Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 114.7 del T.U.B.

    Articolo 114.7 del T.U.B.

    Art. 114.7 T.U.B. – Detenzione di fondi.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con quest’ultimo concordate;

    b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei confronti del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti in sofferenza, vengono immediatamente e integralmente restituite a questi ultimi senza la necessità di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza. In caso di avvio nei confronti della banca di procedimenti di cui al titolo IV, nonché di procedure concorsuali, le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e integralmente restituite all’acquirente di crediti in sofferenza, senza la necessità di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione delle somme.

    2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti dell’acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante l’importo ricevuto, la data di estinzione dell’obbligazione e i dati identificativi della stessa.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

  • Articolo 114.6 del T.U.B.

    Articolo 114.6 del T.U.B.

    Art. 114.6 T.U.B. – Autorizzazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell’attivita’ di cui all’articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1);

    c) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, commi 1 e 3;

    d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, comma 2;

    e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i diritti del creditore.

    2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonche’ delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.

    3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attivita’.

    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell’esercizio dell’attivita’ intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell’esercizio dell’attivita’ non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell’istanza di autorizzazione.

    5. Gli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 possono esercitare l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

    6. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

  • Articolo 114.8 del T.U.B. Principi generali.

    Articolo 114.8 del T.U.B. Principi generali.

    Art. 114.8 T.U.B. – Principi generali.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:

    a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;

    b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;

    c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;

    d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.”

  • Articolo 114.9 del T.U.B. Operatività transfrontaliera

    Articolo 114.9 del T.U.B. Operatività transfrontaliera

    Art. 114.9 T.U.B. – Operatività transfrontaliera.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell’Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in vigore nello Stato dell’Unione europea in cui è prestata l’attivita’.

    2. I gestori di crediti dell’Unione europea possono svolgere le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, per l’esercizio di dette attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani. L’avvio dell’operativita’ è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorita’ competente dello Stato di origine del gestore di crediti in sofferenza.

    3. I gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a ciò autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che ciò non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106.

    4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.”

  • Articolo 114.10 del T.U.B.

    Articolo 114.10 del T.U.B.

    Art. 114.10 T.U.B. – Informativa ai debitori ceduti.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato dall’acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell’articolo 114.3, comma 2, da’ notizia individualmente al debitore ceduto dell’avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell’avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.

    2. L’informativa di cui al comma 1 è effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.

    3. La Banca d’Italia stabilisce il contenuto e le modalità della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore.

    4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché a quelle effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. L’informativa è effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall’intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

    5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d’Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.

    6. L’informativa di cui al presente articolo è effettuata ferme restando le disposizioni dell’articolo 58, per le cessioni soggette all’applicazione dello stesso, nonché le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.”

  • Articolo 114.11 del T.U.B.

    Articolo 114.11 del T.U.B.

    Art. 114.11 T.U.B. – Vigilanza.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.

    3. La Banca d’Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all’esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.

    4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

    5. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.

    6. La Banca d’Italia può:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.

    7. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

    8. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorita’ competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse, l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d’Italia richiede la collaborazione delle autorità competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorità competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.

    9. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorità richiedono altresì la collaborazione della Banca d’Italia, che può specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all’autorita’ competente dello Stato di origine.

    10. La Banca d’Italia esercita i controlli sulle attività svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell’Unione europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalità da essa stabilite per le finalità previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, la Banca d’Italia, d’iniziativa, può effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attività di gestione di crediti svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all’autorita’ competente dello Stato di origine.

    11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine affinché quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità. Restano fermi i poteri della Banca d’Italia ai sensi del titolo VI.

    12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell’autorita’ dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d’Italia può adottare nei confronti dei gestori di crediti dell’Unione europea le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorità dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati, ovvero il gestore di crediti dell’Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.

    13. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d’Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo anche alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attivita’ svolta.”

  • Articolo 114.12 del T.U.B.

    Articolo 114.12 del T.U.B.

    Art. 114.12 T.U.B. – Scambio di informazioni e cooperazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l’applicazione coordinata dell’azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell’applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d’Italia informa le autorità competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse:

    a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell’esito delle valutazioni in merito all’adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;

    b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.”

  • Articolo 114.13 del T.U.B.

    Articolo 114.13 del T.U.B.

    Art. 114.13 T.U.B. – Rinvio.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia. L’autorizzazione prevista nell’articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 25, secondo quanto previsto al comma 3.

    2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l’articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis.

    3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l’articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).

    4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.

    5. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.”

  • Articolo 114.14 del T.U.B.

    Articolo 114.14 del T.U.B.

    Art. 114.14 T.U.B. – Reclami ed esposti.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.

    2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d’Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.”

  • Art. 114 bis T.U.B.: Emissione di moneta elettronica

    Art. 114 bis T.U.B.: Emissione di moneta elettronica

    Art. 114 bis T.U.B. – Emissione di moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

    “1. L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

    2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

    3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.”

  • Art. 114 ter T.U.B.: Rimborso della moneta elettronica

    Art. 114 ter T.U.B.: Rimborso della moneta elettronica

    Art. 114 ter T.U.B. – Rimborso della moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

    “1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell’articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.

    2. Il detentore può chiedere il rimborso:

    a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

    b) alla scadenza del contratto o successivamente:

    1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

    2) nella misura richiesta, se l’emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall’utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

    3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.”

  • Art. 114 quater T.U.B.: Istituti di moneta elettronica

    Art. 114 quater T.U.B.: Istituti di moneta elettronica

    Art. 114 quater T.U.B. – Istituti di moneta elettronica

    In vigore dal 14/09/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/09/2024 n. 129 Articolo 38

    “1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia.

    1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.

    2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.

    3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

    a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell’articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 114-novies;

    b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica.

    b-bis) emettere token collegati ad attività ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4.”

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.