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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Pubblici Esercizi fissa il periodo di prova da 10 a 60 giorni di lavoro effettivo in base al livello di inquadramento. Il settore fa largo uso di contratti a tempo determinato stagionali, apprendistato professionalizzante e lavoro intermittente (a chiamata), strumenti particolarmente adatti alla stagionalità e alla variabilità del servizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

In sintesi

Il CCNL Pubblici Esercizi fissa il periodo di prova da 10 a 60 giorni di lavoro effettivo in base al livello di inquadramento. Il settore fa largo uso di contratti a tempo determinato stagionali, apprendistato professionalizzante e lavoro intermittente (a chiamata), strumenti particolarmente adatti alla stagionalità e alla variabilità del servizio.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

Tabella riepilogativa

Durata del periodo di prova per livello – CCNL Pubblici Esercizi
Livello Durata massima periodo di prova
Quadro e 1° livello 60 giorni di lavoro effettivo
2° livello 45 giorni di lavoro effettivo
3° livello 30 giorni di lavoro effettivo
4° livello 20 giorni di lavoro effettivo
5° e 6° livello 10 giorni di lavoro effettivo

I giorni si intendono di lavoro effettivo, non di calendario. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso e senza indennità, fermo restando il pagamento dei giorni lavorati e delle frazioni di 13ª maturata.

Assunzione e comunicazione obbligatoria

Ogni assunzione deve essere comunicata telematicamente al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto (comunicazione preventiva obbligatoria, art. 9-bis D.L. 510/1996 e successive modifiche). Per i lavoratori stagionali e per le sostituzioni urgenti sono previste procedure semplificate.

Il contratto individuale può essere stipulato in forma scritta o verbale, ma la forma scritta è raccomandata e obbligatoria per specifiche tipologie (apprendistato, part-time, contratto a termine). La lettera di assunzione deve indicare: inquadramento, mansioni, retribuzione, orario, luogo di lavoro e data di inizio.

Contratto a tempo determinato e lavoro stagionale

Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015) e riconosce la specificità del lavoro stagionale, molto diffuso nel settore (stabilimenti balneari, ristoranti estivi, rifugi, mense scolastiche con sospensione estiva).

I contratti a termine stagionali godono di alcune deroghe rispetto ai contratti a termine ordinari:

  • Non sono soggetti al limite del 20% della forza lavoro aziendale
  • Non rientrano nel conteggio dei 12 mesi massimi prima che scatti l’obbligo di causale
  • Il periodo di comporto per malattia si calcola diversamente (pro rata della stagione)

I lavoratori stagionali richiamati per più stagioni consecutive hanno diritto di precedenza nelle assunzioni per la stagione successiva (diritto di precedenza stagionale, da esercitare entro 3 mesi dalla fine della stagione precedente).

Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante (artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015) è uno strumento contrattuale incentivato per l’assunzione di giovani dai 18 ai 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). Nel settore dei Pubblici Esercizi è particolarmente utilizzato per cuochi, baristi e camerieri.

La durata massima del contratto di apprendistato per il CCNL Pubblici Esercizi è fissata in 3 anni per la maggior parte dei livelli (ridotta a 2 anni per 5° e 6° livello). Durante l’apprendistato:

  • La retribuzione è ridotta: in genere l’apprendista percepisce il 75% del minimo del livello di inquadramento nel primo anno, l’85% nel secondo, il 100% nel terzo.
  • Il datore beneficia di agevolazioni contributive (contribuzione ridotta al 10% per aziende fino a 9 dipendenti, nessuna per 10-19 dipendenti).
  • L’apprendista ha diritto a formazione interna o esterna (almeno 120 ore biennali).

Lavoro intermittente (a chiamata)

Il lavoro intermittente o a chiamata (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) è particolarmente diffuso nel settore dei Pubblici Esercizi per le esigenze di personale variabile (rinforzi nei fine settimana, banchetti, grandi eventi, catering). Si applica:

  • Per lavoratori con meno di 24 anni o over 55
  • Per prestazioni di natura discontinua rientranti nelle categorie del R.D. 2657/1923 (camerieri, cuochi, personale di sala rientrano tipicamente in queste categorie)

Il lavoratore a chiamata percepisce la retribuzione ordinaria per le ore effettivamente lavorate. Se ha sottoscritto un patto di disponibilità (obbligo di rispondere alle chiamate), ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile (importo determinato dal CCNL, indicativamente 300-400 €/mese). Ogni lavoratore intermittente non può comunque prestare più di 400 giornate nel triennio (salvo turismo, pubblici esercizi: limite non applicabile per le categorie del R.D. 2657/1923).

