Art. 5 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Ministero dell’economia e delle finanze e
In vigore dal 29/12/2007
Comitato di sicurezza finanziaria (1) 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (2) il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonchè tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (2) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonchè della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6 della direttiva. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all’elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (3) assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura alresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva. 3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 5 20 il Ministero dell’economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (4). Nell’ambito dell’ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati. 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto. 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (5) e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. 6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (6) di cui agli articoli 14 e 16-ter (7); b) propone al Ministro dell’economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 4; c) propone al Ministro dell’economia e delle finanze l’esenzione di taluni soggetti dall’osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4, comma 3; d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell’economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (8). 7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (9) dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte (10); è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell’ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell’economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 5 (Ministero dell’economia e delle finanze). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 6 21 presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione. Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all’articolo 6, comma 5. 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. 3. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività: a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare, è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell’economia e delle finanze. 4. In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell’Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia agli organismi anzidetti. 6. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.”. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (5) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (6) Le parole “, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (7) Le parole “di cui agli articoli 14 e 16-ter” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 14” dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (8) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (9) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 6), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (10) Le parole “nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.