Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 Antiriciclaggio – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

    Art. 8 Antiriciclaggio – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

    Art. 8 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Nell’esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell’identità del segnalante; b) riceve dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all’individuazione di possibili correlazioni tra flussi mer- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 9 26 ceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni; c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all’utilità delle informazioni ricevute; d) può richiedere alla UIF l’analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto; f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all’elaborazione dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell’attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all’articolo 5, comma 7; g) può richiedere, ai sensi dell’articolo 371-bis del codice di procedura penale (2) alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all’esercizio delle proprie attribuzioni. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 8 (Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia). – 1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti indicati nell’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonché dei soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto. 2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto. 3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell’articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell’articolo 53, i controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. 4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette: a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l’assolvimento dei compiti di cui al comma 3; c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 10 all’articolo 14. 5. Per i controlli di competenza di cui all’articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).“. (2) Le parole “371-bis del codice di procedura penale” sono state sostituite alle precedenti “371-bis c.p.p.,“ dall’art. 1, comma 2, lett. f), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 59 Accertamento – Domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

    Art. 59 Accertamento – Domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

    Art. 59 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

    In vigore dal 1/1/1974

    L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente. Competente all’esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate (1) a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione o in altra regione (2). Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all’interessato ed ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato. Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell’ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all’esercizio della sola revoca è l’organo che ha emanato l’originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione o in altra regione. (3) Note: (1) Le parole “la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “l’Intendente di finanza o il Ministro per le finanze” dall’art. 4, comma 1, lett. a), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. (2) Le parole “regione o in altra regione” sono state sostituite alle precedenti “provincia o in altra provincia” dall’art. 4, comma 1, lett. a), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. (3) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122.

  • Art. 39 TUE – Annullamento del permesso di costruire da parte della regione

    Art. 39 TUE – Annullamento del permesso di costruire da parte della regione

    Art. 39 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Annullamento del permesso di costruire da parte della regione

    In vigore dal 30/06/2003

    1150, art. 27, come sostituito dall’art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) 1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione. 2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato. 3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1. 4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato. 5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 40-41 52 annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l’affissione nell’albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate. 5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01 (1), non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (2). (3) Note: (1) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. r), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. p), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16.

  • Articolo 379 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 379 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 379 CCII – Nomina degli organi di controllo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è su- perato alcuno dei predetti limiti.»

    2. All’articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.».

    3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

    4. All’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: «capi V, VI e VII».

  • Art. 4 D.Lgs. 346/1990 – Aliquote

    Art. 4 D.Lgs. 346/1990 – Aliquote

    Art. 4 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Aliquote

    Articolo abrogato. Riportato per documentazione storica.

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. Testo precedente: “Art. 4 (Aliquote). – 1. L’imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell’art. 59.“.

  • Art. 32 TUE – Determinazione delle variazioni essenziali

    Art. 32 TUE – Determinazione delle variazioni essenziali

    Art. 32 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Determinazione delle variazioni essenziali

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8) 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanisticoedilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico (1), nonchè su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. […] (2) Note: (1) Le parole “, ambientale e idrogeologico” sono state sostituite alle precedenti “ed ambientale” dall’art. 54, comma 1, lett. i), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (2) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. d-bis), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Testo precedente: “Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.“.

  • Art. 32 Antiriciclaggio – Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

    Art. 32 Antiriciclaggio – Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

    Art. 32 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonchè il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell’operatività o attività del cliente nonchè l’indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare: a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a); b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l’acquisizione conclusa entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; c) l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonchè il mantenimento della storicità dei medesimi. 3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purchè sia assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato al sistema di conservazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 32 (Requisiti obbligatori per i soggetti terzi) – 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per “terzi” gli enti o le persone enumerati nell’articolo 2 della direttiva o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti: a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e sono soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 18, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

  • Art. 46 TUE – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzion…

    Art. 46 TUE – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzion…

    Art. 46 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17

    In vigore dal 30/06/2003

    marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8) 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. 2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l’irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell’integrale pagamento della sanzione medesima. 3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. 4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 47-48 55 5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività (1) ai sensi dell’all’articolo 23, comma 01 (2), qualora nell’atto non siano indicati gli estremi della stessa. (3) Note: (1) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. u), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. s), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16.

  • Art. 49 TUE – Disposizioni fiscali

    Art. 49 TUE – Disposizioni fiscali

    Art. 49 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Disposizioni fiscali

    In vigore dal 30/06/2003

    1150, art. 41-ter) 1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24 (1), ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. (2) 3. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. Note: (1) Le parole “dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24” sono state sostituite alle precedenti “dalla richiesta del certificato di agibilità“ dall’art. 3, comma 1, lett. w), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 69 TUE – Accertamenti delle violazioni

    Art. 69 TUE – Accertamenti delle violazioni

    Art. 69 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Accertamenti delle violazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 11) 1. I funzionari e agenti comunali che accertino l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all’articolo 70.

  • Art. 49 Antiriciclaggio – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

    Art. 49 Antiriciclaggio – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

    Art. 49 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all’articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all’articolo 1210 del medesimo codice. 2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (2), la soglia è di 1.000 euro. 3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro. 3 bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (3), il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023 (4), il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito (6) alla cifra di 5.000 euro (5). (7) 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonchè di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le mo- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 49 77 dalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale. 12. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. 13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e). 14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP. 15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall’articolo 494 del codice di procedura civile. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore). – 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille. 1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di euro tremila. 2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 2 produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice. 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro [n.d.r. 1.000 euro ] devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro [n.d.r. 1.000 euro ] può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. […] 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale. 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro [n.d.r. 1.000 euro]. 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro [n.d.r. 1.000 euro ], esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. 14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. 15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c). 16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g). DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 50-51 78 17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile. 18. […] 19. […] 20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 898-899, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016; – l’art. 3, comma 1, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44 – l’art. 27, DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 12, comma 1, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276; – l’art. 2, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148; – l’art. 20, comma 2, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122; – l’art. 29, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256; – l’art. 32, comma 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (2) Le parole “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11” dall’art. 1, comma 384, lett. a), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. (3) Le parole “31 dicembre 2022” sono state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2021” dall’art. 3, comma 6-septies, DL 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.2.2022 n. 15. (4) Le parole “1° gennaio 2023” sono state sostituite alle precedenti “1° gennaio 2022” dall’art. 3, comma 6-septies, DL 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.2.2022 n. 15. (5) Le parole “5.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “1.000 euro” dall’art. 1, comma 384, lett. b), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. (6) Le parole “di cui al comma 1 è riferito” sono state sostituite alle precedenti “e la predetta soglia sono riferiti” dall’art. 5-quater, comma 1, DL 21.10.2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2021 n. 215. (7) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a), DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157.

  • Articolo 254 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 254 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 254 CCII – [Doveri degli amministratori e dei liquidatori]

    [Doveri degli amministratori e dei liquidatori]