annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
    versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei
    primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di
    lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella
    dovuta per il trimestre successivo;
    b) per il versamento dell’imposta dovuta entro il 15 marzo di
    ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme
    dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
    versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o
    frazione di mese successivo alla predetta data.
    2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
    contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non
    provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta
    applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
    relativamente a tutte le attività esercitate.
    3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, le somme
    da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura
    dell’1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli
    articoli 23 e 24. L’opzione ha effetto a partire dall’anno in cui è
    esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere
    comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in
    corso.”

  • Art. 34 bis T.U.IVA: Attività agricole connesse

    Art. 34 bis T.U.IVA: Attività agricole connesse

    Art. 34 bis T.U.IVA – Attività agricole connesse.

    In vigore dal 01/01/2004 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
    l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa
    alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare,
    a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed
    alle importazioni.
    2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del
    presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione
    dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal
    regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
    materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
    successive modificazioni.”

  • Art. 34 T.U.IVA: Regime speciale per i produttori agricoli

    Art. 34 T.U.IVA: Regime speciale per i produttori agricoli

    Art. 34 T.U.IVA – Regime speciale per i produttori agricoli. (1)

    In vigore dal 29/11/2006 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:ripristino Per l’applicazione del c.4 si veda l’art.2, c.3 del dl 50/97 Ripristino Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.

    “1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’articolo 19 forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

    2. Si considerano produttori agricoli:

    a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane.

    b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

    c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

    3. (Comma abrogato)

    4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.

    5. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

    6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

    7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

    8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

    9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

    10. (Comma abrogato)

    11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.”

    ____________________________

    (1) Le percentuali di compensazione sono state stabilite, con i seguenti provvedimenti: D.M. 12 maggio 1992; D.I. 30 dicembre 1997; dall’art. 2, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dal D.M. 23 dicembre 2005. D.I. 05/02/2021 GU 45/2021; D.I. 19/12/2021 GU 308/2021.

  • Art. 35 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le dichi

    Art. 35 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le dichi

    Art. 35 T.U.IVA – Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

    In vigore dal 22/02/2024 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 Articolo 4

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attivita’ e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

    2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

    a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;

    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

    c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

    d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

    e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;

    e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;

    f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

    3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attivita’, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

    3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    4. In caso di cessazione dell’attivita’ il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilita’ dell’imposta.

    5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d’affari dichiarato.

    6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identita’ del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

    7. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attivita’ e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

    7-bis. L’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

    7-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art. 22, comma 1, lett. b) decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

    7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’ articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall’ articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

    8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attivita’ l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

    9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

    10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

    11. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

    12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

    13. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

    14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

    15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

    15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attivita’, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.

    15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attivita’ di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

    15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse. (1)

    15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attivita’ ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. [Comma inserito dall’articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)]

    15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:

    a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;

    b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro;

    c) (lettera abrogata).

    15-quater. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art. 22, comma 1, lett. d) decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175)

    15-quinquies. L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.”

    —————

    (1) I commi 15-bis.1 e 15-bis.2 sono stati inseriti dall’articolo 1, comma 148, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

    Nota di lettura

    L’art. 35-bis del DPR 633/1972 disciplina gli adempimenti IVA in caso di decesso del contribuente, distinguendo tra operazioni effettuate dal defunto e operazioni poste in essere dagli eredi.

    Per quanto riguarda le operazioni effettuate dal contribuente prima della morte, la norma consente agli eredi di subentrare negli obblighi fiscali, prevedendo una proroga dei termini. In particolare, gli adempimenti relativi a operazioni i cui termini siano scaduti da non oltre quattro mesi prima del decesso, nonché quelli in scadenza entro i sei mesi successivi, possono essere effettuati dagli eredi entro sei mesi dalla data della morte. Tale disciplina ha la funzione di evitare penalizzazioni nei casi in cui il contribuente non abbia potuto adempiere per ragioni legate, ad esempio, al proprio stato di salute.

    Rientrano in questo ambito tutti gli obblighi IVA connessi alle operazioni già effettuate dal defunto, quali fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale. Gli eredi possono quindi regolarizzare tali adempimenti entro il termine di sei mesi senza applicazione di sanzioni. Qualora non vi provvedano, restano comunque dovute le imposte, che si trasferiscono agli eredi, mentre non si applicano le sanzioni.

    Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i professionisti. In questo caso, l’attività non si considera cessata fino a quando non siano definiti tutti i rapporti professionali, ossia fino all’incasso dei compensi e all’emissione delle relative fatture. Ne consegue che, anche dopo il decesso, gli eredi sono tenuti a fatturare le prestazioni già eseguite dal professionista, operando in nome del defunto. La partita IVA, pertanto, non può essere chiusa finché non risultano completati tutti gli adempimenti connessi alle operazioni attive e passive; se già chiusa, deve essere riaperta per consentire la corretta gestione fiscale.

    Gli eredi sono inoltre tenuti a presentare, entro trenta giorni dal decesso, la dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività. La cessazione può essere comunicata solo quando non vi siano ulteriori operazioni da compiere; diversamente, in presenza di crediti da incassare o attività di liquidazione, la partita IVA deve rimanere attiva e deve essere comunicata esclusivamente la variazione.

    Diversamente, per le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso, trova applicazione il comma 2 dell’art. 35-bis, che impone il rispetto degli ordinari termini IVA. In tali casi, gli eredi operano come autonomi soggetti passivi per le attività svolte, anche ai fini della liquidazione dell’azienda.

    Infine, sotto il profilo dichiarativo, non è prevista una separazione tra le operazioni del defunto e quelle degli eredi: entrambe confluiscono in un’unica dichiarazione annuale IVA presentata dagli eredi. Nel caso di impresa individuale, a seguito del decesso si instaura una situazione di comunione ereditaria, durante la quale gli eredi devono comunque rispettare gli obblighi IVA per le operazioni compiute, comprese quelle finalizzate alla liquidazione dell’attività, che restano soggette a imposta.

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