Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 40 bis T.U.IVA: Definizioni

    Art. 40 bis T.U.IVA: Definizioni

    Art. 40 bis T.U.IVA – Definizioni.

    In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 11

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

    a) “prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all’articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;

    b) servizio di pagamento: una delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;

    c) operazione di pagamento: l’attivita’, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;

    d) “pagatore”: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    e) “beneficiario”: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    f) “Stato membro di origine”: lo Stato membro di origine come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    g) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro ospitante come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    h) “conto di pagamento”: un conto di pagamento quale definito dall’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    i) “IBAN”: l’IBAN quale definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

    l) “BIC”: il BIC quale definito all’articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.”

  • Art. 38 Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

    Art. 38 Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

    Art. 38 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

    In vigore dal 1/1/1974

    L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell’art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta […] (1). La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto (2) del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti (3). (4) […] (5) La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti. (6) L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 38 bis 59 adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge. (7) Note: (1) Le parole “, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182. (2) Si veda il DM 7.5.2024, pubblicato in G.U. 20.5.2024 n. 116. (3) Le parole “, sentiti l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti” sono state inserite dall’art. 10, comma 1, DL 12.7.2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2018 n. 96. Per l’applicabilità della presente disposizione, si veda il successivo art. 10, comma 3. (4) Si veda il DM 24.12.2012, pubblicato in G.U. 4.1.2013 n. 3. (5) Periodo soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182. Testo precedente: “In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. (6) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182. Testo precedente: “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.“. (7) I commi da “L’ufficio, indipendentemente” a “le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.“ sono stati sostituiti ai precedenti dall’art. 22, comma 1, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell’imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l’appartenenza ad altre categorie di redditi. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).“. In precedenza le parole “nei quattro precedenti” erano state sostituite alle precedenti “nei cinque precedenti” dall’art. 2, comma 14-quater, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248, con effetto per gli accertamenti notificati dal 3.12.2005. Si veda inoltre il DM 10.9.1992, pubblicato in G.U. 16.9.1992 n. 218.

  • Art. 40 T.U.IVA Ufficio competente

    Art. 40 T.U.IVA Ufficio competente

    Art. 40 T.U.IVA – Ufficio competente.

    In vigore dal 31/08/2002 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 19/06/2002 n. 191 Articolo 1

    “Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l’ufficio
    provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si
    trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59
    del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello
    Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne’un rappresentante
    nominato ai sensi dell’art. 17, è competente l’ufficio provinciale di Roma.
    Per i soggetti non residenti di cui all’articolo 35-ter, l’ufficio
    competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento
    del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da
    quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni
    in cui siano pervenuti all’ufficio competente.”

  • Art. 40 quater T.U.IVA: Obbligo di comunicazione delle informazi

    Art. 40 quater T.U.IVA: Obbligo di comunicazione delle informazi

    Art. 40 quater T.U.IVA – Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di cui al primo periodo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l’Italia è Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione.

    2. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.”

    ________________________

    (1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

  • Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni

    Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni

    Art. 40 ter T.U.IVA – Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

    2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

    3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

    4. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento.”

    ________________________

    (1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

  • Art. 40 sexies T.U.IVA: Dati da conservare

    Art. 40 sexies T.U.IVA: Dati da conservare

    Art. 40 sexies T.U.IVA – Dati da conservare.

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. La documentazione conservata ai sensi dell’articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:

    a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

    b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

    c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

    d) l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

    e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

    f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

    g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter;

    h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

    2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

    a) la data e l’ora del pagamento o del rimborso del pagamento;

    b) l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;

    c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonché le informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento o la destinazione del rimborso;

    d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;

    e) se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente, l’indicazione di tale circostanza.”

  • Art. 40 quinquies T.U.IVA: Localizzazione del pagatore e del ben

    Art. 40 quinquies T.U.IVA: Localizzazione del pagatore e del ben

    Art. 40 quinquies T.U.IVA – Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento.

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:

    a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:

    1) all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;

    b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:

    1) all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.”

  • Art. 41 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di fatturazione

    Art. 41 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di fatturazione

    Art. 41 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di fatturazione.

