Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Formazione Professionale

Malattia e infortunio nel CCNL Formazione Professionale Enti

Come funzionano il periodo di comporto, le integrazioni salariali e le tutele in caso di malattia o infortunio per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

In sintesi

Nel CCNL Formazione Professionale (art. 50) il dipendente non in prova assente per malattia conserva il posto per 18 mesi, sommando le assenze per malattia dei tre anni precedenti; le terapie salvavita (per esempio emodialisi e chemioterapia) non si contano. L’ente paga il 100% della retribuzione mensile per 12 mesi e il 75% per altri 6. Raggiunto il limite, per motivi di particolare gravità si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi. In caso di infortunio sul lavoro l’ente paga con le stesse misure e il dipendente gli restituisce l’indennità INAIL (art. 52).

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Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Comporto
18 mesi, sommando le malattie dei 3 anni precedenti
Retribuzione in malattia
100% per 12 mesi, 75% per altri 6 mesi

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
Voce Malattia Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto 18 mesi; si sommano le assenze per malattia dei 3 anni precedenti l’episodio in corso (art. 50) Stessi trattamenti economici e normativi della malattia, salvo condizioni di legge più favorevoli (art. 52)
Primi 12 mesi 100% della normale retribuzione mensile 100%, per tutta l’inabilità temporanea assoluta entro lo stesso limite
Ulteriori 6 mesi 75% della retribuzione 75% della retribuzione
Dopo il limite Aspettativa non retribuita fino a 18 mesi, su richiesta motivata, per motivi di particolare gravità Aspettativa personale che l’ente può concedere su richiesta
Assenze escluse dal conteggio Terapie salvavita o temporaneamente invalidanti (emodialisi, chemioterapia) —
Indennità dell’istituto Restano ferme le norme di legge sull’indennità di malattia Il dipendente restituisce all’ente l’indennità INAIL relativa alla retribuzione già pagata dall’ente

Legge e CCNL a confronto: per legge l’INAIL paga, dal quarto giorno dopo l’infortunio, il 60% della retribuzione giornaliera e il 75% dal 91° giorno (art. 68 DPR 1124/1965); il CCNL fa anticipare all’ente l’intera retribuzione nelle misure della tabella. Per i rischi non coperti dall’INAIL l’ente stipula una polizza. Fonte: artt. 50 e 52 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

Il periodo di comporto: cosa significa

Il periodo di comporto è il tempo massimo entro cui il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per il solo motivo dell’assenza per malattia. Il CCNL Formazione Professionale lo fissa in 18 mesi per il dipendente non in prova, senza distinzioni per anzianità (art. 50).

Per il calcolo si sommano tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’episodio in corso; non si contano le assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita o temporaneamente invalidanti, come emodialisi o chemioterapia. Raggiunto il limite, chi lo chiede con motivazione può ottenere, per motivi di particolare gravità, un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi. Il superamento del comporto non è automaticamente causa di licenziamento: l’ente deve notificare formalmente il superamento e la volontà di risolvere il rapporto.

Certificazione e obblighi del lavoratore

Il lavoratore malato deve:

  • Comunicare tempestivamente all’ente l’assenza, di norma entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza;
  • Trasmettere il numero di protocollo del certificato telematico (il medico lo invia direttamente all’INPS tramite sistema SAR);
  • Essere reperibile durante le fasce di reperibilità stabilite dalla legge (attualmente 10.00-12.00 e 17.00-19.00) per la visita fiscale dell’INPS.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o reperibilità può determinare la perdita parziale o totale dell’indennità INPS e, nei casi più gravi, sanzioni disciplinari.

Infortunio sul lavoro: la tutela più forte

L’infortunio sul lavoro riceve una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:

  • Retribuzione: durante l’inabilità temporanea assoluta l’ente paga la retribuzione nelle misure della malattia (100% per 12 mesi, 75% per altri 6) e il dipendente gli restituisce l’indennità INAIL (art. 52);
  • Indennità INAIL: per legge il 60% della retribuzione giornaliera dal quarto giorno e il 75% dal 91° giorno;
  • Conservazione del posto: si applicano i trattamenti della malattia, salvo condizioni di legge più favorevoli; dopo, l’ente può concedere un’aspettativa personale.

L’infortunio in itinere (accaduto nel tragitto casa-lavoro o lavoro-casa) beneficia delle stesse tutele dell’infortunio sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 38/2000 e della giurisprudenza consolidata.

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Malattia e ferie: interazione

Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, le ferie sono sospese dalla data di inizio della malattia e il lavoratore può recuperarle in un secondo momento. È necessario che la malattia sia certificata e comunicata tempestivamente al datore di lavoro. Il periodo di malattia non è computato come ferie fruite.

Casi pratici

Tizio – Formatore con 4 anni di anzianità e lunga malattia
Tizio è formatore con 4 anni di anzianità. Si ammala per una patologia grave e resta assente 5 mesi (circa 150 giorni di calendario). Il suo comporto è di 18 mesi, calcolato sommando le malattie degli ultimi tre anni; per tutti i 150 giorni l’ente gli paga il 100% della retribuzione (il 100% spetta fino a 12 mesi). Se la patologia richiede terapie salvavita, quei giorni non si contano nel comporto.
Caia – Coordinatrice con 8 anni di anzianità
Caia ha 8 anni di anzianità e nel corso del 2025 ha accumulato 200 giorni di assenza per diverse malattie. Il comporto è di 18 mesi, sommando le malattie dei tre anni precedenti: con 200 giorni l’ente deve ancora conservare il posto e pagarle il 100% della retribuzione. Solo superati i 18 mesi potrebbe recedere; prima, per motivi di particolare gravità, Caia può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi.
Sempronio – Tutor che subisce un infortunio in aula
Sempronio, tutor d’aula al livello III, si infortuna durante un’attività laboratoriale riportando una distorsione alla caviglia con 15 giorni di prognosi. Dal giorno dell’evento riceve il 100% della retribuzione. L’ente fa la denuncia all’INAIL e paga a Sempronio la retribuzione piena per tutti i 15 giorni (art. 52); Sempronio restituisce all’ente l’indennità che l’INAIL gli riconosce per lo stesso periodo.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Formazione Professionale?
18 mesi per il dipendente non in prova, sommando tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’episodio in corso (art. 50). Le terapie salvavita non si contano. Oltre il limite, per motivi di particolare gravità, si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi.
Durante la malattia viene pagato tutto lo stipendio?
Sì, per 12 mesi: l’ente paga il 100% della normale retribuzione mensile, poi il 75% per altri 6 mesi (art. 50). Il CCNL non prevede giorni di carenza.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Durante l’inabilità temporanea assoluta l’ente paga la retribuzione nelle stesse misure della malattia (100% per 12 mesi, 75% per altri 6) e il dipendente restituisce all’ente l’indennità INAIL (art. 52).
Il lavoratore malato può essere licenziato?
No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato contro il licenziamento per malattia. Il recesso può avvenire solo al superamento del comporto di 18 mesi.
Come si certifica la malattia?
Il medico di base trasmette telematicamente il certificato all’INPS. Il lavoratore deve comunicare l’assenza all’inizio dell’orario del giorno in cui si verifica e dare all’ente il codice del certificato entro i due giorni successivi (art. 50). Il datore può richiedere la visita fiscale tramite INPS nelle fasce di reperibilità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Le tutele INPS e INAIL descritte sono istituti di legge; la disciplina del comporto e le integrazioni datoriali sono di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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