Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Agricole

Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative Agricole

Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

In sintesi

L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

Il regime fiscale

L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

La differenza con il buono pasto

È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

Un diritto contrattuale

Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
Caia — buono pasto al posto dell’indennità
Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il servizio mensa, i buoni pasto e l'indennita sostitutiva nelle cooperative agricole sono istituti del CCNL, non obblighi generali di legge.
  • La disciplina fiscale segue l'art. 51 TUIR: soglie di non concorrenza al reddito di 4 euro/giorno per i buoni cartacei e 8 euro/giorno per quelli elettronici; 5,29 euro/giorno per le indennita sostitutive di mensa di cantiere o per addetti a strutture lavorative continuative a tempo pieno.
  • La mensa aziendale e il vitto non concorrono al reddito secondo le regole fiscali, mentre l'eventuale indennita in denaro segue regole proprie.
  • Spettanza, importi e condizioni concrete sono fissati dal contratto applicato e vanno verificati nelle tabelle vigenti.
  • Nel lavoro agricolo, stagionalita e dislocazione sui fondi incidono sulle modalita di erogazione del beneficio.
Indice dei contenuti

Nel lavoro agricolo cooperativo l'organizzazione della pausa pasto e tutt'altro che secondaria: l'attivita si svolge spesso sui fondi, a distanza dai centri abitati, con orari condizionati dalla stagionalita e dalle lavorazioni. Mensa, buoni pasto e indennita sostitutiva sono gli strumenti con cui il CCNL e le scelte aziendali rispondono a questa esigenza, ciascuno con un proprio regime anche fiscale.

Natura contrattuale del beneficio

Non esiste un obbligo generale di legge che imponga al datore di fornire mensa o buoni pasto: si tratta di istituti rimessi alla contrattazione collettiva e alle scelte aziendali. Il CCNL delle cooperative agricole puo prevedere il servizio, l'erogazione di buoni o un'indennita sostitutiva, definendone presupposti e modalita. La spettanza concreta va quindi letta nel contratto applicato.

Buoni pasto e soglie fiscali

Quando il beneficio assume la forma del buono pasto, rileva l'art. 51 TUIR, che fissa le soglie di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente: 4 euro al giorno per i buoni in formato cartaceo e 8 euro al giorno per quelli in formato elettronico. La parte eccedente tali soglie concorre alla formazione del reddito imponibile. Sono soglie di legge certe, da non confondere con il valore facciale del buono, che e fissato dall'azienda o dal contratto.

Mensa aziendale e prestazioni di vitto

La somministrazione di vitto da parte del datore, anche tramite mensa aziendale o convenzionata, gode di un regime fiscale agevolato: il valore non concorre al reddito secondo le regole dell'art. 51 TUIR. E una modalita coerente con contesti in cui esiste una struttura di ristorazione stabile.

Indennita sostitutiva di mensa

Dove non e possibile fornire mensa o buoni, puo essere prevista un'indennita sostitutiva. L'art. 51 TUIR riconosce una soglia di esenzione di 5,29 euro al giorno per le indennita sostitutive del servizio di mensa corrisposte agli addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unita produttive ubicate in zone prive di servizi di ristorazione, in favore dei lavoratori a tempo pieno. Oltre la soglia, l'eccedenza e imponibile.

Specificita del lavoro agricolo

La dislocazione sui fondi e la stagionalita rendono frequente proprio l'ipotesi dell'indennita o di soluzioni flessibili, perche non sempre e disponibile una mensa o un esercizio convenzionato in prossimita del luogo di lavoro. Le modalita concrete, comprese eventuali condizioni legate ai turni o alla durata della prestazione, sono definite dal CCNL e dalla prassi aziendale.

Cosa verificare

In pratica occorre distinguere il valore facciale del beneficio, fissato dal contratto o dall'azienda, dalle soglie fiscali di legge che ne determinano l'esenzione. Per spettanza, importi e condizioni si rinvia alle tabelle del CCNL cooperative agricole vigente e alle circolari dell'Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali aggiornati.

Domande frequenti

La cooperativa agricola e obbligata a fornire buoni pasto o mensa?

No. Non esiste un obbligo generale di legge: mensa, buoni pasto e indennita sostitutiva sono istituti rimessi al CCNL e alle scelte aziendali. La spettanza concreta va verificata nel contratto applicato.

Quale parte del buono pasto e esente da tasse?

Secondo l'art. 51 TUIR non concorre al reddito fino a 4 euro al giorno per i buoni cartacei e 8 euro al giorno per quelli elettronici. La parte eccedente e imponibile. Il valore facciale del buono e invece deciso da contratto o azienda.

Come funziona l'indennita sostitutiva di mensa?

E un'erogazione in denaro in alternativa a mensa o buoni. L'art. 51 TUIR prevede una soglia di esenzione di 5,29 euro al giorno per gli addetti a strutture temporanee o in zone prive di ristorazione, per lavoratori a tempo pieno; l'eccedenza e imponibile.

La mensa aziendale e tassata?

La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzionata gode di regime agevolato: il valore non concorre al reddito secondo l'art. 51 TUIR. E una modalita adatta a chi dispone di una struttura di ristorazione stabile.

Perche nell'agricoltura si usa spesso l'indennita sostitutiva?

Perche il lavoro sui fondi e la stagionalita rendono frequente l'assenza di una mensa o di esercizi convenzionati vicini. Le modalita concrete sono definite dal CCNL cooperative agricole e dalla prassi aziendale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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