Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pesca

Preavviso e licenziamento nel CCNL Pesca Marittima

La fine del rapporto a bordo unisce le regole generali sui licenziamenti alle tutele speciali del lavoro marittimo: lo sbarco, il preavviso per qualifica e l’obbligo dell’armatore di riportare a casa il marittimo.

In sintesi

Il licenziamento del marittimo segue le regole generali (giusta causa, giustificato motivo, divieto di recessi discriminatori) integrate dal Codice della navigazione. Il preavviso è graduato per qualifica e anzianità; in mancanza spetta l’indennità sostitutiva. Se il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, l’armatore deve provvedere al rientro del marittimo. Termini e importi vanno verificati sul CCNL.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
Riferimento di legge
Codice della navigazione (rapporto di arruolamento e sbarco); disciplina generale dei licenziamenti
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Due livelli di regole

La cessazione del rapporto del marittimo si muove su due piani. Da un lato valgono le regole generali sul licenziamento del lavoro subordinato: il recesso del datore deve essere sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo, sono vietati i licenziamenti discriminatori e ritorsivi, e il lavoratore può impugnare il provvedimento. Dall’altro, il rapporto del marittimo è disciplinato dal Codice della navigazione, che aggiunge regole speciali legate alla vita di bordo: lo sbarco, il rientro al porto di imbarco, la risoluzione del rapporto in determinate situazioni.

Il preavviso

Salvo il caso di giusta causa, il licenziamento richiede un periodo di preavviso, di norma graduato in base alla qualifica di bordo e all’anzianità di servizio: le qualifiche di maggiore responsabilità hanno tendenzialmente un preavviso più lungo. Se il datore non fa lavorare il preavviso, deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. I termini esatti sono fissati dal CCNL e vanno verificati sul testo.

Struttura del preavviso (criterio indicativo)
Profilo Criterio Durata del preavviso
Mozzo / marinaio Qualifiche di coperta Più breve
Motorista / capo pesca Responsabilità tecnica o di cattura Intermedia
Comandante Direzione della spedizione Più estesa

Nota: la tabella illustra il criterio di graduazione, non i giorni esatti. La durata del preavviso per ciascuna qualifica e anzianità è quella del CCNL e va verificata sul testo del contratto.

Sbarco e rientro del marittimo

Una tutela tipica del lavoro marittimo riguarda lo sbarco. Quando il rapporto cessa o si risolve in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è obbligato a provvedere al rientro del marittimo, che avviene con il ritorno al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una garanzia prevista dal Codice della navigazione, pensata per non lasciare il lavoratore lontano da casa al termine del rapporto.

Giusta causa e sicurezza a bordo

In presenza di una giusta causa — un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto — il licenziamento può avvenire senza preavviso. A bordo assumono particolare gravità i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della navigazione e dell’equipaggio (ad esempio il rifiuto di eseguire ordini essenziali alla sicurezza, l’abbandono del posto, l’ubriachezza in servizio). Anche il licenziamento per giusta causa deve però rispettare le garanzie procedurali, in particolare la contestazione dell’addebito e il diritto di difesa.

Impugnazione del licenziamento

Il marittimo che ritiene illegittimo il licenziamento può impugnarlo nei termini e con le modalità di legge. Sono nulli i licenziamenti discriminatori o ritorsivi. Data l’esistenza di termini di decadenza, è importante attivarsi tempestivamente, rivolgendosi a un consulente del lavoro o al sindacato di categoria.

Casi pratici

Tizio — Licenziamento con indennità di preavviso
Tizio, marinaio, viene licenziato per giustificato motivo. Il datore non gli fa lavorare il preavviso e gli corrisponde l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso previsto dal CCNL per la sua qualifica e anzianità.
Caio — Cessazione lontano dal porto di imbarco
Caio, imbarcato per una campagna, vede cessare il rapporto in un porto diverso da quello di imbarco. L’armatore è tenuto a provvedere al suo rientro al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta di Caio, secondo il Codice della navigazione.
Sempronio — Licenziamento per giusta causa per condotta pericolosa
Sempronio rifiuta ripetutamente di eseguire ordini essenziali alla sicurezza durante una manovra critica. Il comportamento, mettendo a rischio l’equipaggio, può integrare una giusta causa di licenziamento senza preavviso; il datore deve comunque contestare l’addebito e consentire la difesa.

