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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole articola la retribuzione su livelli di inquadramento differenziati tra operai e impiegati. I minimi tabellari sono fissati dal contratto nazionale e aggiornati a ogni rinnovo: per i valori vigenti occorre sempre consultare il testo del contratto depositato presso il CNEL o le organizzazioni sindacali firmatarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Agricole

CCNL Cooperative Agricole: tabelle retributive e minimi salariali

La retribuzione dei lavoratori delle cooperative agricole è strutturata su livelli di inquadramento che differenziano operai e impiegati. I minimi tabellari sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e aggiornati a ogni rinnovo: questa guida ne illustra la logica, le componenti e le regole inderogabili di legge.

In sintesi

Il CCNL Cooperative Agricole fissa i minimi tabellari per livello di inquadramento, distinti tra operai e impiegati. La retribuzione complessiva include paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, tredicesima e, per alcune categorie, quattordicesima. Per i valori numerici aggiornati consultare il testo ufficiale depositato al CNEL o le organizzazioni sindacali firmatarie.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
Vigenza
Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

La struttura della retribuzione: paga base e voci accessorie

La retribuzione prevista dal CCNL Cooperative Agricole non si esaurisce nel solo minimo tabellare. La busta paga di un lavoratore del settore è composta da più voci che il contratto distingue e disciplina separatamente.

Le principali componenti sono:

  • Paga base (minimo tabellare): la quota fissa stabilita dal contratto per ciascun livello di inquadramento. Rappresenta il nucleo irriducibile della retribuzione.
  • Indennità di contingenza: elemento retributivo storico, cristallizzato nella misura prevista al momento del blocco della scala mobile. Confluisce nella retribuzione globale di fatto.
  • Elemento distinto della retribuzione (EDR): voce aggiuntiva introdotta dalla contrattazione e anch’essa parte della retribuzione complessiva.
  • Scatti di anzianità: aumenti periodici maturati al compimento di ogni biennio o triennio di servizio continuativo, in misura e numero definiti dal contratto per ciascun livello e categoria.
  • Tredicesima mensilità: corrisposta di norma a dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto maturata proporzionalmente all’anno lavorato.
  • Quattordicesima mensilità: prevista da alcune tornate contrattuali per specifiche categorie (tipicamente gli operai); se spettante, è erogata in prossimità del periodo estivo.

La somma di paga base, contingenza ed EDR costituisce solitamente il riferimento per il calcolo di istituti come lo straordinario, le ferie non godute, il TFR e le indennità di malattia a carico del datore. Verificare la definizione di «retribuzione globale di fatto» nel testo contrattuale vigente.

Distinzione tra operai e impiegati

Il CCNL Cooperative Agricole si applica a due macro-categorie con sistemi di inquadramento distinti, che si riflettono anche nelle tabelle retributive.

Operai

Gli operai delle cooperative agricole sono tradizionalmente retribuiti su base oraria o giornaliera. La tabella retributiva per gli operai prevede livelli che vanno dalle mansioni più elementari (raccolta, carico e scarico) fino alle qualifiche specializzate (conduttori di macchine agricole complesse, addetti a lavorazioni tecniche specifiche). La retribuzione minima per ora o giornata lavorativa è stabilita dalla contrattazione nazionale e varia a seconda del livello di inquadramento.

Impiegati

Gli impiegati delle cooperative agricole sono retribuiti su base mensile. I livelli di inquadramento vanno dall’impiegato d’ordine fino al quadro, con tabelle retributive differenziate che riflettono la complessità delle mansioni e il grado di autonomia richiesto. Il sistema degli scatti di anzianità per gli impiegati segue criteri propri, distinti da quelli degli operai.

Minimi tabellari: come leggerli e aggiornarli

I minimi tabellari sono pubblicati nell’allegato retributivo del CCNL. Ogni rinnovo contrattuale aggiorna questi valori, solitamente con decorrenza retroattiva dalla scadenza del contratto precedente. Questo genera talvolta la corresponsione di arretrati ai lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale.

Per verificare i minimi vigenti in un dato momento occorre:

  1. Identificare il livello di inquadramento del lavoratore (vedi la guida su livelli e qualifiche).
  2. Individuare la tabella retributiva dell’ultimo rinnovo sottoscritto.
  3. Verificare se siano previste decorrenze scaglionate (aumenti in più tranche).
  4. Sommare le voci fisse per ottenere la retribuzione globale contrattuale.

Le tabelle sono disponibili presso le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e delle associazioni datoriali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Il testo integrale è depositato al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

Scatti di anzianità: maturazione e importo

Gli scatti di anzianità remunerano la fedeltà aziendale e la progressiva acquisizione di esperienza. Il contratto stabilisce:

  • la cadenza degli scatti (di norma ogni due o tre anni di anzianità maturata nella stessa cooperativa);
  • il numero massimo di scatti spettanti per ciascun livello e categoria;
  • il valore unitario di ciascuno scatto, espresso in cifra assoluta o in percentuale del minimo tabellare.

