Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 TUE – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

    Art. 65 TUE – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

    Art. 65 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

    In vigore dal 30/06/2003

    Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento (1). (2) 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. (3) 4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all’atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia. (4) 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento (1), una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: (5) a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento (1), rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede alresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. (6) 8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 66-67 62 la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. 8 bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. (7) Note: (1) Le parole “o portale telematico di riferimento” sono state inserite dall’art. 18, comma 11-bis, lett. a), DL 24.2.2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.4.2023 n. 41. (2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.“ (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.“ (4) Comma sostituito dall’art. 18, comma 11-bis, lett. b), DL 24.2.2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.4.2023 n. 41. Testo precedente: “Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55; – comunicato 25.2.2002, pubblicato in G.U. 25.2.2012 n. 47. (5) Alinea sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:“. (6) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.“ (7) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55.

  • Art. 51 Antiriciclaggio – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze…

    Art. 51 Antiriciclaggio – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze…

    Art. 51 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 52 79 banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato. 3. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 35, non sussiste l’obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo). – 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato. 3. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 8, comma 7, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44; – l’art. 12, comma 11, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO

  • Articolo 313 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 313 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 313 CCII – Chiusura della liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 e liquida il compenso al commissario.

    2. Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all’articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

    3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 124.

    4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

  • Art. 4 Accertamento – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito…

    Art. 4 Accertamento – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito…

    Art. 4 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo. 2. […] (2) Note: (1) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O., circa l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi. (2) Comma abrogato dall’art. 19, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Testo precedente: “Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.“.

  • Art. 73 Accertamento – Ritenuta sui dividendi

    Art. 73 Accertamento – Ritenuta sui dividendi

    Art. 73 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui dividendi

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le disposizioni dell’art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. (1) 3. In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 42,-1,30382,1,00’>7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell’art. 54 del presente decreto. Note: (1) Con riferimento all’art. 10-ter, L. 29.12.1962 n. 1745, pubblicata in G.U. 7.1.1963 n. 5, relativo agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative, si tenga conto di quanto disposto dall’art. 20, DL 8.4.1974 n. 95, e dall’art. 29, DL 2.3.1989 n. 69.

  • Art. 57 Accertamento – [Sanzioni accessorie]

    Art. 57 Accertamento – [Sanzioni accessorie]

    Art. 57 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Sanzioni accessorie]

    In vigore dal 1/1/1974

    […] (1) […] (1) […] (1) […] (2) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DL 10.7.1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.1982 n. 516. (2) Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “L’applicazione della pena pecuniaria stabilita nell’art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l’esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.“. TITOLO VI – Disposizioni varie

  • Articolo 275 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 275 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 275 CCII – Esecuzione del programma di liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

    2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo.

    3. Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall’OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

    4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonchè un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

    5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l’esecuzione.

    6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclama- bile ai sensi dell’articolo 124. 6 bis. Nella ripartizione dell’attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.

  • Articolo 293 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 293 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 293 CCII – Disciplina applicabile e presupposti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.

    2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.

  • Art. 7 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione dell’imposta

    Art. 7 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione dell’imposta

    Art. 7 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Determinazione dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro. 3. Sull’imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. h), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “(Determinazione dell’imposta) 1. […] 2. […] 2-bis […] 2-ter […] 2-quater […] 3. Sull’imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 52, lett. a), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. Per le aliquote sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, fino al 31.12.2024 era necessario consultare l’art. 2, comma 48, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286.

  • Art. 75 TUE – Mancanza del certificato di collaudo

    Art. 75 TUE – Mancanza del certificato di collaudo

    Art. 75 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Mancanza del certificato di collaudo

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 17) 1. Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 67 Accertamento – Divieto della doppia imposizione

    Art. 67 Accertamento – Divieto della doppia imposizione

    Art. 67 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Divieto della doppia imposizione

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. 2. L’imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall’imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.

  • Art. 74 Accertamento – Nominatività obbligatoria dei titoli azionari

    Art. 74 Accertamento – Nominatività obbligatoria dei titoli azionari

    Art. 74 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Nominatività obbligatoria dei titoli azionari

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative. 2. Le azioni al portatore emesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l’entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell’art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d’imposta. 3. Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tale disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.