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La guida
Il CNLG fissa periodi di preavviso differenziati per qualifica e anzianita: da 3 mesi per il praticante a oltre 12 mesi per il caporedattore con lunga anzianita. Il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo e illegittimo e puo comportare reintegra o indennita risarcitoria. Le dimissioni per clausola di coscienza assimilano il giornalista a un lavoratore licenziato.
Tabella riepilogativa
| Qualifica | Anzianita fino a 5 anni | Anzianita 5-15 anni | Anzianita oltre 15 anni |
|---|---|---|---|
| Praticante | 3 mesi | – | – |
| Redattore | 3 mesi | 4 mesi | 6 mesi |
| Caposervizio | 4 mesi | 6 mesi | 8 mesi |
| Caporedattore | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi |
| Vicedirettore / Direttore | Trattamento individuale; indicativamente 12-24 mesi | ||
Il preavviso: funzione e disciplina contrattuale
Il preavviso e il periodo di tempo che deve trascorrere tra la comunicazione di recesso (da parte del datore o del giornalista) e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Il CNLG fissa periodi di preavviso piu lunghi rispetto alla media dei CCNL industriali, a riflesso della natura intellettuale e della difficolta di sostituzione del giornalista.
Il datore puo rinunciare al preavviso lavorato versando al giornalista la corrispondente indennita sostitutiva di preavviso (pari alla retribuzione del periodo di preavviso). Il giornalista dimissionario puo richiedere di non prestare il preavviso, ma l’editore puo pretenderne la prestazione o decurtare il TFR dell’importo corrispondente.
Licenziamento: cause e tutele applicabili
Il licenziamento del giornalista dipendente deve essere sorretto da giusta causa (art. 2119 c.c.) o giustificato motivo (oggettivo per ragioni aziendali, soggettivo per inadempimento contrattuale). Il licenziamento privo di tali presupposti e illegittimo.
Le tutele applicabili variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione: per i giornalisti assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. (possibile reintegra); per chi e assunto dopo si applica il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti, con indennita risarcitoria).
Dimissioni: preavviso, giusta causa e clausola di coscienza
Le dimissioni volontarie richiedono il rispetto del preavviso contrattuale; le dimissioni per giusta causa (grave inadempimento del datore) esentano dall’obbligo di preavviso e danno diritto all’indennita sostitutiva. Le dimissioni per clausola di coscienza – istituto peculiare del CNLG – consentono al giornalista di recedere senza preavviso in caso di mutamento della linea editoriale, assimilando il recesso a un licenziamento con diritto a indennita e TFR.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso deve dare un redattore che si dimette?
Cosa sono le tutele crescenti per i giornalisti?
Cosa e la clausola di coscienza nel CNLG?
Il giornalista licenziato ha diritto alla NASPI?
Il licenziamento disciplinare del giornalista segue regole particolari?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.