L’anzianità utile per gli scatti decorre dalla data di assunzione e si cumula anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità e ferie. Il trasferimento del lavoratore a una mansione di livello inferiore (demansionamento) non fa perdere gli scatti già maturati.

Tredicesima e quattordicesima mensilità

La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato per tutti i lavoratori delle cooperative agricole, operai e impiegati. Matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno solare: chi inizia o cessa il rapporto a anno in corso percepisce i ratei corrispondenti al periodo prestato.

La quattordicesima mensilità, dove prevista dal contratto, è corrisposta solitamente entro il mese di giugno o luglio. È anch’essa maturata proporzionalmente. In caso di risoluzione del rapporto prima dell’erogazione, il lavoratore ha diritto al rateo maturato.

In caso di assenza per malattia, i ratei di tredicesima e quattordicesima continuano a maturare normalmente per la parte di retribuzione a carico del datore (integrazione contrattuale), mentre la quota coperta dall’INPS non incide sulla mensilità aggiuntiva salvo disposizione contrattuale specifica.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, applicabile a tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Per i lavoratori delle cooperative agricole il calcolo segue le regole generali:

  • La quota annua di TFR si ottiene dividendo la retribuzione annua utile ai fini TFR per il coefficiente 13,5.
  • La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quelle espressamente escluse (es. rimborsi spese documentati).
  • Le quote accantonate sono rivalutate annualmente al 31 dicembre con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
  • Il lavoratore può destinare il TFR ai fondi pensione complementari (d.lgs. 252/2005) o lasciarlo in azienda (se la cooperativa ha meno di 50 dipendenti) o trasferirlo all’INPS tramite il Fondo di Tesoreria (cooperativa con 50 o più dipendenti).

Casi pratici

Tizio — Operaio qualificato, verifica della busta paga
Tizio lavora come trattorista in una cooperativa di raccolta e conferimento cerealicolo. Nella sua busta paga figurano: minimo tabellare del livello di inquadramento, contingenza, EDR, due scatti di anzianità già maturati. Alla fine di dicembre riceve la tredicesima, calcolata sulla retribuzione globale dei mesi lavorati nell’anno. Vuole sapere se gli spetta anche la quattordicesima: deve verificare il testo del CCNL vigente (nella sezione dedicata agli operai) se tale voce è prevista per il suo livello e categoria.
Caia — Impiegata amministrativa, scatto di anzianità e TFR
Caia è impiegata di concetto nella sede amministrativa di una cooperativa di trasformazione lattiero-casearia. Ha appena completato il terzo anno di servizio e matura il suo primo scatto di anzianità. Il valore dello scatto le viene comunicato in busta paga con decorrenza dal mese successivo all’anniversario. Vuole sapere se lo scatto incide sul TFR: sì, poiché lo scatto è una voce stabile della retribuzione che rientra nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.

Approfondisci con la guida pratica

Come leggere la busta paga: tutte le voci →

Domande frequenti

Come sono strutturate le tabelle retributive del CCNL Cooperative Agricole?
Le tabelle retributive distinguono la posizione di operaio da quella di impiegato e prevedono minimi differenziati per ciascun livello di inquadramento. I valori sono aggiornati a ogni rinnovo contrattuale e sono consultabili nel testo ufficiale depositato al CNEL o presso le organizzazioni sindacali firmatarie.
Cos’è la paga base e come si distingue dagli altri elementi retributivi?
La paga base (o minimo tabellare) è la quota della retribuzione fissata dal contratto per ciascun livello. Si affianca a essa la contingenza, eventuali scatti di anzianità, il rateo di tredicesima mensilità e, ove applicabile, la quattordicesima. Il totale di queste voci costituisce la retribuzione contrattuale globale.
Gli operai agricoli delle cooperative hanno diritto alla tredicesima?
Sì. Il CCNL Cooperative Agricole prevede la tredicesima mensilità, corrisposta di norma in prossimità delle festività natalizie. Il diritto matura proporzionalmente al periodo lavorato nell’anno, in ragione dei ratei mensili.
Il datore può pagare meno del minimo tabellare se il lavoratore è d’accordo?
No. I minimi tabellari fissati dal contratto collettivo sono inderogabili in peius. L’art. 36 della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente: qualsiasi accordo individuale in deroga ai minimi collettivi è nullo.
Come viene calcolato il TFR per un lavoratore delle cooperative agricole?
Il TFR è calcolato secondo l’art. 2120 c.c.: si divide la retribuzione annua utile per il coefficiente 13,5. Le quote si rivalutano annualmente. Il contratto individua le voci retributive che confluiscono nella base di calcolo.

Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e descrivono la struttura tipica del CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole. Per i valori retributivi aggiornati è indispensabile consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL, le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o un consulente del lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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