Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Dal 1° gennaio 2019: imposta sostitutiva al 26% – le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate dal 2019 in poi sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, esattamente come le partecipazioni non qualificate.
- Quadro RT sezione II-A – le plusvalenze qualificate realizzate dal 2019 si dichiarano nella sezione II-A del quadro RT, insieme alle plusvalenze non qualificate dello stesso periodo.
- Codice tributo 1100 – l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze qualificate realizzate dal 1° gennaio 2025 si versa con il codice tributo ‘1100’.
- Cessioni ante 2009: regime IRPEF parziale – le plusvalenze da cessioni avvenute prima del 2009 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%.
- Cessioni 2009-2017: 49,72% in IRPEF – per le cessioni effettuate tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017, la plusvalenza è imponibile IRPEF nella misura del 49,72%.
- Compensazione con minusvalenze – le minusvalenze da partecipazioni qualificate non si possono compensare con le plusvalenze da partecipazioni non qualificate, e viceversa; possono invece compensarsi tra loro (qualificate con qualificate).
Cos'è una partecipazione qualificata e perché cambia la tassazione
Quando vendi quote o azioni di una società, guadagnando rispetto a quanto hai pagato, realizzi una ‘plusvalenza’. Ma non tutte le vendite sono uguali: dipende se la tua partecipazione è ‘qualificata’ o ‘non qualificata’. Una partecipazione è qualificata quando supera determinate soglie di peso nella società: per le società quotate, più del 2% dei diritti di voto o del 5% del capitale; per le altre (non quotate), più del 20% dei voti o del 25% del capitale.
Fino al 2018, le plusvalenze qualificate erano tassate in modo diverso da quelle non qualificate: concorrevano al reddito IRPEF ordinario per una percentuale (49,72% per le cessioni 2009-2017). Dal 1° gennaio 2019, invece, anche le plusvalenze qualificate sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, esattamente come avviene per le non qualificate. La riforma è avvenuta con la legge n. 205 del 2017. Questa semplificazione significa che oggi, se realizzi una plusvalenza su una partecipazione qualificata in una normale società italiana, paghi il 26% di imposta sostitutiva, senza dover aggiungere il guadagno al tuo reddito IRPEF.
La dichiarazione di queste plusvalenze avviene nel quadro RT del Modello Redditi PF 2026. Attenzione: il quadro RT deve essere compilato solo da chi presenta il Modello Redditi (non il 730), perché i lavoratori dipendenti che detengono partecipazioni qualificate non possono usare il modello semplificato.
| Periodo di cessione | Regime | Aliquota/Imponibile |
|---|---|---|
| Cessioni ante 1° gennaio 2009 | IRPEF ordinaria (parziale) | 40% della plusvalenza netta concorre al reddito |
| Cessioni 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2017 | IRPEF ordinaria (parziale) | 49,72% della plusvalenza netta concorre al reddito |
| Cessioni 1° gennaio – 31 dicembre 2018 | IRPEF ordinaria (parziale) | 58,14% della plusvalenza netta concorre al reddito |
| Cessioni dal 1° gennaio 2019 in poi | Imposta sostitutiva | 26% sulla plusvalenza netta |
| Massimale per rideterminazione valore partecipazioni | Imposta sostitutiva rivalutazione | 18% sul valore rideterminato |
Esempio pratico
-
Tizio ha acquistato nel 2020 il 30% di una Srl non quotata (partecipazione qualificata: supera il 25% del capitale) per 50.000 euro. Nel 2025 ha venduto l’intera quota per 90.000 euro. La plusvalenza netta è 90.000 – 50.000 = 40.000 euro. Poiché la cessione avviene nel 2025 (dopo il 1° gennaio 2019), si applica l’imposta sostitutiva del 26%. Tizio deve versare 40.000 x 26% = 10.400 euro, da indicare nella sezione II-A del quadro RT e da versare con codice tributo 1100. La plusvalenza non entra nel reddito IRPEF complessivo e non influenza le aliquote IRPEF sugli altri suoi redditi.
Documenti necessari
- Atto notarile o contratto di compravendita delle quote/azioni
- Documentazione del costo di acquisto originario (atto, versamenti, perizie eventuali)
- Estratto del registro delle imprese con la struttura della società
- Eventuale perizia giurata di stima in caso di rideterminazione del valore di acquisto
- Eventuali certificazioni di intermediari se le azioni erano depositate presso una banca
Cessione di quota in Srl non quotata nel 2025
Scenario. Caio possiede il 35% di una Srl (partecipazione qualificata in quanto supera il 25% del capitale). Cede la quota nel marzo 2025 realizzando una plusvalenza di 60.000 euro.
