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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Energia e Petrolio garantisce 4 settimane di ferie (20 giorni) fino a 5 anni di anzianità e 5 settimane (25 giorni) oltre. Il rinnovo 2025 ha anticipato la soglia da 7 a 5 anni. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi. Il diritto allo studio è di 150 ore nel triennio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Energia e Petrolio

Ferie, permessi e diritti di assenza nel CCNL Energia e Petrolio

Il CCNL Energia e Petrolio disciplina le ferie annue, i permessi retribuiti, il diritto allo studio e le assenze per eventi familiari. Il rinnovo 2025 ha migliorato alcune soglie, anticipando il passaggio alle 5 settimane di ferie a 5 anni di anzianità.

In sintesi

Il CCNL Energia e Petrolio garantisce 4 settimane di ferie (20 giorni) fino a 5 anni di anzianità e 5 settimane (25 giorni) oltre. Il rinnovo 2025 ha anticipato la soglia da 7 a 5 anni. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi retribuiti. Il diritto allo studio è di 150 ore nel triennio.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
16 aprile 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Novità 2025
Soglia 5 settimane anticipata da 7 a 5 anni di anzianità

Tabella riepilogativa

Ferie annue per anzianità — CCNL Energia e Petrolio (dal 2025)
Anzianità di servizio Giorni lavorativi Settimane Note
Fino a 5 anni 20 giorni 4 settimane Sabato escluso dal computo
Oltre 5 anni 25 giorni 5 settimane Soglia abbassata da 7 a 5 anni con rinnovo 2025

Il sabato non è considerato giornata lavorativa ai fini del computo delle ferie. Le ferie devono essere fruite entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Il datore di lavoro non può imporre la monetizzazione delle ferie in sostituzione del godimento (divieto ex D.Lgs. 66/2003), salvo in caso di cessazione del rapporto.

Ferie: maturazione, godimento e anticipazione

Le ferie maturano per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio effettivo. Ogni mese intero di lavoro fa maturare 1/12 del monte ferie annuo. La maturazione avviene anche durante le assenze per:

  • malattia e infortunio;
  • maternità obbligatoria e facoltativa;
  • congedo matrimoniale;
  • ferie stesse (non si sospendono per le festività cadenti nel periodo feriale).

Il lavoratore può richiedere l’anticipazione delle ferie non ancora maturate; la concessione è a discrezione del datore di lavoro. Le ferie godute in anticipo, in caso di cessazione del rapporto, vengono detratte dal trattamento di fine rapporto o dalle ultime retribuzioni.

Permessi retribuiti e congedo matrimoniale

Il CCNL Energia e Petrolio riconosce i seguenti permessi retribuiti:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi, retribuiti con la normale retribuzione globale mensile. Va richiesto con preavviso adeguato; il datore non può negarlo.
  • Permessi per eventi familiari (lutti, nascite, ecc.): regolati dalla legge (D.Lgs. 151/2001 e L. 53/2000) con le integrazioni contrattuali eventualmente previste dagli accordi aziendali.
  • Permessi L. 104/1992: 3 giorni al mese (o frazionabili in ore) per assistenza a familiari con disabilità grave; programmabili con almeno 3 giorni di preavviso, salvo urgenze documentate.

Diritto allo studio: 150 ore nel triennio

Il CCNL Energia e Petrolio garantisce ai lavoratori il diritto di fruire di 150 ore di permesso retribuito nel triennio per la frequenza di corsi di studio, compresi quelli universitari e di formazione professionale. Le ore possono essere concentrate in un solo anno. Le modalità di fruizione tengono conto delle esigenze organizzative dell’azienda, che può scaglionarne l’utilizzo senza pregiudicarne la spettanza. Si applicano le disposizioni dell’art. 10 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e degli accordi interconfederali in materia.

Congedo parentale e permessi per figli

Il congedo parentale è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001), che è la fonte primaria. Il CCNL Energia e Petrolio prevede la possibilità di fruire del congedo parentale anche a ore, con un minimo di 1 ora giornaliera, facilitando la conciliazione con i turni a ciclo continuo. Il rinnovo 2025 ha confermato e rafforzato questa flessibilità. Per la quota di congedo parentale retribuita al 30% ex legge, eventuali integrazioni a carico aziendale sono oggetto di contrattazione di secondo livello.