Domande frequenti

Quanto preavviso serve per licenziare un marittimo della pesca?
Salvo giusta causa, il preavviso è dovuto secondo i termini del CCNL, di regola graduati per qualifica e anzianità. In mancanza di preavviso lavorato spetta l’indennità sostitutiva. I termini precisi vanno verificati sul testo del contratto.
Il licenziamento del marittimo segue regole speciali?
Sì. Oltre alle regole generali (giusta causa, giustificato motivo, divieto di recessi discriminatori), il rapporto è regolato dal Codice della navigazione, con particolarità come lo sbarco e l’obbligo dell’armatore di provvedere al rientro del marittimo.
Cosa succede se vengo sbarcato lontano dal porto di imbarco?
Quando il rapporto cessa in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore deve provvedere al rientro del marittimo, al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una tutela del Codice della navigazione.
Il licenziamento per giusta causa esiste anche a bordo?
Sì. In presenza di un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, il licenziamento può avvenire senza preavviso. A bordo rilevano in particolare i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza. Restano da rispettare le garanzie procedurali.
Il licenziamento può essere impugnato?
Sì, nei termini e con le modalità di legge. Sono nulli i licenziamenti discriminatori o ritorsivi. È consigliabile rivolgersi tempestivamente a un consulente del lavoro o al sindacato per valutare l’impugnazione e i termini.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il recesso e lo sbarco del marittimo sono disciplinati anche dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Pesca il recesso si inquadra negli artt. 2118 e 2119 c.c. e, per l'arruolamento, nelle norme del codice della navigazione.
  • Il preavviso varia per qualifica e anzianita del marittimo secondo le tabelle del CCNL vigente; la mancanza obbliga all'indennita sostitutiva.
  • Il licenziamento richiede giustificato motivo o giusta causa; la giusta causa, in mare, copre anche gravi violazioni della disciplina di bordo.
  • La specificita dell'imbarco incide su decorrenza e collocazione del preavviso, legati ai tempi della campagna di pesca.
  • Restano fermi gli obblighi di sicurezza e le tutele per malattia e infortunio del marittimo.
Indice dei contenuti

Il lavoro nella pesca marittima ha una dimensione che nessun altro settore conosce davvero: si svolge a bordo, lontano dalla terraferma, sotto l'autorita del comandante e dentro tempi scanditi dalle campagne di pesca. Questa peculiarita si riflette anche sulla disciplina del recesso, dove alle regole generali del codice civile - artt. 2118 e 2119 c.c. - si affiancano le norme proprie del codice della navigazione sull'arruolamento e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del marittimo.

Le forme del recesso

Come in ogni rapporto a tempo indeterminato, il datore puo recedere con preavviso per giustificato motivo o, senza preavviso, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. Il lavoratore, a sua volta, puo dimettersi con preavviso o, in presenza di giusta causa, immediatamente. La cornice e quella comune, ma l'ambiente di bordo ne condiziona l'applicazione concreta.

Il preavviso del marittimo

La durata del preavviso dipende dalla qualifica e dall'anzianita di servizio del marittimo, secondo le tabelle del CCNL vigente. Chi recede senza rispettarlo deve l'indennita sostitutiva. La particolarita sta nella decorrenza: il preavviso difficilmente puo iniziare mentre l'imbarcazione e in mare aperto, sicche la sua collocazione tiene conto del rientro in porto e dei tempi della campagna di pesca.

La giusta causa a bordo

In mare il concetto di giusta causa si arricchisce di contenuti propri della disciplina di bordo: l'insubordinazione verso il comandante, l'abbandono del posto durante la navigazione, condotte che mettono a rischio la sicurezza dell'imbarcazione e dell'equipaggio possono integrare giusta causa di licenziamento immediato. La ragione e evidente: a bordo, l'inaffidabilita di un membro dell'equipaggio non e solo un problema disciplinare, ma un pericolo per tutti.

Il giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo puo derivare da ragioni inerenti all'attivita - ad esempio il disarmo dell'imbarcazione o la riduzione della flotta - mentre quello soggettivo presuppone un inadempimento meno grave della giusta causa. In entrambi i casi e dovuto il preavviso o la relativa indennita.

Tutele connesse

Il recesso si intreccia con le tutele per malattia e infortunio del marittimo, particolarmente delicate in un lavoro ad alto rischio, e con gli obblighi di sicurezza che gravano sull'armatore. La cessazione del rapporto non puo essere usata per aggirare le protezioni che la legge riconosce al lavoratore infortunato o malato.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare il marittimo che si dimette?

La durata del preavviso dipende dalla qualifica e dall'anzianita di servizio, secondo le tabelle del CCNL vigente. Chi non lo rispetta deve l'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

Quando puo iniziare il preavviso se l'imbarcazione e in mare?

Per la natura del lavoro a bordo, la collocazione e la decorrenza del preavviso tengono conto del rientro in porto e dei tempi della campagna di pesca, secondo quanto previsto dal contratto e dalle norme sull'arruolamento.

Cosa costituisce giusta causa di licenziamento a bordo?

A bordo la giusta causa puo comprendere insubordinazione verso il comandante, abbandono del posto durante la navigazione e condotte che mettono a rischio la sicurezza dell'imbarcazione e dell'equipaggio, oltre alle ipotesi generali dell'art. 2119 c.c.

Il licenziamento per disarmo dell'imbarcazione e legittimo?

Il disarmo o la riduzione della flotta possono integrare un giustificato motivo oggettivo, legato a ragioni inerenti all'attivita d'impresa. In tal caso e dovuto il preavviso o la relativa indennita sostitutiva.

Posso essere licenziato mentre sono infortunato?

Le tutele per malattia e infortunio del marittimo limitano il potere di recesso. Il licenziamento non puo essere usato per aggirare le protezioni che la legge riconosce al lavoratore infortunato o malato durante il periodo protetto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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