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Tredicesima, quattordicesima e premi: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie è uno dei contratti che prevede 14 mensilità: la tredicesima da liquidare entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 27 luglio. Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto la novità che i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima.
Il CCNL Ferrovie prevede 14 mensilità: tredicesima entro il 15 dicembre e quattordicesima entro il 27 luglio. Entrambe si calcolano sulla retribuzione mensile in vigore e si frazionano per dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno. Dal 2025 il congedo parentale concorre al calcolo della quattordicesima. I premi di risultato sono definiti dalla contrattazione aziendale.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Mensilità | Scadenza pagamento | Base di calcolo | Periodi che concorrono |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | Entro 15 dicembre | Retribuzione mensile in vigore a dicembre | Tutti i mesi lavorati + malattia/maternità obbligatoria + infortunio + congedo parentale |
| Quattordicesima | Entro 27 luglio | Retribuzione mensile in vigore a luglio | Come tredicesima + congedo parentale (novità 2025) |
Calcolo per dodicesimi: per i rapporti di lavoro iniziati o cessati in corso d’anno, tredicesima e quattordicesima si calcolano proporzionalmente: 1/12 per ogni mese lavorato. Si conta un mese pieno anche se l’assunzione o la cessazione avviene entro i primi 15 giorni del mese (o negli ultimi 15 giorni per la cessazione).
La tredicesima: scadenza e calcolo
La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. Il CCNL Ferrovie stabilisce che il calcolo si basa sulla retribuzione mensile in vigore al momento del pagamento. La tredicesima comprende:
- il minimo tabellare del livello;
- gli scatti di anzianità maturati;
- l’indennità di funzione (per i livelli Q1 e Q2);
- le eventuali indennità fisse mensili previste dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Non entrano nel calcolo della tredicesima le voci variabili della busta paga mensile (straordinari, indennità di turno occasionali, rimborsi spese).
I periodi di assenza che concorrono al calcolo della tredicesima sono: malattia nei limiti del comporto, congedo obbligatorio di maternità e paternità, infortunio sul lavoro, congedo parentale (indennizzato), ferie e permessi retribuiti.
La quattordicesima: scadenza e novità 2025
La quattordicesima mensilità è corrisposta entro il 27 luglio di ogni anno. Si calcola sulla retribuzione mensile in vigore a luglio, con la stessa logica della tredicesima.
La novità introdotta dal rinnovo del 22 maggio 2025 riguarda il congedo parentale: a partire dall’entrata in vigore del rinnovo, i mesi di congedo parentale goduti concorrono al calcolo della quattordicesima. In precedenza, il congedo parentale riduceva l’importo della quattordicesima proporzionalmente, in quanto non veniva considerato nel computo dei mesi lavorati. Con il rinnovo questo svantaggio è eliminato: un genitore che ha fruito di 2 mesi di congedo parentale nei 12 mesi precedenti luglio riceve comunque la quattordicesima intera.
Frazionamento in caso di assunzione o cessazione
Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, tredicesima e quattordicesima vengono liquidate pro-quota. Il calcolo avviene per dodicesimi:
- si conta un dodicesimo per ogni mese intero lavorato nel periodo di riferimento (dicembre precedente – novembre corrente per la tredicesima; luglio precedente – giugno corrente per la quattordicesima);
- le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero;
- le frazioni inferiori a 15 giorni non si computano.
In caso di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensionamento), i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima sono liquidati nella busta paga finale insieme al TFR e alle ferie residue.
Premi di risultato e welfare aziendale
Il CCNL Ferrovie non prevede un premio di risultato a livello nazionale. La contrattazione di secondo livello (accordi aziendali) è il luogo in cui vengono definiti:
- Premi di risultato legati a indicatori di performance aziendale (puntualità dei treni, produttività, sicurezza, soddisfazione dei clienti);
- Welfare aziendale: crediti da spendere su piattaforme per beni e servizi (rimborsi medici, istruzione, mobilità).
Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 prevede la possibilità di convertire il premio di risultato in welfare con un top-up aziendale del 10%: chi sceglie il welfare al posto del cash riceve il 10% in più di valore. La base di welfare aziendale è stata elevata a 300 euro annui (+200 euro rispetto al precedente contratto).
Casi pratici
Tizio è assunto il 3 maggio al livello C1 (minimo 2.107,30 euro mensili dal 1° giugno 2026). Al 15 dicembre maturerà la tredicesima relativa ai mesi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre (7 mesi): il calcolo darà 7/12 × 2.107,30 = circa 1.230 euro lordi. Il mese di maggio si conta per intero essendo stato assunto il 3 del mese.
Caia è capotreno (B2, minimo 2.137,04 euro). Tra febbraio e marzo (2 mesi) ha fruito di congedo parentale. Con le vecchie regole, la sua quattordicesima di luglio sarebbe stata decurtata di 2/12. Con la novità del rinnovo 2025, il congedo parentale concorre al calcolo: Caia riceve la quattordicesima intera (2.137,04 euro lordi). Il beneficio concreto è di circa 356 euro lordi rispetto alla precedente disciplina.
