Autore: Andrea Marton

  • Art. 26 Accertamento – Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale [n.d.r. dal 2027…

    Art. 26 Accertamento – Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale [n.d.r. dal 2027…

    Art. 26 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale [n.d.r. dal 2027 art. 48 del DLgs.

    In vigore dal 1/1/1974

    24.3.2025 n. 33] 1. I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. (1) (2) (3) 2. L’Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l’Ente poste italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul “Fondo di ammortamento dei titoli di Stato” di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43 [n.d.r. leggasi 432], e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. (3) 3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. […] (4) (2) (3) DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 26 3 bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (5). Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. (6) (3) 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 77 [65] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 87 [73] del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3- bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 87 [73] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87. (3) 5. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche su i proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale. […] (7) La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, e si applica a titolo di imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d’acconto, in ogni altro caso. (3) 5 bis. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (8)La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, (9) imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti (10). (11) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 2, comma 13, lett. a), n. 1), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L’aliquota della ritenuta è ridotta al DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 bis 27 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso è dovuta dall’emittente una somma pari al 20 per cento.“ In precedenza il terzo periodo era stato sostituito dall’art. 1, comma 84, lett. a), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge medesima, si applicava a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007. (2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si vedano: – l’art. 32, comma 9, DL 22.6.2012 n. 83, come da ultimo modificato dall’art. 12, comma 5, DL 23.12.2013 n. 145; – l’art. 29, comma 3, DL 29.12.2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2012 n. 14. (3) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui al presente articolo, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%. Prima dell’introduzione della disposizione sopracitata, la misura in vigore era il 20%, ai sensi dell’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Decorrenza dell’applicazione della nuova aliquota del 26%: – ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.7.2014 (principio generale); – agli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie maturati a decorrere dall’1.7.2014; – agli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e dei titoli assimilati di cui all’art. 2, comma 1, DLgs. n. 239/1996 maturati a decorrere dall’1.7.2014. (4) Periodi soppressi dall’art. 2, comma 13, lett. a), n. 2), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all’articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.“. (5) Le parole “ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.“ sono state sostituite alle precedenti “ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” dall’art. 4, comma 7, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (6) Comma sostituito dall’art. 2, comma 13, lett. a), n. 3), DL 13.8.2011 n. 138, come da ultimo modificato dall’art. 95, comma 1, lett. c), DL 24.1.2012 n. 1. Testo precedente: “I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti”. (7) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 13, lett. a), n. 4), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “L’aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.“. In precedenza il periodo era stato sostituito al precedente dall’art. 1, comma 84, lett. a) n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge medesima, si applicava a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007. (8) Periodo inserito dall’art. 17, comma 2, DL 14.2.2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49. (9) Le parole “enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,“ sono state inserite dall’art. 10, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (10) Le parole “investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti” sono state sostituite alle precedenti “organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” dall’art. 6, comma 1, DL 24.1.2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2015 n. 33. (11) Comma inserito dall’art. 22, comma 1, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

  • Art. 61 Accertamento – Ricorsi

    Art. 61 Accertamento – Ricorsi

    Art. 61 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ricorsi (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 2. La nullità dell’accertamento ai sensi del terzo comma dell’art. 42 e del terzo comma dell’art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. 3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all’art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo. 4. Il secondo e il terzo comma dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: “La nullità degli avvisi per l’omissione o l’insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze”. Note: (1) Si veda dal 2027 l’art. 65, DLgs. 14.11.2024 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2024 n. 279, S.O. n. 40.

  • Art. 31 Accertamento – Attribuzioni degli uffici delle imposte

    Art. 31 Accertamento – Attribuzioni degli uffici delle imposte

    Art. 31 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Attribuzioni degli uffici delle imposte

    In vigore dal 1/1/1974

    Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per le finalità di cui al primo comma, l’Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio. (1) La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale. (2) […] (3) […] (4) Note: (1) Comma inserito dall’art. 2, comma 5, lett. a), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Ai sensi del successivo art. 41, comma 2, la presente disposizione si applica con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. Testo precedente: “L’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.“. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. Testo precedente: “L’Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul reddito.“.

  • Art. 57 TUE – Edifici con strutture intelaiate

    Art. 57 TUE – Edifici con strutture intelaiate

    Art. 57 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Edifici con strutture intelaiate

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma) 1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da: a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso; b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso. 2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi. 3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all’articolo 83. 4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.

  • Art. 42 Accertamento – Avviso di accertamento

    Art. 42 Accertamento – Avviso di accertamento

    Art. 42 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Avviso di accertamento

    In vigore dal 1/1/1974

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione (1) a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. (2) L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma. (3) Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. (4) In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (5) Note: (1) Le parole “ai presupposti di fatto … e in relazione” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (3) Le parole “, la motivazione … periodo del secondo comma” sono state sostituite alle precedenti “e la motivazione di cui al presente articolo” dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (4) Sui veda il Provvedimento Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 51240. (5) Comma inserito dall’art. 25, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del comma 5 dell’art. 25, la disposizione entra in vigore l’1.1.2016, con riferimento DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 43 65 ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 23 Accertamento – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

