Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative Agricole

CCNL Cooperative Agricole: tabelle retributive e minimi salariali

La retribuzione dei lavoratori delle cooperative agricole è strutturata su livelli di inquadramento che differenziano operai e impiegati. I minimi tabellari sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e aggiornati a ogni rinnovo: questa guida ne illustra la logica, le componenti e le regole inderogabili di legge.

In sintesi

Il CCNL cooperative e consorzi agricoli — rinnovato il 19 luglio 2024 da Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e AGCI-Agrital con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 — prevede un aumento a regime di 170 euro al 5° livello, in quattro tranche: +95 euro da aprile 2024, +25 da maggio 2025, +25 da maggio 2026 e +25 da febbraio 2027. Gli importi per livello sono nella tabella qui sotto: dal 1° maggio 2026 il minimo mensile conglobato va da 1.261,82 euro (Area Np) a 2.269,24 euro (1° livello).

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  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
Fonte
testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

Il rinnovo 2024-2027: aumenti e decorrenze

L’accordo del 19 luglio 2024 copre i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli per il quadriennio 2024-2027. L’aumento di 170 € al 5° livello (riparametrato sugli altri) segue questo calendario: +95 € dal 1° aprile 2024, +25 € dal 1° maggio 2025, +25 € dal 1° maggio 2026 (tranche appena scattata) e +25 € dal 1° febbraio 2027.

Fonte: accordo di rinnovo 19/7/2024 (circolari Confcooperative e comunicati Fai-Flai-Uila). Dati verificati l’8 luglio 2026.

Minimi retributivi nazionali conglobati mensili (euro) — accordo di rinnovo 19 luglio 2024
Livello Parametro Al 31/12/2023 Dal 1/4/2024 Dal 1/5/2025 Dal 1/5/2026 Dal 1/2/2027 Aumento totale
1 151,70 2.071,08 2.200,92 2.235,08 2.269,24 2.303,40 232,32
2 136,38 1.861,91 1.978,64 2.009,35 2.040,06 2.070,77 208,86
3 125,53 1.713,81 1.821,25 1.849,52 1.877,79 1.906,06 192,25
4 116,72 1.593,54 1.693,44 1.719,73 1.746,02 1.772,31 178,77
5 111,00 1.515,38 1.610,38 1.635,38 1.660,38 1.685,38 170,00
6 107,78 1.471,50 1.563,74 1.588,01 1.612,28 1.636,55 165,05
7 100,00 1.365,26 1.450,84 1.473,36 1.495,88 1.518,40 153,14
Area Np 84,35 1.151,63 1.223,82 1.242,82 1.261,82 1.280,82 129,19

Fonte: tabella allegata all'accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (la colonna in grassetto è quella in vigore dal 1° maggio 2026). Gli arretrati dal 1° aprile 2024 sono stati pagati con la prima retribuzione utile dopo la firma, comprensivi di ogni incidenza diretta o indiretta tranne che su tredicesima, quattordicesima e TFR. I quadri non sono nella tabella dei minimi.

Come si usa: per l'operaio a tempo indeterminato la paga giornaliera si ottiene dividendo il minimo mensile per 26 e quella oraria dividendolo per 169 (art. 60). Esempio al 5° livello dal 1° maggio 2026: 1.660,38 ÷ 26 = 63,86 euro al giorno; 1.660,38 ÷ 169 = 9,82 euro all'ora.

La struttura della retribuzione: paga base e voci accessorie

La retribuzione prevista dal CCNL Cooperative Agricole non si esaurisce nel solo minimo tabellare. La busta paga di un lavoratore del settore è composta da più voci che il contratto distingue e disciplina separatamente.