Sempronio, macchinista livello B1 al Gruppo FS, matura un premio di risultato annuo di 800 euro. Ha la facoltà di scegliere se riceverlo in busta paga (con la fiscalità agevolata del 5% di tassazione sostitutiva prevista dalla legge per i premi fino a 3.000 euro) oppure convertirlo in welfare aziendale. Se sceglie il welfare, il top-up del 10% gli garantisce 880 euro di credito welfare, esente da imposte e contributi.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il comparto ferroviario e' tra quelli storicamente più strutturati sul piano retributivo, e l'esistenza di una quattordicesima accanto alla tredicesima ne e' un segno. Le mensilita' aggiuntive non sono un premio discrezionale: sono retribuzione differita, maturata mese per mese e corrisposta in scadenze fisse. Comprenderne il meccanismo evita errori frequenti su maturazione, frazionamento e incidenza delle assenze.
Tredicesima e quattordicesima: natura e scadenze
Le mensilita' aggiuntive sono retribuzione a tutti gli effetti, semplicemente erogata in forma differita. Il CCNL fissa le scadenze: la tredicesima tipicamente entro meta' dicembre, la quattordicesima nel periodo estivo. Si calcolano sulla retribuzione mensile in vigore al momento dell'erogazione, secondo i parametri del contratto. Le date e gli elementi della base di calcolo vanno verificati nel testo vigente, perché i rinnovi possono modificarli.
La maturazione per dodicesimi
Il principio cardine e' la maturazione per dodicesimi: ogni mese di servizio matura un dodicesimo della mensilita' aggiuntiva. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, il lavoratore ha diritto ai dodicesimi maturati, non all'intera mensilita'. Lo stesso vale per il passaggio tra livelli: il rateo segue la retribuzione del periodo. E' la regola che governa il conguaglio in caso di cambio di rapporto.
La novita' 2025 sul congedo parentale
Il rinnovo del 2025 ha introdotto una previsione di favore: i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima. E' un riconoscimento del valore della genitorialita' che evita la penalizzazione retributiva indiretta di chi usufruisce del congedo. Si tratta di una previsione contrattuale specifica del settore, che va letta nel testo del rinnovo per definirne l'esatta portata.
Le assenze tutelate e l'incidenza sulle mensilita'
In linea generale alcune assenze tutelate (malattia entro certi limiti, maternita' obbligatoria, infortunio) non interrompono la maturazione delle mensilita' aggiuntive, mentre altre (aspettativa non retribuita, assenze ingiustificate) non maturano rateo. La regola precisa dipende dall'intreccio tra norma di legge e CCNL: per la maternita', in particolare, le tutele del D.Lgs. 151/2001 garantiscono la conservazione di diritti retributivi anche differiti.
I premi di risultato: natura variabile e regime di favore
Diversi dalle mensilita' aggiuntive sono i premi di risultato o di produttivita': hanno natura variabile, legata al raggiungimento di obiettivi, e non sono certi nell'an e nel quantum come la tredicesima. Quando rispettano i requisiti di legge (correlazione a incrementi misurabili, accordi di secondo livello), godono di un regime contributivo e fiscale di favore entro i limiti annui previsti. Vanno tenuti distinti dalla retribuzione fissa nella lettura della busta.
Come leggere la propria situazione
Il lavoratore ferroviario dovrebbe distinguere nella busta paga la quota fissa, il rateo di tredicesima e quattordicesima e l'eventuale premio variabile. In caso di ingresso o uscita in corso d'anno, e di periodi di congedo, conviene verificare che il frazionamento per dodicesimi e le previsioni del rinnovo 2025 siano stati applicati correttamente, facendo sempre riferimento al CCNL vigente e non a importi ricordati a memoria.
Domande frequenti
Quante mensilita' prevede il CCNL Ferrovie?
Quattordici: oltre alle dodici ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima. Sono retribuzione differita, corrisposta in scadenze fisse fissate dal contratto (tipicamente dicembre ed estate).
Come si calcolano in caso di assunzione a meta' anno?
Per dodicesimi: ogni mese di servizio matura un dodicesimo della mensilita' aggiuntiva. Chi e' assunto o cessa in corso d'anno ha diritto ai soli ratei maturati, non all'intera mensilita'.
Il congedo parentale incide sulla quattordicesima?
Dal rinnovo 2025 i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima, evitando la penalizzazione retributiva di chi ne usufruisce. La portata esatta va letta nel testo del rinnovo.
I premi di risultato sono come la tredicesima?
No. I premi hanno natura variabile, legata a obiettivi, e non sono certi come le mensilita' aggiuntive. Se rispettano i requisiti di legge godono di un regime fiscale e contributivo di favore entro i limiti annui previsti.
Durante la malattia maturano tredicesima e quattordicesima?
In linea generale alcune assenze tutelate non interrompono la maturazione dei ratei, mentre aspettative non retribuite e assenze ingiustificate no. La regola precisa dipende dall'intreccio tra legge e CCNL vigente.