Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 87 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati

    Art. 87 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati

    Art. 87 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle
    varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi
    tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto
    l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in
    relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31
    dicembre 1972.
    Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto e all’ufficio tecnico delle imposte di
    fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
    giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal
    contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
    l’indicazione dell’ammontare dell’imposta detraibile e delle quantità di
    filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972,
    distinti per titolo e qualità.
    Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
    Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai
    prodotti per i quali l’imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto
    dei decreti legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319,
    convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto
    1969, n. 478, e successive modificazioni.”

  • Art. 86 T.U.IVA: Sanzioni per indebita detrazione

    Art. 86 T.U.IVA: Sanzioni per indebita detrazione

    Art. 86 T.U.IVA – Sanzioni per indebita detrazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il contribuente che detrae dall’imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena
    pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la
    applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell’art. 50 se
    l’indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non
    corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e
    salva l’applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso
    articolo se ne ricorrano i presupposti.
    Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
    rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i
    relativi allegati.”

  • Art. 89 T.U.IVA: Revisione dei prezzi per i contratti in corso

    Art. 89 T.U.IVA: Revisione dei prezzi per i contratti in corso

    Art. 89 T.U.IVA –  Revisione dei prezzi per i contratti in corso.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
    effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
    anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n.
    825, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale era
    esclusa la rivalsa dell’imposta generale sull’entrata, sono ridotti di un
    ammontare pari a quello dell’imposta stessa.”

  • Art. 88 T.U.IVA: Validità di precedenti autorizzazioni

    Art. 88 T.U.IVA: Validità di precedenti autorizzazioni

    Art. 88 T.U.IVA – Validità di precedenti autorizzazioni.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Le autorizzazioni all’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
    macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell’imposta
    generale sull’entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni
    previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito
    dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
    dell’autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli
    articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l’ultimo giorno di ogni
    mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le
    annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3)
    dell’art. 28 e al n. 3) dell’art. 31.
    Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito
    dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente
    alla distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per
    singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede
    diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalità per i
    rapporti di cui all’art. 53.”

  • Art. 90 T.U.IVA: Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi

    Art. 90 T.U.IVA: Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi

    Art. 90 T.U.IVA – Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
    1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel
    primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2,
    convertito nella legge 19 giungo 1940, n. 762, e successive
    modificazioni e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto
    dell’importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive
    modificazioni;
    2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D. Lgs
    Lgt. 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953,
    n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti,
    di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447,
    e successive modificazioni;
    3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30
    dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
    4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
    radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
    5) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
    riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
    6) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
    naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto
    legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
    7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
    solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al
    decreto legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27
    dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
    8) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
    solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
    ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al
    decreto legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20
    dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
    9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
    vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi
    centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della
    tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n.
    1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive
    modificazioni;
    10) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di
    cui al regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella
    legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
    11) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo
    unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
    successive modificazioni;
    12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
    di cui ai numeri precedenti;
    13) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
    con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
    modificazioni;
    14) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e
    tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
    successive modificazioni;
    15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
    locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al
    regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e
    successive modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da
    tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
    modificazioni;
    16) l’imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
    17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
    pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive
    modificazioni;
    18) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di
    cui al decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
    dicembre 1970, n. 1034;
    19) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965,
    n. 1379, e successive modificazioni;
    20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
    Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti
    anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel
    presente articolo.”

  • Art. 91 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposta general

    Art. 91 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposta general

    Art. 91 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31
    luglio 1954,n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti
    indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
    14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati,
    senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente
    alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del
    31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell’art.
    2217 del codice civile.
    La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dall’art. 2 della
    legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che
    da apposito certificato dell’ufficio del registro navale risultino ultimati
    entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale
    data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla
    parte dei lavori che in base al certificato risulti già eseguita alla data
    stessa. La restituzione deve essere richiesta all’intendenza di finanza
    entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
    Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime,
    semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui
    al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non
    possono essere comprese nella detrazione prevista dall’art. 83. Alla
    dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata
    copia conforme della domanda di restituzione presentata. L’inosservanza di
    questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e
    l’obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte.”

  • Art. 93 T.U.IVA Norme transitorie in materia di imposte di consumo

    Art. 93 T.U.IVA Norme transitorie in materia di imposte di consumo

    Art. 93 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposte di consumo.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e  riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di  costruzione effettivamente eseguita. La liquidazione dell’imposta si effettua:- per le parti dell’opera già ultimate, con l’applicazione di un’aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un’aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; – per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.
    Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l’imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 è determinata applicando le misure d’imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l’intero tratto.”

  • Art. 92 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposte di fabb

    Art. 92 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposte di fabb

    Art. 92 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai numeri 10) e 11) dell’art.
    90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla
    data del 1 gennaio 1973.
    Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
    procederà al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati
    del caffè, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre
    1950, non ancora applicati dai fabbricanti, ovvero già applicati sulle
    giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al
    competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine
    del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.”

  • Art. 94 T.U.IVA: Entrata in vigore

    Art. 94 T.U.IVA: Entrata in vigore

    Art. 94 T.U.IVA – Entrata in vigore.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il presente decreto entrerà in vigore il 1 gennaio 1973.”

  • Articolo 6 bis del T.U.B. Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    Articolo 6 bis del T.U.B. Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    Art. 6 bis T.U.B. – Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d’Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l’altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

    2. Ai sensi del comma 1, la Banca d’Italia, in particolare:

    a) formula alla BCE proposte per l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 14 e di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni ai sensi dell’articolo 19;

    b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

    c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

    d) informa la BCE dell’attivita’ di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;

    e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest’ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;

    f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

    3. Nelle materie inerenti all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall’articolo 144-septies.

    4. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per “legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee” e “legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei” le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d’Italia, per l’attuazione delle direttive dell’Unione europea e per l’esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell’Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

    5. Nell’esercizio delle rispettive competenze la Banca d’Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.”

  • Art. 9 T.U.B. Reclamo al CICR

    Art. 9 T.U.B. Reclamo al CICR

    Art. 9 T.U.B. – Reclamo al CICR.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199. 2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
    3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.”

  • Art. 12 bis T.U.B. – Strumenti di debito chirografario di secondo livello

    Art. 12 bis T.U.B. – Strumenti di debito chirografario di secondo livello

    Art. 12 bis T.U.B. – Strumenti di debito chirografario di secondo livello.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno degli altri soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aventi le seguenti caratteristiche:

    a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

    b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall’articolo 1, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

    c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis).

    2. L’applicazione dell’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

    3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

    4. La Banca d’Italia può disciplinare l’emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.