Le principali componenti sono:

  • Minimo contrattuale conglobato: dal 1° luglio 1998 sostituisce paga base, indennità di contingenza ed EDR (art. 60). È la quota fissa stabilita dal contratto per ciascun livello, mensile, giornaliera o oraria, ed è il nucleo irriducibile della retribuzione.
  • Salario integrativo: fissato dal contratto di secondo livello (territoriale o aziendale); si somma al minimo nazionale. Contingenza ed EDR non compaiono più come voci separate, perché sono confluite nel minimo conglobato.
  • Scatti di anzianità: aumenti periodici maturati al compimento di ogni biennio o triennio di servizio continuativo, in misura e numero definiti dal contratto per ciascun livello e categoria.
  • Tredicesima mensilità: corrisposta di norma a dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto maturata proporzionalmente all’anno lavorato.
  • Quattordicesima mensilità: prevista da alcune tornate contrattuali per specifiche categorie (tipicamente gli operai); se spettante, è erogata in prossimità del periodo estivo.

Il minimo contrattuale conglobato, con il salario integrativo, costituisce il riferimento per il calcolo di istituti come lo straordinario, le ferie non godute, il TFR e le indennità di malattia a carico del datore. Verificare la definizione di «retribuzione globale di fatto» nel testo contrattuale vigente.

Distinzione tra operai e impiegati

Il CCNL Cooperative Agricole si applica a due macro-categorie con sistemi di inquadramento distinti, che si riflettono anche nelle tabelle retributive.

Operai

Gli operai delle cooperative agricole sono tradizionalmente retribuiti su base oraria o giornaliera. La tabella retributiva per gli operai prevede livelli che vanno dalle mansioni più elementari (raccolta, carico e scarico) fino alle qualifiche specializzate (conduttori di macchine agricole complesse, addetti a lavorazioni tecniche specifiche). La retribuzione minima per ora o giornata lavorativa è stabilita dalla contrattazione nazionale e varia a seconda del livello di inquadramento.

Impiegati

Gli impiegati delle cooperative agricole sono retribuiti su base mensile. I livelli di inquadramento vanno dall’impiegato d’ordine fino al quadro, con tabelle retributive differenziate che riflettono la complessità delle mansioni e il grado di autonomia richiesto. Il sistema degli scatti di anzianità per gli impiegati segue criteri propri, distinti da quelli degli operai.

Minimi tabellari: come leggerli e aggiornarli

I minimi tabellari sono pubblicati nell’allegato retributivo del CCNL (Tabella, All. n. 1) e riportati nella tabella di questa pagina. Ogni rinnovo contrattuale aggiorna questi valori, solitamente con decorrenza retroattiva dalla scadenza del contratto precedente. Questo genera talvolta la corresponsione di arretrati ai lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale.

Per verificare i minimi vigenti in un dato momento occorre:

  1. Identificare il livello di inquadramento del lavoratore (vedi la guida su livelli e qualifiche).
  2. Individuare nella tabella qui sopra la colonna con la decorrenza in vigore (oggi quella dal 1° maggio 2026).
  3. Verificare se siano previste decorrenze scaglionate (aumenti in più tranche).
  4. Aggiungere al minimo conglobato il salario integrativo e gli scatti di anzianità per ottenere la retribuzione globale contrattuale.

Le tabelle sono disponibili anche presso le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e delle associazioni datoriali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

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Scatti di anzianità: maturazione e importo

Gli scatti di anzianità remunerano la fedeltà aziendale e la progressiva acquisizione di esperienza. Il contratto stabilisce:

  • la cadenza degli scatti (di norma ogni due o tre anni di anzianità maturata nella stessa cooperativa);
  • il numero massimo di scatti spettanti per ciascun livello e categoria;
  • il valore unitario di ciascuno scatto, espresso in cifra assoluta o in percentuale del minimo tabellare.

L’anzianità utile per gli scatti decorre dalla data di assunzione e si cumula anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità e ferie. Il trasferimento del lavoratore a una mansione di livello inferiore (demansionamento) non fa perdere gli scatti già maturati.

Tredicesima e quattordicesima mensilità

La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato per tutti i lavoratori delle cooperative agricole, operai e impiegati. Matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno solare: chi inizia o cessa il rapporto a anno in corso percepisce i ratei corrispondenti al periodo prestato.

La quattordicesima mensilità, dove prevista dal contratto, è corrisposta solitamente entro il mese di giugno o luglio. È anch’essa maturata proporzionalmente. In caso di risoluzione del rapporto prima dell’erogazione, il lavoratore ha diritto al rateo maturato.