    In vigore dal 11/08/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 7

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro
    volte l’imposta relativa all’operazione, calcolata secondo le disposizioni
    del Titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura
    senza l’indicazione dell’imposta o indicando un’imposta inferiore, nel quale
    ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all’imposta indicata in meno.
    Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura,
    essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi
    inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da trecentomila
    a un milione duecentomila lire.
    Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 21, n.
    1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la
    identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da seicentomila a
    tre milioni di lire, salvo che le irregolarità siano imputabili
    esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la
    violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17, terzo
    comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi
    precedenti, fermo rimanendo l’obbligo del pagamento dell’imposta. Tuttavia,
    qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti
    variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
    dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste
    all’articolo 47, primo comma, n. 3) e non è dovuto pagamento d’imposta.
    Il cessionario o committente che nell’esercizio di imprese, arti o
    professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o
    con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad
    emetterla, è tenuto a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
    a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di
    effettuazione dell’operazione deve presentare all’ufficio competente nei
    suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in
    duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 e
    deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
    b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all’ufficio
    competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a
    quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in
    duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte
    dall’art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta
    eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l’attestazione
    dell’avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è
    restituito dall’ufficio all’interessato che deve annotarlo a norma
    dell’art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al
    cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre
    commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti
    emessa.
    Le presunzioni di cui all’art. 53 valgono anche agli effetti del presente
    articolo.”

  • Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di versamento.

    In vigore dal 20/06/1996 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 20/06/1996 n. 323 Articolo 10

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non versa in tutto o in parte l’imposta risultante dalla dichiarazione
    annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli
    articoli 27, 33 e 74, quarto comma e’soggetto ad una soprattassa pari alla
    somma non versata o versata in meno.”

  • Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione (abrogato)

    Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione (abrogato)

    Art. 43 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di dichiarazione.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non presenta la dichiarazione annuale, è punito con la pena pecuniaria
    da due a quattro volte l’imposta dovuta per l’anno solare o per il più
    breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere
    presentata.
    Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore di oltre un
    decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
    superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena
    pecuniaria da una a due volte la differenza.
    L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
    inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti
    commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire.
    Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
    comma dell’art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali
    da non consentire l’identificazione del contribuente è punito con la pena
    pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si
    applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4)
    dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
    consentire l’individuazione del luogo o dei luoghi in cui è esercitata
    l’attivita’ o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e
    documenti.
    Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione di
    cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire
    duecentomila a due milioni di lire.
    Per l’omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle
    dichiarazioni e negli altri documenti di cui all’art. 35 si applica la pena
    pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.”

  • Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabi

    Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabi

    Art. 45 T.U.IVA – Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e
    verifiche previste nell’art. 52, o comunque li sottrae all’ispezione o alla
    verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a
    lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e
    scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o
    di cui risulta l’esistenza.
    Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è
    punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all’accertamento, con la pena
    pecuniaria da lire un miolione duecentomila a lire trenta milioni; la pena non
    può essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto
    comma dell’art. 24.
    Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in
    conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 39 e
    coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e
    le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un
    quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti
    sono di scarsa rilevanza.
    Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di
    ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell’art. 29, si
    applica la pena pecuniaria da lire due milioni a ventii milioni. La stessa
    sanzione si applica per l’omessa allegazione degli elenchi o per l’omessa
    produzione dei supporti, di cui all’ultimo comma dell’art. 29. Le sanzioni
    possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o
    inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di
    rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o
    rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.”

  • Art. 46 T.U.IVA: Violazioni relative alle esportazioni

    Art. 46 T.U.IVA: Violazioni relative alle esportazioni

    Art. 46 T.U.IVA – Violazioni relative alle esportazioni.

    In vigore dal 01/01/1984 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 29/12/1983 n. 746 Articolo 3

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell’imposta, di cui alla lettera b), dell’art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da
    2 a 4 volte l’imposta relativa alla cessione qualora l’esportazione non
    avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel
    caso di cessione senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 38-quater
    qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
    La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro
    dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione
    della fattura, venga eseguito il versamento dell’imposta con la
    maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza
    pagamento dell’imposta, di cui alla lettera c), dell’art. 8, il cessionario
    o committente che attesti falsamente all’altra parte di trovarsi nelle
    condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici
    oltre i limiti consentiti è punito con la pena pecuniaria da due a sei
    volte l’imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del
    limite è dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o
    commissionario di cui al secondo comma dell’art. 8 dei beni acquistati per
    essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena
    non può superare il quadruplo dell’imposta e non si applica se questa viene
    versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa,
    entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa
    regolarizzazione della relativa fattura.
    Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
    cessioni all’esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi
    da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte
    l’eventuale eccedenza dell’imposta che sarebbe dovuta, secondo le
    disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel
    territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all’art.
    14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri,
    per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La
    pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per
    cento.”

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