Autore: Andrea Marton

  • Art. 19 Antiriciclaggio – Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

    Art. 19 Antiriciclaggio – Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

    Art. 19 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l’identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo. L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2) per i clienti in possesso di un’identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonchè di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale; (2) 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purchè le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente; 4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonchè a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento; 4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell’Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all’obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente; (3) 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comm (4)a 1, DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 19 43 lettera a), tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza; b) la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione, solo (5) laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell’identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonchè quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell’ambito del sistema previsto dall’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (6), la verifica dell’identità del titolare effettivo impone l’adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonchè all’instaurazione di ulteriori rapporti; d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l’analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi. 2. L’estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato. 3. […] (7) I soggetti obbligati (8) di cui all’articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa (9), non appena individuato o designato nonchè dell’effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono: a) nell’acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario; b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell’acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l’identità al momento del pagamento della prestazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 19 – (Modalità di adempimento degli obblighi) – 1. L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte: a) l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità non scaduto, tra quelli di cui all’allegato tecnico, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere; b) l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo; c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.“. (2) Numero sostituito dall’art. 27, comma 3, lett. c), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 20 DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “2) per i clienti in possesso di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonchè di un’identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale;“. (3) Numero inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), DL 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.2.2022 n. 15. (4) Numero inserito dall’art. 27, comma 3, lett. c), n. 2), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (5) La parola “solo” è stata inserita dall’art. 27, comma 3, lett. c), n. 3), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (6) Le parole “e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti,“ sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Le parole “I soggetti obbligati” sono state sostituite alle precedenti “i soggetti obbligati” dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (9) Le parole “della prestazione assicurativa” sono state sostituite alle precedenti “del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti” dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 41 TUE – Demolizione di opere abusive

    Art. 41 TUE – Demolizione di opere abusive

    Art. 41 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Demolizione di opere abusive

    In vigore dal 30/06/2003

    1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 42-44 Testo precedente: “Art. 41 (Demolizione di opere abusive) – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell’articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, il nominativo dei proprietari e dell’eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile. 2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. 3. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 32, comma 49- ter, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326, dichiarato incostituzionale con sentenza di Corte cost. 28.6.2004 n. 196.

  • Art. 25 ter Accertamento – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore [n…

    Art. 25 ter Accertamento – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore [n…

    Art. 25 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore [n.d.r. dal 2027

    In vigore dal 1/1/1974

    art. 40 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 25 quater-26 25 bre 1986, n. 917. 2 bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno (2) e il 16 dicembre (3) di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. (4) (5) 2 ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 43, L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (2) Le parole “16 giugno” sono state sostituite alle precedenti “30 giugno” dall’art. 9, comma 6, lett. a), DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (3) Le parole “16 dicembre” sono state sostituite alle precedenti “20 dicembre” dall’art. 9, comma 6, lett. a), DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (4) Periodo inserito dall’art. 9, comma 6, lett. b), DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 36, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

  • Articolo 250 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 250 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 250 CCII – Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

    2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

    3. Il procedimento è regolato dall’articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.

    4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

    6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

  • Art. 10 TUE – Interventi subordinati a permesso di costruire

    Art. 10 TUE – Interventi subordinati a permesso di costruire

    Art. 10 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 (1) del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. (2) (3) . 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies, (4) le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (5). 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di co- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 11-13 21 struire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44. Note: (1) Le parole “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142” sono state sostituite alle precedenti “dell’articolo 142” dall’art. 14, comma 1-ter, lett. b), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (2) Le parole “, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria” sono state inserite dall’art. 28, comma 5-bis, lett. b), DL 1.3.2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.4.2022 n. 34. (3) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 17, comma 1, lett. d), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164; – l’art. 30, comma 1, lett. c), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98; – l’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (4) Le parole “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. bter), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 25 bis Accertamento – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di a…

    Art. 25 bis Accertamento – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di a…

    Art. 25 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari [n.d.r. dal 2027 art.

    In vigore dal 1/1/1974

    39 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) (2) 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito della persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. 2. La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni. 3. La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purchè già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata (3). Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata. 4. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 25 ter 24 eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 5. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite […] (4) dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, […] (5) dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, […] (6) dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro. 6. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono. 7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. (7) 8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 2, DL 30.12.1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.2.1983 n. 53. (2) Si veda l’art. 9, commi 4 e 5, DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (3) Le parole “, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata” sono state inserite dall’art. 5, comma 2-ter, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. (4) Le parole “dalle agenzie di viaggio e turismo,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 140, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Ai sensi del successivo comma 142, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, DL 27.3.2026 n. 38, da convertire entro il 26.5.2026, la presente disposizione si applica alle provvigioni corrisposte a decorrere dall’1.5.2026. (5) Le parole “dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 89, L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Ai sensi del successivo comma 90, la disposizione si applica a decorrere dall’1.4.2024. (6) Le parole “dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 140, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Ai sensi del successivo comma 142, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, DL 27.3.2026 n. 38, da convertire entro il 26.5.2026, la presente disposizione si applica alle provvigioni corrisposte a decorrere dall’1.5.2026. (7) Comma sostituito dall’art. 27, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Testo precedente: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.“. Vedasi il DM 16.4.1983, pubblicato in G.U. 22.4.1983 n. 110, recante “Criteri, termini e modalità per la presentazione della dichiarazione prescritta per i percipienti provvigioni soggette a ritenuta d’acconto che si avvalgono dell’opera di dipendenti o di terzi”.