In caso di assenza per malattia, i ratei di tredicesima e quattordicesima continuano a maturare normalmente per la parte di retribuzione a carico del datore (integrazione contrattuale), mentre la quota coperta dall’INPS non incide sulla mensilità aggiuntiva salvo disposizione contrattuale specifica.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, applicabile a tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Per i lavoratori delle cooperative agricole il calcolo segue le regole generali:

  • La quota annua di TFR si ottiene dividendo la retribuzione annua utile ai fini TFR per il coefficiente 13,5.
  • La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quelle espressamente escluse (es. rimborsi spese documentati).
  • Le quote accantonate sono rivalutate annualmente al 31 dicembre con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
  • Il lavoratore può destinare il TFR ai fondi pensione complementari (d.lgs. 252/2005) o lasciarlo in azienda (se la cooperativa ha meno di 50 dipendenti) o trasferirlo all’INPS tramite il Fondo di Tesoreria (cooperativa con 50 o più dipendenti).

Casi pratici

Tizio — Operaio qualificato, verifica della busta paga
Tizio lavora come trattorista in una cooperativa di raccolta e conferimento cerealicolo. Nella sua busta paga figurano: minimo tabellare del livello di inquadramento, contingenza, EDR, due scatti di anzianità già maturati. Alla fine di dicembre riceve la tredicesima, calcolata sulla retribuzione globale dei mesi lavorati nell’anno. Vuole sapere se gli spetta anche la quattordicesima: deve verificare il testo del CCNL vigente (nella sezione dedicata agli operai) se tale voce è prevista per il suo livello e categoria.
Caia — Impiegata amministrativa, scatto di anzianità e TFR
Caia è impiegata di concetto nella sede amministrativa di una cooperativa di trasformazione lattiero-casearia. Ha appena completato il terzo anno di servizio e matura il suo primo scatto di anzianità. Il valore dello scatto le viene comunicato in busta paga con decorrenza dal mese successivo all’anniversario. Vuole sapere se lo scatto incide sul TFR: sì, poiché lo scatto è una voce stabile della retribuzione che rientra nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.

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Domande frequenti

Come sono strutturate le tabelle retributive del CCNL Cooperative Agricole?
Il CCNL prevede un unico minimo contrattuale conglobato per livello (dal 1° al 7° e Area Np), mensile, giornaliero o orario. Al 5° livello vale 1.660,38 euro al mese dal 1° maggio 2026 e salirà a 1.685,38 euro dal 1° febbraio 2027; la tabella completa è in questa pagina.
Cos’è il minimo conglobato e come si distingue dagli altri elementi retributivi?
Il minimo contrattuale conglobato è la quota fissata dal contratto per ciascun livello; dal 1° luglio 1998 ha sostituito paga base, contingenza ed EDR. Si affiancano il salario integrativo del contratto di secondo livello, gli eventuali scatti di anzianità, il rateo di tredicesima mensilità e, ove applicabile, la quattordicesima. Il totale di queste voci costituisce la retribuzione contrattuale globale.
Gli operai agricoli delle cooperative hanno diritto alla tredicesima?
Sì. Il CCNL Cooperative Agricole prevede la tredicesima mensilità, corrisposta di norma in prossimità delle festività natalizie. Il diritto matura proporzionalmente al periodo lavorato nell’anno, in ragione dei ratei mensili.
Il datore può pagare meno del minimo tabellare se il lavoratore è d’accordo?
No. I minimi tabellari fissati dal contratto collettivo sono inderogabili in peius. L’art. 36 della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente: qualsiasi accordo individuale in deroga ai minimi collettivi è nullo.
Come viene calcolato il TFR per un lavoratore delle cooperative agricole?
Il TFR è calcolato secondo l’art. 2120 c.c.: si divide la retribuzione annua utile per il coefficiente 13,5. Le quote si rivalutano annualmente. Il contratto individua le voci retributive che confluiscono nella base di calcolo.

Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e descrivono la struttura tipica del CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole. Per i valori retributivi aggiornati è indispensabile consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL, le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o un consulente del lavoro.

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