Art. 38 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
In vigore dal 1/1/1974
L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell’art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta […] (1). La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto (2) del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti (3). (4) […] (5) La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti. (6) L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 38 bis 59 adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge. (7) Note: (1) Le parole “, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182. (2) Si veda il DM 7.5.2024, pubblicato in G.U. 20.5.2024 n. 116. (3) Le parole “, sentiti l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti” sono state inserite dall’art. 10, comma 1, DL 12.7.2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2018 n. 96. Per l’applicabilità della presente disposizione, si veda il successivo art. 10, comma 3. (4) Si veda il DM 24.12.2012, pubblicato in G.U. 4.1.2013 n. 3. (5) Periodo soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182. Testo precedente: “In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. (6) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182. Testo precedente: “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.“. (7) I commi da “L’ufficio, indipendentemente” a “le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.“ sono stati sostituiti ai precedenti dall’art. 22, comma 1, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell’imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l’appartenenza ad altre categorie di redditi. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).“. In precedenza le parole “nei quattro precedenti” erano state sostituite alle precedenti “nei cinque precedenti” dall’art. 2, comma 14-quater, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248, con effetto per gli accertamenti notificati dal 3.12.2005. Si veda inoltre il DM 10.9.1992, pubblicato in G.U. 16.9.1992 n. 218.