  • Articolo 257 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 257 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 257 CCII – Liquidazione giudiziale della societa’ e dei soci

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nei casi previsti dall’articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.

    2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

    3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

    4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.

    5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

    6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

  • Art. 25 Antiriciclaggio – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforz…

    Art. 25 Antiriciclaggio – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforz…

    Art. 25 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

    In vigore dal 29/12/2007

    (1) 1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l’esecuzione di pagamenti, (2) con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell’avvio del rapporto (3) adottano le seguenti ulteriori misure: a) raccolgono sull’ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonchè per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l’ente o corrispondente è soggetto; b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l’ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto; c) ottengono l’autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; d) definiscono in forma scritta i termini dell’accordo con l’ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi; e) si assicurano che l’ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l’ente o l’istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all’intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela; f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l’ente creditizio o l’istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto. 3. È fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo. 4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure: a) ottengono l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione occasionale con tali clienti; b) applicano misure adeguate per stabilire l’origi- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 25 54 ne del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione; c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 4 bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1: a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) acquisiscono informazioni sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo; c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; d) acquisiscono l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio; e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l’intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. (4) 4 ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonchè limitazioni all’apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi. (4) 4 quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure: a) negare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l’autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica; b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l’autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio; c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli; d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio. (4) 5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure: a) informare l’alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza; b) eseguire controlli più approfonditi sull’intero rapporto con il contraente. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 25 (Obblighi semplificati) -1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell’articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell’articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell’articolo 17, comma 1, se il cliente è: a) uno dei soggetti indicati all’articolo 11, commi 1 e 2, lettera b); b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi. c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente. 3. L’identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un or- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 25 bis 55 ganismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi. 5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie. 6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a: a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; d) moneta elettronica quale definita nell’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro. e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze con le modalità di cui all’articolo 26.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, DLgs. 16.4.2012 n. 45, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86; – l’art. 27, comma 1, lett. l), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 14, comma 1, lett. a) e b), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “, che comportano l’esecuzione di pagamenti,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. q), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “al momento dell’avvio del rapporto” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. q), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. r), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 37 Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

    Art. 37 Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

    Art. 37 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Modalità di segnalazione da parte dei professionisti (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. 2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante. 2 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell’articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all’articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l’avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l’inadempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. (2) 3. Per le società di revisione legale, il responsabile dell’incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l’obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell’insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 37 (Archivio unico informatico). – 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, lettera a), le società di revisione indicate nell’articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico informatico. 2. L’archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l’immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni. 3. L’istituzione dell’archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare. 4. Per l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 38 66 soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. 5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario. 6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall’archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un’unica interrogazione, informazioni integrate e l’ordine cronologico delle stesse e dei dati. 7. La Banca d’Italia, d’intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell’archivio unico informatico. 8. Per i soggetti di cui all’articolo 11, commi 1, lettera o), e 2, lettere b), c) e d), la Banca d’Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione.“. Si veda il Provvedimento Banca d’Italia 3.4.2013. (2) Comma inserito dall’art. 2-bis, comma 2, DL 18.10.2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023 n. 191.

  • Articolo 365 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 365 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 365 CCII – Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

  • Articolo 302 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 302 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 302 CCII – Responsabilita’ del commissario liquidatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

    2. Durante la liquidazione l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

    3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

  • Art. 10 D.Lgs. 346/1990 – Beni alienati negli ultimi sei mesi (abrogato)

    Art. 10 D.Lgs. 346/1990 – Beni alienati negli ultimi sei mesi (abrogato)

    Art. 10 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni alienati negli ultimi sei mesi

    Articolo abrogato. Riportato per documentazione storica.

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. Testo precedente: “Art. 10 (Beni alienati negli ultimi sei mesi). – 1. Si considerano compresi nell’attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla apertura della successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta di cui all’art. 1, comma 3, a quelli espropriati per pubblica utilità o alienati all’espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l’impresa esercitata dal defunto. 3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l’ammontare: a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell’alienazione, purché indicati nella dichiarazione della successione; b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati, purché indicati nella dichiarazione della successione; c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l’acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all’acquirente; d) delle somme reinvestite nell’acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all’apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; e) delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione; f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico successivamente all’alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. 4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.“.