Ferie e ciclo continuo: gestione nei turni

Per i lavoratori turnisti degli impianti a ciclo continuo (raffinerie, E&P), il piano ferie è elaborato con maggiore anticipo rispetto ai giornalieri, per garantire la copertura dell’impianto. Il CCNL prevede che le modifiche ai piani ferie già comunicati possano avvenire solo per comprovate esigenze produttive e con adeguato preavviso, con possibilità per il lavoratore di ottenere compensazione o riprogrammazione entro l’anno.

Casi pratici

Tizio — Matura le 5 settimane al 5° anno
Tizio lavora in raffineria dal 1° gennaio 2020. Dal 1° gennaio 2025, con il compimento del 5° anno di servizio, matura 25 giorni di ferie all’anno (5 settimane) grazie alla modifica introdotta dal rinnovo. Prima del rinnovo avrebbe dovuto aspettare fino al 7° anno. L’azienda aggiorna automaticamente il piano ferie di Tizio applicando la nuova soglia contrattuale.
Caia — Congedo matrimoniale e turni
Caia lavora su turni a ciclo continuo in una raffineria. Si sposa a luglio e richiede 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito. Il responsabile turni deve garantire la copertura dell’impianto: può richiedere a Caia di comunicare la data con almeno 30 giorni di anticipo per organizzare la sostituzione, ma non può negare il congedo né ridurlo. I 15 giorni non si computano nelle ferie ordinarie.
Sempronio — 150 ore per laurea triennale
Sempronio, operatore di livello 4/4, sta frequentando la laurea triennale in ingegneria chimica. Ha già usato 80 ore nel primo anno del triennio. Può ancora richiedere 70 ore nei restanti due anni del triennio contrattuale. Se volesse invece usarle tutte nel secondo anno, il datore può concordare una distribuzione che limiti l’impatto sull’operatività dell’impianto, ma non può azzerargli il diritto.

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Energia e Petrolio?
Fino a 5 anni di anzianità spettano 20 giorni lavorativi (4 settimane); oltre i 5 anni spettano 25 giorni (5 settimane). Il rinnovo 2025 ha abbassato la soglia da 7 a 5 anni di anzianità. Il sabato non è giornata lavorativa ai fini del computo.
Entro quando devono essere fruite le ferie?
Le ferie devono essere fruite entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Il datore non può sostituire le ferie con denaro (indennità sostitutiva), salvo in caso di cessazione del rapporto.
Quante ore di permesso per diritto allo studio?
Il CCNL riconosce 150 ore nel triennio per il diritto allo studio, utilizzabili anche concentrate in un unico anno, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori.
Come si gestiscono i permessi L. 104 nel settore energia e petrolio?
I permessi L. 104/1992 devono essere programmati con almeno 3 giorni di preavviso, salvo urgenze. La fruizione è garantita per legge (3 giorni al mese o frazionabili in ore).
Il congedo matrimoniale è retribuito?
Sì, il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi, interamente retribuiti. Non si computa nel monte ferie ordinario.
Le ferie maturano durante la malattia?
Sì, le ferie maturano durante le assenze per malattia, infortunio, maternità e congedi tutelati dalla legge o dal contratto. Non maturano durante le aspettative non retribuite.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Per la disciplina dettagliata di ferie e permessi fare riferimento al testo contrattuale disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Energia e Petrolio?

Fino a 5 anni di anzianità spettano 20 giorni lavorativi (4 settimane); oltre i 5 anni spettano 25 giorni (5 settimane). Il rinnovo 2025 ha abbassato la soglia da 7 a 5 anni di anzianità.

Entro quando devono essere fruite le ferie?

Le ferie devono essere fruite entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. Il sabato non è considerato giornata lavorativa ai fini del computo delle ferie.

Quante ore di permesso per diritto allo studio?

Il CCNL riconosce 150 ore nel triennio per il diritto allo studio, utilizzabili anche in un unico anno. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).

Come si gestiscono i permessi per la L. 104 nel CCNL Energia e Petrolio?

I permessi ex L. 104/1992 devono essere programmati con almeno 3 giorni di preavviso, salvo urgenze documentate. La fruizione è garantita secondo le modalità di legge (3 giorni al mese o frazionabili in ore).

Il congedo matrimoniale è retribuito?

Sì, il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi, retribuiti. Si applicano le disposizioni di legge e contrattuali; il periodo va richiesto con congruo preavviso al datore di lavoro.

Le ferie maturano anche durante la malattia?

Sì, le ferie maturano durante le assenze per malattia, infortunio, maternità e qualsiasi altra causa di sospensione del rapporto tutelata dalla legge o dal contratto. Non maturano durante i congedi non retribuiti (aspettativa senza assegni).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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