Come si applica. Caio compila la sezione II-A del quadro RT (righi RT11 e RT12), indicando il corrispettivo incassato e il costo fiscalmente riconosciuto. La plusvalenza di 60.000 euro è assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%: 60.000 x 26% = 15.600 euro, da versare con codice tributo 1100. La somma non si aggiunge al reddito IRPEF.
In pratica
- Conserva tutto ciò che documenta il costo di acquisto originario: atti notarili, versamenti in conto capitale, perizie. Senza documentazione il costo si assume pari a zero.
- Se durante il possesso hai ricevuto utili già tassati come soci, questi possono aumentare il costo fiscalmente riconosciuto della tua quota: verifica con un professionista.
Cessione con minusvalenza: come si usa
Scenario. Sempronio ha realizzato nel 2025 una plusvalenza di 20.000 euro su partecipazioni qualificate e una minusvalenza di 8.000 euro su altre partecipazioni qualificate cedute nello stesso anno.
Come si applica. Le minusvalenze da partecipazioni qualificate si compensano con le plusvalenze della stessa categoria. Sempronio indica sia la plusvalenza (20.000) che la minusvalenza (8.000) nella sezione II-A del quadro RT. L’imposta sostitutiva si applica solo sulla plusvalenza netta di 12.000 euro: 12.000 x 26% = 3.120 euro. Se la minusvalenza fosse superiore alla plusvalenza, l’eccedenza può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi.
In pratica
- Attenzione: le minusvalenze da partecipazioni qualificate non possono abbattere le plusvalenze da partecipazioni non qualificate, e viceversa.
- Tieni traccia delle minusvalenze non usate anno per anno: scadono dopo quattro anni.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 — Agenzia delle Entrate
- Art. 67 TUIR (plusvalenze da cessione partecipazioni) su Legge in Chiaro
Domande frequenti
Come si capisce se la mia partecipazione è 'qualificata'?
Per le società quotate: se possiedi più del 2% dei diritti di voto o del 5% del capitale. Per le società non quotate (Srl, Sas, Snc, ecc.): se possiedi più del 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale. Se superi anche una sola di queste soglie, la partecipazione è qualificata.
Devo usare il Modello Redditi o posso fare il 730?
Devi usare il Modello Redditi PF 2026 (non il 730). Il quadro RT esiste solo nel Modello Redditi. Il 730 non prevede la dichiarazione di plusvalenze da partecipazioni.
Ho ceduto azioni di una società quotata che possedevo per il 6%: è qualificata?
Sì, per una quotata la soglia di qualificazione è il 5% del capitale. Con il 6% sei sopra soglia, quindi si tratta di una partecipazione qualificata e la plusvalenza (se realizzata dal 2019) è tassata al 26% con imposta sostitutiva.
Le plusvalenze del 2025 si possono compensare con le minusvalenze degli anni precedenti?
Sì, le minusvalenze da partecipazioni qualificate degli anni 2021-2024 non ancora usate possono essere portate in deduzione delle plusvalenze qualificate del 2025 (entro il quarto anno dalla loro formazione).
Che succede se ho ceduto quote di una società in un paradiso fiscale?
In questo caso il regime è diverso: le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% e vanno indicate nella sezione IV-A del quadro RT, non nella sezione II-A.
Domande frequenti
Come si capisce se la mia partecipazione è 'qualificata'?
Per le società quotate: se possiedi più del 2% dei diritti di voto o del 5% del capitale. Per le società non quotate (Srl, Sas, Snc, ecc.): se possiedi più del 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale. Se superi anche una sola di queste soglie, la partecipazione è qualificata.
Devo usare il Modello Redditi o posso fare il 730?
Devi usare il Modello Redditi PF 2026 (non il 730). Il quadro RT esiste solo nel Modello Redditi. Il 730 non prevede la dichiarazione di plusvalenze da partecipazioni.
Ho ceduto azioni di una società quotata che possedevo per il 6%: è qualificata?
Sì, per una quotata la soglia di qualificazione è il 5% del capitale. Con il 6% sei sopra soglia, quindi si tratta di una partecipazione qualificata e la plusvalenza (se realizzata dal 2019) è tassata al 26% con imposta sostitutiva.
Le plusvalenze del 2025 si possono compensare con le minusvalenze degli anni precedenti?
Sì, le minusvalenze da partecipazioni qualificate degli anni 2021-2024 non ancora usate possono essere portate in deduzione delle plusvalenze qualificate del 2025 (entro il quarto anno dalla loro formazione).
Che succede se ho ceduto quote di una società in un paradiso fiscale?
In questo caso il regime è diverso: le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% e vanno indicate nella sezione IV-A del quadro RT, non nella sezione II-A.
Vedi anche