Casi pratici

Tizio – Apprendista cuoco che non supera il periodo di prova
Tizio viene assunto come apprendista cuoco (3° livello target, periodo di prova 30 giorni di lavoro effettivo). Al 28° giorno il titolare decide che non è adatto. Recede senza obbligo di preavviso né indennità. Tizio ha diritto alla retribuzione dei 28 giorni lavorati (75% del minimo 3° livello: 1.620 × 0,75 = 1.215 €/mese / 26 × 28 giorni ≈ 1.307 €) più la quota di 13ª maturata.
Caia – Lavoratrice stagionale con diritto di precedenza
Caia lavora come cameriera (4° livello) in un ristorante balneare dal 1° giugno al 30 settembre. Il contratto stagionale scade. Entro il 31 dicembre (3 mesi), invia una raccomandata al datore esercitando il diritto di precedenza per la stagione successiva. Il datore la deve preferire nelle assunzioni per il prossimo giugno se assume personale dello stesso profilo. Caia nel frattempo accede alla NASpI per i mesi invernali.
Sempronio – Lavoratore a chiamata per banchetti
Sempronio, over 55, è lavoratore intermittente senza patto di disponibilità in un servizio catering. Viene chiamato per 8 banchetti al mese (media 10 ore ciascuno): 80 ore lavorate. A 5° livello, retribuzione ~1.460 € / 173 ore = 8,44 €/ora × 80 ore = ~675 € lordi mensili. Senza patto di disponibilità non percepisce l’indennità mensile, ma è libero di rifiutare le chiamate senza conseguenze.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un cameriere?
Un cameriere inquadrato al 4° livello ha un periodo di prova massimo di 20 giorni di lavoro effettivo. Al 3° livello il limite è 30 giorni. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità.
Cosa si intende per contratto stagionale nel settore?
È il contratto a tempo determinato che copre la stagione turistica o alimentare (es. estate, periodo natalizio). Non è soggetto al limite del 20% della forza lavoro né all’obbligo di causale per i primi 12 mesi. I lavoratori stagionali richiamati per più anni hanno diritto di precedenza per la stagione successiva.
L'apprendistato vale anche per cuochi e baristi?
Sì, è uno degli strumenti più usati nel settore. La durata è fino a 3 anni per cuochi e baristi (3° livello). L’apprendista percepisce una retribuzione ridotta (75-85-100% del minimo per anno di apprendistato) e ha diritto a formazione interna specifica.
Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
Sì, anche il lavoratore intermittente matura il diritto alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e al TFR in proporzione alle ore/giorni effettivamente lavorati. Le ferie sono calcolate pro rata sulle giornate di lavoro effettivo nell’anno.
Quanti contratti a termine si possono stipulare con lo stesso lavoratore?
Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite di 24 mesi complessivi (anche non consecutivi) con lo stesso datore per la stessa mansione, dopo i quali scatta la presunzione di contratto a tempo indeterminato. Per i contratti stagionali non si applica il conteggio cumulato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un cameriere?

Un cameriere inquadrato al 4° livello ha un periodo di prova massimo di 20 giorni di lavoro effettivo. Al 3° livello il limite è 30 giorni. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità.

Cosa si intende per contratto stagionale nel settore?

È il contratto a tempo determinato che copre la stagione turistica o alimentare (es. estate, periodo natalizio). Non è soggetto al limite del 20% della forza lavoro né all'obbligo di causale per i primi 12 mesi. I lavoratori stagionali richiamati per più anni hanno diritto di precedenza per la stagione successiva.

L'apprendistato vale anche per cuochi e baristi?

Sì, è uno degli strumenti più usati nel settore. La durata è fino a 3 anni per cuochi e baristi (3° livello). L'apprendista percepisce una retribuzione ridotta (75-85-100% del minimo per anno di apprendistato) e ha diritto a formazione interna specifica.

Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?

Sì, anche il lavoratore intermittente matura il diritto alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e al TFR in proporzione alle ore/giorni effettivamente lavorati. Le ferie sono calcolate pro rata sulle giornate di lavoro effettivo nell'anno.

Quanti contratti a termine si possono stipulare con lo stesso lavoratore?

Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite di 24 mesi complessivi (anche non consecutivi) con lo stesso datore per la stessa mansione, dopo i quali scatta la presunzione di contratto a tempo indeterminato. Per i contratti stagionali non si applica il conteggio cumulato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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