Autore: Andrea Marton

  • Art. 73 TUE – Responsabilità del direttore dei lavori

    Art. 73 TUE – Responsabilità del direttore dei lavori

    Art. 73 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del direttore dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro. (1) 2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 65 Antiriciclaggio – Procedimento sanzionatorio

    Art. 65 Antiriciclaggio – Procedimento sanzionatorio

    Art. 65 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Procedimento sanzionatorio(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 2, e dall’articolo 62, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede altresì: a) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f) (2), salva la competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente; b) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell’ambito delle (3) società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonchè ai titolari di (4) funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente, salva la competenza della CONSOB all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente; c) all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto; c-bis) all’irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo. (5) 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all’applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze gli atti, qualora nell’esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto. 4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli (6) 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dal- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 65 94 le Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 152- bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell’amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione del personale dipendente. 6. Le somme riscosse dal Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell’economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore. 7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l’autorità procedente nonchè, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l’altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni. 8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall’organismo di cui all’articolo 113, comma 4, TUB e dall’organismo di cui all’articolo 108- bis CAP (7), ovvero dalla Banca d’Italia e dall’IVASS, fino all’istituzione dei medesimi organismi. 9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento e contestazione delle violazioni provvede l’autorità che, nell’esercizio dei suoi poteri, rilevi l’inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. (8) L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell’articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell’articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede. 10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l’autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima. 11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’articolo 145 TUB, all’articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all’articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d’Italia , nell’esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all’irrogazione delle sanzioni (9) nei confronti dei soggetti obbligati vigilati (10) di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. (2) Le parole “e di operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 66 95 (3) Le parole “ai revisori legali e, nell’ambito delle” sono state sostituite alle precedenti “ai revisori legali e alle” dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “responsabili degli incarichi di revisione nonchè ai titolari di” sono state sostituite alle precedenti “titolari di” dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “e di cui agli articoli” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. g), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “all’articolo 108-bis CAP” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” dall’art. 4, comma 1, lett. h), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Periodo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. i), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (9) Le parole “, nell’esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all’irrogazione delle sanzioni” sono state sostituite alle precedenti “provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,“ dall’art. 4, comma 1, lett. l), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (10) La parola “vigilati” è stata inserita dall’art. 4, comma 1, lett. l), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 40 Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fi…

    Art. 40 Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fi…

    Art. 40 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell’imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell’articolo 39 relative al reddito d’impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all’art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell’art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. 2. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.

  • Art. 18 ter Accertamento – Scritture contabili per le altre attività agricole

    Art. 18 ter Accertamento – Scritture contabili per le altre attività agricole

    Art. 18 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili per le altre attività agricole

    In vigore dal 1/1/1974

    (1) 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all’articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 15, comma 1, DLgs. 29.3.2004 n. 99, pubblicato in G.U. 22.4.2004 n. 94.

  • Art. 13 SIC – Vigilanza

    Art. 13 SIC – Vigilanza

    Art. 13 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Vigilanza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

    1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215 .

    3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

    4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e

    7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 .

    5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

    6. L’importo delle somme che l’ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , integra rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall’Ispettorato.

    6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull’apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dell’attività svolta dai ((servizi per la prevenzione e la sicurezza)) negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre ((tipologie di lavoro flessibile e di risorse)) strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento ((della salute e della sicurezza)) nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo ((del presente comma)) , al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza ((dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro)) , quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell’ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 .

    6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare ((…)) possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno

    2025. 6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.

    7. È fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

    7-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

  • Art. 68 Antiriciclaggio – Applicazione della sanzione in misura ridotta

    Art. 68 Antiriciclaggio – Applicazione della sanzione in misura ridotta

    Art. 68 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Applicazione della sanzione in misura ridotta(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. 2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza da parte dell’interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza, indicando l’entità dell’importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento. 4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall’amministrazione. 5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Clausola di invarianza). – 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.“. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 69-70

  • Art. 19 Accertamento – Scritture contabili degli esercenti arti e

    Art. 19 Accertamento – Scritture contabili degli esercenti arti e

    Art. 19 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili degli esercenti arti e