    Art. 23 Accertamento – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

    Art. 23 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

    In vigore dal 1/1/1974

    [n.d.r. dal 2027 art. 33 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) (2) (3) 1. Gli enti e le società indicati nell’articolo 87 [73], comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 [55] del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore (4), nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 [51] dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. 1 bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 48 [51], concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. (5) 2. La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 48 [51] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 23 20 detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso (6). Le detrazioni di cui all’articolo 12 (7) del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara […] (8) di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni (9) e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. (10) L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni (11); b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 18 [21], dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 (12) del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all’articolo 17 [19] dello stesso testo unico; d-bis) […] (13) e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’articolo 48 [51], del citato testo unico, non compresi nell’articolo 16 [17], comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 (14) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 [165] dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. (15) In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell’ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all’estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d’imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 24 21 soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. […] (16) La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5. […] (17) Note: (1) Si vedano gli artt. 32, 37, e 39, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. (2) Si veda l’art. 1, comma 3, DL 1.6.2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.7.2023 n. 100. (3) Si veda l’art. 11, comma 4, DL 7.5.2025 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.7.2025 n. 101. (4) Le parole “il curatore fallimentare, il commissario liquidatore” sono state inserite dall’art. 37, comma 1, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (5) Comma inserito dall’art. 36, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276. (6) Le parole “ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso” sono state sostituite alle precedenti “, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso” dall’art. 1, comma 7, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (7) Le parole “all’articolo 12” sono state sostituite alle precedenti “agli articoli 12 e 13” dall’art. 7, comma 2, lett. e), n. 1.1), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 7, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244; – l’art. 1, comma 353, lett. a), n. 1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (8) La parola “annualmente” è stata soppressa dall’art. 7, comma 2, lett. e), n. 1.2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. In precedenza tale parola era stata inserita dall’art. 1, comma 221, lett. a), L. 24.12.2007, n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (9) Le parole “il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni” sono state inserite dall’art. 1, comma 221, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (10) Periodo inserito dall’art. 7, comma 2, lett. e), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. In precedenza tale periodo era stato soppresso dall’art. 1, comma 221, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (11) Periodo inserito dall’art. 7, comma 2, lett. e), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (12) Le parole “effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13” sono state sostituite alle precedenti “al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2” dall’art. 1, comma 7, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. In precedenza, le parole erano state inserite dall’art. 1, comma 353, lett. a), n. 1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (13) Lettera soppressa dall’art. 21, comma 6, DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200. Testo precedente: “sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 17-bis dello stesso testo unico;“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 10, comma 2, DLgs. 18.2.2000 n. 47, pubblicato in G.U. 9.3.2000 n. 57, S.O. n. 41. (14) Le parole “delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13” sono state sostituite alle precedenti “delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2” dall’art. 1, comma 7, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (15) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 353, lett. a), n. 2), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (16) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 353, lett. a), n. 3), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Testo precedente: “Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.“. (17) Comma abrogato dall’art. 21, comma 11, lett. a), L. 27.12.1997 n. 449, pubblicata in G.U. 30.12.1997 n. 302, S.O n. 255. Testo precedente: “Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’articolo 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.“.

  • Art. 65 TUE – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

    Art. 65 TUE – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

    Art. 65 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

    In vigore dal 30/06/2003

    Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento (1). (2) 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. (3) 4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all’atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia. (4) 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento (1), una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: (5) a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento (1), rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede alresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. (6) 8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 66-67 62 la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. 8 bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. (7) Note: (1) Le parole “o portale telematico di riferimento” sono state inserite dall’art. 18, comma 11-bis, lett. a), DL 24.2.2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.4.2023 n. 41. (2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.“ (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.“ (4) Comma sostituito dall’art. 18, comma 11-bis, lett. b), DL 24.2.2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.4.2023 n. 41. Testo precedente: “Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55; – comunicato 25.2.2002, pubblicato in G.U. 25.2.2012 n. 47. (5) Alinea sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:“. (6) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.“ (7) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55.

  • Art. 51 Antiriciclaggio – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze…

    Art. 51 Antiriciclaggio – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze…

    Art. 51 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 52 79 banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato. 3. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 35, non sussiste l’obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo). – 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato. 3. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 8, comma 7, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44; – l’art. 12, comma 11, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO

  • Articolo 313 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 313 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 313 CCII – Chiusura della liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 e liquida il compenso al commissario.

    2. Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all’articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

    3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 124.

    4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

  • Art. 4 Accertamento – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito…

    Art. 4 Accertamento – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito…

    Art. 4 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo. 2. […] (2) Note: (1) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O., circa l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi. (2) Comma abrogato dall’art. 19, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Testo precedente: “Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.“.

  • Art. 73 Accertamento – Ritenuta sui dividendi

    Art. 73 Accertamento – Ritenuta sui dividendi

    Art. 73 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui dividendi

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le disposizioni dell’art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. (1) 3. In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 42,-1,30382,1,00’>7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell’art. 54 del presente decreto. Note: (1) Con riferimento all’art. 10-ter, L. 29.12.1962 n. 1745, pubblicata in G.U. 7.1.1963 n. 5, relativo agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative, si tenga conto di quanto disposto dall’art. 20, DL 8.4.1974 n. 95, e dall’art. 29, DL 2.3.1989 n. 69.

  • Art. 57 Accertamento – [Sanzioni accessorie]

    Art. 57 Accertamento – [Sanzioni accessorie]

    Art. 57 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Sanzioni accessorie]

    In vigore dal 1/1/1974

    […] (1) […] (1) […] (1) […] (2) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DL 10.7.1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.1982 n. 516. (2) Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “L’applicazione della pena pecuniaria stabilita nell’art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l’esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.“. TITOLO VI – Disposizioni varie