Autore: Andrea Marton

  • Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda

    Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda

    Art. 352 c.c. – Dispensa su domanda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:

    1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;

    2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;

    3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ;

    4) i militari in attività di servizio;

    5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

    6) chi ha più di tre figli minori;

    7) chi esercita altra tutela;

    8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

    9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

  • Art. 16 bis Antiriciclaggio – Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti…

    Art. 16 bis Antiriciclaggio – Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti…

    Art. 16 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività

    In vigore dal 29/12/2007

    diretti a o provenienti da un indirizzo autoospitato (1) 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o più delle misure seguenti: a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l’identità; b) richiesta di informazioni aggiuntive sull’origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite; c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati; d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall’Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nei casi di cui all’articolo 4- bis del medesimo decreto. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4.

  • Articolo 328 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 328 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 328 CCII – Liquidazione giudiziale delle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. 1.Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

  • Art. 13 bis Antiriciclaggio – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e…

    Art. 13 bis Antiriciclaggio – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e…

    Art. 13 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e altre FIU (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l’analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall’accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l’incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. 2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l’ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l’Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l’esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 13 ter-14 35 stabiliti dai protocolli di cui all’articolo 13, comma 2. 5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 33 Antiriciclaggio – Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

    Art. 33 Antiriciclaggio – Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

    Art. 33 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v) (2) , nonchè le società fiduciarie di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall’intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 33 (Esclusioni) – 1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in questione per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).“. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 34-34 bis 61 (2) Le parole “lettere i), o), p), q) e v)“ sono state sostituite alle precedenti “lettere i), o), p) e q)“ dall’art. 2, comma 2, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 62 Antiriciclaggio – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigila…

    Art. 62 Antiriciclaggio – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigila…

    Art. 62 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2), delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonchè dell’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis (3). 2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinato o determinabile. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2) e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all’articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: a) applicare all’ente responsabile la sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; b) qualora l’infrazione contestata sia cessata, applicare all’ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. 5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2), delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima san- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 62 90 zione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 6. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro. 7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all’irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 (4) provvedono la Banca d’Italia e l’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d’Italia provvede, altresì, all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, (5) e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva. 7 bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l’inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d’Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile. (6) 8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio nonchè dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo (7) provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 (8) ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 9. È fatta salva la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi). – 1. Alla Banca d’Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. 2. Ogni riferimento all’Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia. 3. L’Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d’Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell’Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d’Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall’Ufficio. 4. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008.“. (2) Le parole “in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16” sono state sostituite alle precedenti “in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto” dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 43, comma 3” dall’art. 11, comma 2, lett. n), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 63 91 (4) Le parole “e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,“ sono state sostituite alle precedenti “regolamento (UE) n. 2015/847” dall’art. 1, comma 1, lett. h), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (6) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. d), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “nonchè dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Le parole “del comma 5” sono state sostituite alle precedenti “del comma 3” dall’art. 4, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 43 TUE – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    Art. 43 TUE – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    Art. 43 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente.

  • Art. 351 Codice Civile: Dispensa dall’ufficio tutelare

    Art. 351 Codice Civile: Dispensa dall’ufficio tutelare

    Art. 351 c.c. – Dispensa dall’ufficio tutelare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono dispensati dall’ufficio di tutore:

    1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;

    2) il Primo Ministro, Capo del Governo;

    3) i membri del Sacro Collegio;

    4) i Presidenti delle Assemblee legislative;

    5) i Ministri Segretari di Stato.

    Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

  • Articolo 246 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 246 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 246 CCII – Efficacia del decreto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.

    2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. 2 bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all’articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull’accertamento del credito o della causa di prelazione.

  • Articolo 279 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 279 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 279 CCII – Condizioni temporali di accesso

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

    2. […]

  • Articolo 306 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 306 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 306 CCII – Relazione del commissario

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

    2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione economicopatrimoniale e finanziaria dell’impresa e sull’andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui all’articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

  • Articolo 318 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 318 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 318 CCII – Sequestro preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

    2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

    3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all’autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonchè l’elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all’articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.