    In vigore dal 1/1/1974

    DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 20 17 professioni (1) Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell’art. 13 (2), devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell’esercizio dell’arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l’ammontare della ritenuta d’acconto subita; b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. (3) Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. […] (4) […] (5) […] (6) […] (7) Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro. Note: (1) Si veda l’art. 14 , DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292. (2) Si veda l’art. 3, commi 1 e 2, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, con riguardo rispettivamente: – alla possibilità che i registri tenuti ai fini dell’Iva sostituiscano il registro di cui al presente comma; – alla possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria; un regime di contabilità ordinaria era già disciplinato dal quarto comma del presente articolo, abrogato dall’art. 3, comma 3, del decreto medesimo. (3) Si veda l’art. 4, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni che si avvalgono del regime contabile di cui all’art. 3, comma 2, del decreto medesimo, possono essere annotate nelle scritture contabili previste dal presente art. 19, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro; al riguardo si veda anche l’art. 7 del decreto medesimo, secondo cui i riferimenti alle disposizioni abrogate negli articoli precedenti, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del medesimo decreto. (4) Comma abrogato dall’art. 32, comma 3, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.“. (5) Comma abrogato dall’art. 32, comma 3, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.“. (6) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”. (7) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all’esercizio dell’arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all’esercizio dell’arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all’articolo 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell’esercente l’arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.“.

  • Art. 2 TUE – Competenze delle regioni e degli enti locali

    Art. 2 TUE – Competenze delle regioni e degli enti locali

    Art. 2 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Competenze delle regioni e degli enti locali

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi. 4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia. 5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

  • Art. 107 TUE – [Ambito di applicazione

    Art. 107 TUE – [Ambito di applicazione

    Art. 107 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Ambito di applicazione

    In vigore dal 30/06/2003

    1990, n. 46, art. 1, primo comma)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 107 [Ambito di applicazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)]. – 1. Sono soggetti all’applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio.“.

    DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 108-111

  • Art. 65 SIC – Locali sotterranei o semisotterranei

    Art. 65 SIC – Locali sotterranei o semisotterranei

    Art. 65 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Locali sotterranei o semisotterranei

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. ((

    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

    3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma

    2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo))

  • Art. 39 D.Lgs. 346/1990 – Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali

    Art. 39 D.Lgs. 346/1990 – Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali

    Art. 39 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione (1) possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura (2) ed all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) competente, nel termine previsto dall’articolo 37 per il pagamento dell’imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. 3. L’Amministrazione per i beni culturali (4) e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell’articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l’interesse dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura (5) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (6), sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura (5), presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura (2), e da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze (7). Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. […] (8) 6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura (2), a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell’accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell’estinzione del debito tributario, devono produrre all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l’indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L’eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all’ufficio dei documenti di cui al comma 7. 9. Il Ministro della cultura (5) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (9), se l’amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero della cultura (2) dà immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (3) e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 37, comma 1, primo periodo (10). Note: (1) Le parole “in sede di presentazione della dichiarazione della successione” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “Ministero della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministero per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministero per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (3) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231, le parole “Amministrazione per i beni culturali” sono sostituite da “Ministero della cultura”. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “Ministro della cultura” sono state sostituite alle precedenti “Ministro per i beni e le attività culturali” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, le parole “Ministro per i beni e le attività culturali” erano state sostituite alle precedenti “Ministro per i beni culturali e ambientali” dall’art. 12, comma 2, DLgs. 20.10.1998 n. 368, pubblicato in G.U. 26.10.1998 n. 250. (6) Le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “di concerto con il Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Le parole “e da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Comma abrogato dall’art. 14, comma 2, L. 15.5.1997 n. 127, pubblicata in G.U. 17.5.1997 n. 113. Testo precedente: “Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli enti interessati, è integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.“. (9) Le parole “Ministro dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (10) Le parole “dall’articolo 37, comma 1, primo periodo” sono state sostituite alle precedenti “dall’art. 31, comma 1” dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 124 TUE – Limiti ai consumi di energia

    Art. 124 TUE – Limiti ai consumi di energia

    Art. 124 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Limiti ai consumi di energia

    In vigore dal 30/06/2003

    1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d’uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.