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Apprendistato nel CCNL Aninsei: regole, retribuzioni e limiti
Le scuole private laiche aderenti ad Aninsei possono assumere giovani con il contratto di apprendistato professionalizzante. Il CCNL fissa percentuali retributive, limiti di utilizzo e obblighi formativi per una delle formule contrattuali più usate per l’inserimento lavorativo.
Il CCNL Aninsei ammette solo l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) per lavoratori tra 18 e 29 anni. La retribuzione è all’85% nel 1° anno, 90% nel 2°, 100% dal 3° in poi. Il limite è il 20% del personale. L’istituto deve aver mantenuto almeno il 70% degli apprendisti precedenti nei 24 mesi prima di assumerne di nuovi.
Tabella riepilogativa
| Anno di apprendistato | % del minimo tabellare | Esempio livello IV (1.491,38 €) | Esempio livello VI (1.589,64 €) |
|---|---|---|---|
| Primo anno | 85% | 1.267,67 € | 1.351,19 € |
| Secondo anno | 90% | 1.342,24 € | 1.430,68 € |
| Terzo anno e successivi | 100% | 1.491,38 € | 1.589,64 € |
Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di qualifica per cui si svolge l’apprendistato. Tredicesima, salario di anzianità (se maturato) e altre voci spettano in modo pieno. L’importo mensile lordo effettivo dipende dal livello di qualifica indicato nel contratto individuale.
Tipologie di apprendistato e limiti del CCNL Aninsei
Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Il CCNL Aninsei disciplina esclusivamente l’apprendistato professionalizzante (art. 44), destinato a:
- Lavoratori tra i 18 e i 29 anni;
- Assunzione finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Non è ammessa dalla disciplina contrattuale la tipologia per la «qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» (art. 43) né l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). La scelta delle altre tipologie rimanderebbe alla sola disciplina legale e richiederebbe un accordo integrativo.
Limiti numerici e condizioni di assunzione
Il CCNL Aninsei pone due condizioni per assumere apprendisti:
- Limite quantitativo: il numero di apprendisti non può superare il 20% degli addetti dipendenti a tempo indeterminato e a termine presenti nell’istituto al momento dell’assunzione;
- Tasso di stabilizzazione: l’istituto non può assumere nuovi apprendisti se, nei 24 mesi precedenti, non ha mantenuto almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato era già scaduto. Il calcolo esclude i casi di recesso del lavoratore, mancato superamento del periodo di prova e dimissioni.
Queste condizioni tutelano i lavoratori dal rischio che l’apprendistato venga usato come strumento di turn-over a basso costo, anziché come reale percorso formativo.
Il piano formativo individuale
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve contenere un piano formativo individuale (PFI) che descriva le competenze da acquisire, le modalità di formazione interna e, se previste, le ore di formazione pubblica esterna. La legge (D.Lgs. 81/2015) fissa un monte-ore minimo di formazione. Il tutor aziendale è obbligatorio e deve essere nominato al momento dell’assunzione: accompagna l’apprendista nel percorso formativo e certifica l’acquisizione delle competenze.
Al termine dell’apprendistato
Alla scadenza del contratto di apprendistato, il datore può:
- Confermare il lavoratore a tempo indeterminato: è sufficiente non recedere; il rapporto prosegue automaticamente. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio;
- Recedere con preavviso: il datore deve comunicare il recesso entro la scadenza del contratto, rispettando un preavviso di 30 giorni (equiparato al preavviso per i livelli I-II, sotto i 10 anni di servizio). Il recesso non richiede giustificato motivo.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Aninsei?
Fino a che età si può essere assunti con l’apprendistato?
L’apprendistato è usato per assumere docenti di scuola secondaria?
Quanti apprendisti può avere un istituto?
Il contratto di apprendistato ha un periodo di prova?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 del D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quali tipi di apprendistato sono previsti nel CCNL Aninsei?
Il CCNL Aninsei prevede esclusivamente l'apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, art. 44), rivolto a lavoratori tra i 18 e i 29 anni. Non sono previsti né l'apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43 D.Lgs. 81/2015) né l'apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 D.Lgs. 81/2015).
Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Aninsei?
La retribuzione dell'apprendista è calcolata sul minimo tabellare del livello di qualifica per cui è assunto: 85% nel primo anno, 90% nel secondo anno, 100% dal terzo anno in poi. La riduzione si applica solo sul minimo tabellare; le voci accessorie come la tredicesima spettano in modo pieno sin dal primo giorno.
Quanti apprendisti può assumere un istituto scolastico privato laico?
Il CCNL Aninsei fissa un limite del 20% degli addetti dipendenti (compresi i lavoratori a tempo determinato). Inoltre, l'istituto non può assumere nuovi apprendisti se negli ultimi 24 mesi non ha mantenuto almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto era già scaduto.
L'apprendistato può essere usato per assumere un docente?
In via teorica sì, ma nella pratica è poco frequente per i profili docenti di scuola secondaria (livello VI), che richiedono laurea e abilitazione (titoli che i giovani di 18-29 anni potrebbero non avere ancora completato). L'apprendistato è più comune per i profili ATA e per gli educatori.
Cosa succede al termine del contratto di apprendistato?
Al termine dell'apprendistato il datore può: confermare il lavoratore a tempo indeterminato (nel qual caso la durata dell'apprendistato si computa nell'anzianità), oppure recedere con un preavviso di 30 giorni (recesso al termine dell'apprendistato, equiparato al preavviso del livello I o II). Se non recede, il rapporto continua come ordinario tempo indeterminato.
Vedi anche