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Preavviso e licenziamento nel CCNL Pesca Marittima
La fine del rapporto a bordo unisce le regole generali sui licenziamenti alle tutele speciali del lavoro marittimo: lo sbarco, il preavviso per qualifica e l’obbligo dell’armatore di riportare a casa il marittimo.
Il licenziamento del marittimo segue le regole generali (giusta causa, giustificato motivo, divieto di recessi discriminatori) integrate dal Codice della navigazione. Il preavviso è graduato per qualifica e anzianità; in mancanza spetta l’indennità sostitutiva. Se il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, l’armatore deve provvedere al rientro del marittimo. Termini e importi vanno verificati sul CCNL.
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Due livelli di regole
La cessazione del rapporto del marittimo si muove su due piani. Da un lato valgono le regole generali sul licenziamento del lavoro subordinato: il recesso del datore deve essere sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo, sono vietati i licenziamenti discriminatori e ritorsivi, e il lavoratore può impugnare il provvedimento. Dall’altro, il rapporto del marittimo è disciplinato dal Codice della navigazione, che aggiunge regole speciali legate alla vita di bordo: lo sbarco, il rientro al porto di imbarco, la risoluzione del rapporto in determinate situazioni.
Il preavviso
Salvo il caso di giusta causa, il licenziamento richiede un periodo di preavviso, di norma graduato in base alla qualifica di bordo e all’anzianità di servizio: le qualifiche di maggiore responsabilità hanno tendenzialmente un preavviso più lungo. Se il datore non fa lavorare il preavviso, deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. I termini esatti sono fissati dal CCNL e vanno verificati sul testo.
| Profilo | Criterio | Durata del preavviso |
|---|---|---|
| Mozzo / marinaio | Qualifiche di coperta | Più breve |
| Motorista / capo pesca | Responsabilità tecnica o di cattura | Intermedia |
| Comandante | Direzione della spedizione | Più estesa |
Nota: la tabella illustra il criterio di graduazione, non i giorni esatti. La durata del preavviso per ciascuna qualifica e anzianità è quella del CCNL e va verificata sul testo del contratto.
Sbarco e rientro del marittimo
Una tutela tipica del lavoro marittimo riguarda lo sbarco. Quando il rapporto cessa o si risolve in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è obbligato a provvedere al rientro del marittimo, che avviene con il ritorno al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una garanzia prevista dal Codice della navigazione, pensata per non lasciare il lavoratore lontano da casa al termine del rapporto.
Giusta causa e sicurezza a bordo
In presenza di una giusta causa — un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto — il licenziamento può avvenire senza preavviso. A bordo assumono particolare gravità i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della navigazione e dell’equipaggio (ad esempio il rifiuto di eseguire ordini essenziali alla sicurezza, l’abbandono del posto, l’ubriachezza in servizio). Anche il licenziamento per giusta causa deve però rispettare le garanzie procedurali, in particolare la contestazione dell’addebito e il diritto di difesa.
Impugnazione del licenziamento
Il marittimo che ritiene illegittimo il licenziamento può impugnarlo nei termini e con le modalità di legge. Sono nulli i licenziamenti discriminatori o ritorsivi. Data l’esistenza di termini di decadenza, è importante attivarsi tempestivamente, rivolgendosi a un consulente del lavoro o al sindacato di categoria.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso serve per licenziare un marittimo della pesca?
Il licenziamento del marittimo segue regole speciali?
Cosa succede se vengo sbarcato lontano dal porto di imbarco?
Il licenziamento per giusta causa esiste anche a bordo?
Il licenziamento può essere impugnato?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il recesso e lo sbarco del marittimo sono disciplinati anche dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro nella pesca marittima ha una dimensione che nessun altro settore conosce davvero: si svolge a bordo, lontano dalla terraferma, sotto l'autorita del comandante e dentro tempi scanditi dalle campagne di pesca. Questa peculiarita si riflette anche sulla disciplina del recesso, dove alle regole generali del codice civile - artt. 2118 e 2119 c.c. - si affiancano le norme proprie del codice della navigazione sull'arruolamento e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del marittimo.
Le forme del recesso
Come in ogni rapporto a tempo indeterminato, il datore puo recedere con preavviso per giustificato motivo o, senza preavviso, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. Il lavoratore, a sua volta, puo dimettersi con preavviso o, in presenza di giusta causa, immediatamente. La cornice e quella comune, ma l'ambiente di bordo ne condiziona l'applicazione concreta.
Il preavviso del marittimo
La durata del preavviso dipende dalla qualifica e dall'anzianita di servizio del marittimo, secondo le tabelle del CCNL vigente. Chi recede senza rispettarlo deve l'indennita sostitutiva. La particolarita sta nella decorrenza: il preavviso difficilmente puo iniziare mentre l'imbarcazione e in mare aperto, sicche la sua collocazione tiene conto del rientro in porto e dei tempi della campagna di pesca.
La giusta causa a bordo
In mare il concetto di giusta causa si arricchisce di contenuti propri della disciplina di bordo: l'insubordinazione verso il comandante, l'abbandono del posto durante la navigazione, condotte che mettono a rischio la sicurezza dell'imbarcazione e dell'equipaggio possono integrare giusta causa di licenziamento immediato. La ragione e evidente: a bordo, l'inaffidabilita di un membro dell'equipaggio non e solo un problema disciplinare, ma un pericolo per tutti.
Il giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo puo derivare da ragioni inerenti all'attivita - ad esempio il disarmo dell'imbarcazione o la riduzione della flotta - mentre quello soggettivo presuppone un inadempimento meno grave della giusta causa. In entrambi i casi e dovuto il preavviso o la relativa indennita.
Tutele connesse
Il recesso si intreccia con le tutele per malattia e infortunio del marittimo, particolarmente delicate in un lavoro ad alto rischio, e con gli obblighi di sicurezza che gravano sull'armatore. La cessazione del rapporto non puo essere usata per aggirare le protezioni che la legge riconosce al lavoratore infortunato o malato.
Domande frequenti
Quanto preavviso deve dare il marittimo che si dimette?
La durata del preavviso dipende dalla qualifica e dall'anzianita di servizio, secondo le tabelle del CCNL vigente. Chi non lo rispetta deve l'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
Quando puo iniziare il preavviso se l'imbarcazione e in mare?
Per la natura del lavoro a bordo, la collocazione e la decorrenza del preavviso tengono conto del rientro in porto e dei tempi della campagna di pesca, secondo quanto previsto dal contratto e dalle norme sull'arruolamento.
Cosa costituisce giusta causa di licenziamento a bordo?
A bordo la giusta causa puo comprendere insubordinazione verso il comandante, abbandono del posto durante la navigazione e condotte che mettono a rischio la sicurezza dell'imbarcazione e dell'equipaggio, oltre alle ipotesi generali dell'art. 2119 c.c.
Il licenziamento per disarmo dell'imbarcazione e legittimo?
Il disarmo o la riduzione della flotta possono integrare un giustificato motivo oggettivo, legato a ragioni inerenti all'attivita d'impresa. In tal caso e dovuto il preavviso o la relativa indennita sostitutiva.
Posso essere licenziato mentre sono infortunato?
Le tutele per malattia e infortunio del marittimo limitano il potere di recesso. Il licenziamento non puo essere usato per aggirare le protezioni che la legge riconosce al lavoratore infortunato o malato durante il periodo protetto.