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Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative Agricole
Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.
L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto
Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.
Il regime fiscale
L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).
La differenza con il buono pasto
È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.
Un diritto contrattuale
Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Nel lavoro agricolo cooperativo l'organizzazione della pausa pasto e tutt'altro che secondaria: l'attivita si svolge spesso sui fondi, a distanza dai centri abitati, con orari condizionati dalla stagionalita e dalle lavorazioni. Mensa, buoni pasto e indennita sostitutiva sono gli strumenti con cui il CCNL e le scelte aziendali rispondono a questa esigenza, ciascuno con un proprio regime anche fiscale.
Natura contrattuale del beneficio
Non esiste un obbligo generale di legge che imponga al datore di fornire mensa o buoni pasto: si tratta di istituti rimessi alla contrattazione collettiva e alle scelte aziendali. Il CCNL delle cooperative agricole puo prevedere il servizio, l'erogazione di buoni o un'indennita sostitutiva, definendone presupposti e modalita. La spettanza concreta va quindi letta nel contratto applicato.
Buoni pasto e soglie fiscali
Quando il beneficio assume la forma del buono pasto, rileva l'art. 51 TUIR, che fissa le soglie di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente: 4 euro al giorno per i buoni in formato cartaceo e 8 euro al giorno per quelli in formato elettronico. La parte eccedente tali soglie concorre alla formazione del reddito imponibile. Sono soglie di legge certe, da non confondere con il valore facciale del buono, che e fissato dall'azienda o dal contratto.
Mensa aziendale e prestazioni di vitto
La somministrazione di vitto da parte del datore, anche tramite mensa aziendale o convenzionata, gode di un regime fiscale agevolato: il valore non concorre al reddito secondo le regole dell'art. 51 TUIR. E una modalita coerente con contesti in cui esiste una struttura di ristorazione stabile.
Indennita sostitutiva di mensa
Dove non e possibile fornire mensa o buoni, puo essere prevista un'indennita sostitutiva. L'art. 51 TUIR riconosce una soglia di esenzione di 5,29 euro al giorno per le indennita sostitutive del servizio di mensa corrisposte agli addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unita produttive ubicate in zone prive di servizi di ristorazione, in favore dei lavoratori a tempo pieno. Oltre la soglia, l'eccedenza e imponibile.
Specificita del lavoro agricolo
La dislocazione sui fondi e la stagionalita rendono frequente proprio l'ipotesi dell'indennita o di soluzioni flessibili, perche non sempre e disponibile una mensa o un esercizio convenzionato in prossimita del luogo di lavoro. Le modalita concrete, comprese eventuali condizioni legate ai turni o alla durata della prestazione, sono definite dal CCNL e dalla prassi aziendale.
Cosa verificare
In pratica occorre distinguere il valore facciale del beneficio, fissato dal contratto o dall'azienda, dalle soglie fiscali di legge che ne determinano l'esenzione. Per spettanza, importi e condizioni si rinvia alle tabelle del CCNL cooperative agricole vigente e alle circolari dell'Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali aggiornati.
Domande frequenti
La cooperativa agricola e obbligata a fornire buoni pasto o mensa?
No. Non esiste un obbligo generale di legge: mensa, buoni pasto e indennita sostitutiva sono istituti rimessi al CCNL e alle scelte aziendali. La spettanza concreta va verificata nel contratto applicato.
Quale parte del buono pasto e esente da tasse?
Secondo l'art. 51 TUIR non concorre al reddito fino a 4 euro al giorno per i buoni cartacei e 8 euro al giorno per quelli elettronici. La parte eccedente e imponibile. Il valore facciale del buono e invece deciso da contratto o azienda.
Come funziona l'indennita sostitutiva di mensa?
E un'erogazione in denaro in alternativa a mensa o buoni. L'art. 51 TUIR prevede una soglia di esenzione di 5,29 euro al giorno per gli addetti a strutture temporanee o in zone prive di ristorazione, per lavoratori a tempo pieno; l'eccedenza e imponibile.
La mensa aziendale e tassata?
La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzionata gode di regime agevolato: il valore non concorre al reddito secondo l'art. 51 TUIR. E una modalita adatta a chi dispone di una struttura di ristorazione stabile.
Perche nell'agricoltura si usa spesso l'indennita sostitutiva?
Perche il lavoro sui fondi e la stagionalita rendono frequente l'assenza di una mensa o di esercizi convenzionati vicini. Le modalita concrete sono definite dal CCNL cooperative agricole e dalla prassi aziendale.