Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

In sintesi

Il CCNL Tessile-Abbigliamento garantisce la conservazione del posto per malattia fino a 12 mesi (18 mesi per anzianità superiore ai 10 anni). L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi, con scalettatura progressiva. In caso di infortunio sul lavoro, la tutela è piena per l’intera durata dell’inabilità.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
Vigenza
1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
Platea
Imprese dell’industria tessile, dell’abbigliamento e della maglieria (calzature e pelletteria hanno contratti propri)

Tabella riepilogativa

Comporto malattia e integrazione aziendale – CCNL Tessile-Abbigliamento
Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione aziendale Totale garantito
1°-3° giorno (carenza) 0% Generalmente 0% (salvo accordi aziendali) 0%
Dal 4° al 20° giorno 50% retribuzione +50% (integrazione piena) 100%
Dal 21° al 180° giorno 66,67% +33,33% 100%
Dal 181° al 365° giorno 66,67% Integrazione ridotta (~10-15%) ~77-82%
Infortunio sul lavoro (INAIL) 60% (giorni 4-90) / 75% (oltre 90 gg) Integrazione fino al 100% 100%

La carenza (1°-3° giorno) non è indennizzata dall’INPS. Alcuni accordi aziendali prevedono il pagamento dei giorni di carenza da parte dell’azienda per un numero limitato di episodi annui.

Il periodo di comporto

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore assente per malattia. Nel CCNL Tessile-Abbigliamento il comporto è:

  • 12 mesi per lavoratori con anzianità fino a 10 anni;
  • 18 mesi per lavoratori con anzianità superiore a 10 anni.

Il comporto si calcola su un arco mobile di 36 mesi: si sommano tutte le assenze per malattia negli ultimi 36 mesi. Se il totale supera il limite, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con preavviso contrattuale.

Le assenze per infortunio sul lavoro non si computano nel periodo di comporto.

Integrazione aziendale dell'indennità INPS

L’INPS eroga l’indennità di malattia a partire dal 4° giorno di assenza (i primi tre giorni sono a carico del lavoratore, salvo integrazioni aziendali). Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 180 giorni di malattia nell’arco dell’anno.

Oltre il 180° giorno, l’integrazione si riduce: il lavoratore percepisce l’indennità INPS (circa il 66,67%) più un’integrazione ridotta a carico dell’azienda, per un totale variabile tra il 77% e l’82% della retribuzione.

Infortunio sul lavoro e INAIL

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore è tutelato dall’INAIL. L’indennità INAIL copre il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno di inabilità temporanea assoluta, e il 75% dal 91° giorno in poi.

Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri la rendita INAIL fino alla retribuzione piena per l’intera durata dell’inabilità temporanea. La conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’inabilità, senza limiti di comporto, in quanto l’infortunio è evento diverso dalla malattia comune.

Obblighi di comunicazione e visite fiscali

Il lavoratore deve comunicare l’assenza all’azienda il più tempestivamente possibile (in genere entro l’inizio del turno). Il certificato medico va trasmesso telematicamente all’INPS dal medico curante; il lavoratore comunica il numero di protocollo all’azienda.

L’azienda può richiedere una visita fiscale di controllo tramite l’INPS. Le fasce orarie di reperibilità sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00, salvo esenzioni (es. pazienti oncologici, invalidi gravi). L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la perdita dell’indennità per i giorni di assenza non giustificata.

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Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e comporto
Tizio (3° livello, 7 anni anzianità) si assenta per 9 mesi negli ultimi 36 mesi. Il comporto è 12 mesi. Il datore verifica il cumulo nel triennio e accerta che le assenze non abbiano superato il limite: Tizio è ancora in comporto. Al raggiungimento dei 12 mesi, il datore può recedere con il preavviso contrattuale.
Caia – Infortunio e integrazione aziendale
Caia si infortuna sul telaio e rimane inabile per 45 giorni. L’INAIL eroga il 60% della retribuzione. L’azienda integra il restante 40% così da garantire il 100% della retribuzione netta. I 45 giorni non sono computati nel periodo di comporto.
Sempronio – Carenza e accordo aziendale
Sempronio si ammala per 2 giorni (venerdì e lunedì). L’INPS non corrisponde nulla (carenza). L’accordo aziendale prevede il pagamento dei giorni di carenza per i primi 3 episodi annui. Sempronio riceve il 100% della retribuzione anche per questi 2 giorni.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Tessile?
12 mesi per lavoratori con anzianità fino a 10 anni; 18 mesi per anzianità superiore. Il computo avviene su un arco mobile di 36 mesi.
I giorni di infortunio si contano nel comporto?
No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
I primi 3 giorni (carenza) non sono indennizzati dall’INPS. L’azienda integra la carenza solo se previsto dall’accordo aziendale.
Il posto è conservato per tutta la malattia?
Sì, fino al termine del periodo di comporto. Superato il comporto, il datore può licenziare con il preavviso contrattuale.
Come si effettua la visita fiscale?
Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce 10:00-12:00 e 17:00-19:00. L’assenza ingiustificata comporta la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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