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Il CCNL Farmacie Private riconosce un monte ferie di 26-28 giorni lavorativi annui, permessi ROL aggiuntivi e le ore per ex festività civili abolite. Nel settore farmaceutico la fruizione delle ferie va conciliata con i turni obbligatori di guardia e con le necessità di continuità del servizio al pubblico.
Tabella riepilogativa
| Voce | Spettanza annua | Note |
|---|---|---|
| Ferie (fino a 3 anni anzianità) | 26 giorni lavorativi | Maturazione mensile ~2,17 gg/mese |
| Ferie (oltre 3 anni anzianità) | 28 giorni lavorativi | Maturazione mensile ~2,33 gg/mese |
| Permessi ROL | Da definire da CCNL (indicat. 56-72 ore) | In base alla dimensione aziendale |
| Ex festività (festività abolite) | 32 ore (4 giornate) | L. 54/1977: S.Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre |
| Permessi per matrimonio | 15 giorni di calendario | Retribuiti, fruibili entro l’anno |
| Permessi per lutto familiare | 3 giorni per coniuge/convivente/parenti 1° grado | Retribuiti, indipendenti da ferie/ROL |
| Permessi L. 104/1992 | 3 giorni/mese (disabile grave) o 2h/giorno | Per assistenza a familiare con disabilità grave |
Ferie: diritto irrinunciabile e pianificazione turni
Il CCNL Farmacie Private garantisce un monte ferie di 26 giorni lavorativi annui per i lavoratori con anzianità fino a 3 anni, che sale a 28 giorni per chi ha maturato oltre 3 anni di servizio. La maturazione è proporzionale ai mesi di lavoro effettivo: chi viene assunto a metà anno matura circa metà del monte ferie.
Nel settore farmaceutico, la pianificazione delle ferie estive è particolarmente vincolata dall’obbligo di garantire il servizio al pubblico. Il titolare di farmacia deve assicurare la presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura per legge: questo significa che le ferie dei farmacisti devono essere scalate, non coincidenti, e il piano ferie deve essere comunicato per tempo.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Cost., art. 2109 c.c.): le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il rapporto. Alla cessazione, le ferie residue sono liquidate in busta paga come voce specifica.
ROL e permessi individuali
I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito aggiuntive alle ferie, previste dai CCNL del settore privato in sostituzione delle riduzioni di orario degli anni Ottanta. Nel CCNL Farmacie Private il monte ROL è stabilito dal testo contrattuale vigente (indicativamente 56-72 ore annue a seconda della dimensione aziendale e degli accordi di rinnovo).
I ROL si fruiscono come:
- Giornate intere di permesso, con preavviso al titolare
- Ore singole di uscita anticipata o entrata posticipata, per esigenze personali (visite mediche, pratiche burocratiche)
Il ROL non goduto entro l’anno può essere riportato all’anno successivo entro certi limiti, o liquidato monetariamente alla fine del rapporto.
Permessi per eventi e cause familiari
Il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi per eventi specifici, che non gravano sul monte ferie né sui ROL:
- Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario di permesso retribuito, fruibili entro l’anno dalla celebrazione
- Lutto per coniuge, convivente stabile, figli, genitori: 3 giorni di calendario per evento
- Gravi situazioni familiari: permessi previsti dalla L. 53/2000 e dal D.Lgs. 151/2001
I permessi L. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità grave (3 giorni al mese) sono disciplinati direttamente dalla legge e si aggiungono ai permessi contrattuali.
Maturazione proporzionale e ferie in caso di malattia
La maturazione delle ferie si calcola in proporzione ai mesi di servizio prestato. Di norma si considera che ogni mese compiuto di servizio dà diritto a 1/12 del monte ferie annuo.
Durante la malattia, le ferie continuano a maturare: il periodo di malattia è considerato servizio prestato ai fini della maturazione di ferie e ROL, nei limiti del periodo di comporto contrattuale. Oltre il comporto, se il rapporto cessa, le ferie maturate e non godute sono liquidate alla risoluzione.
Il lavoratore che si ammala durante le ferie già programmate ha diritto all’interruzione delle ferie per il periodo di malattia, purché la malattia sia documentata con certificato medico inviato in tempo reale: le giornate di malattia non si “consumano” dal monte ferie.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Farmacie Private?
Il titolare può negare le ferie?
Le ferie maturano durante la malattia?
Cosa sono le ex festività?
Si può rinunciare alle ferie per essere pagati?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Farmacie Private?
26 giorni lavorativi annui per i primi 3 anni di anzianità, 28 giorni oltre i 3 anni. La maturazione è mensile e proporzionale al servizio prestato.
Il titolare può negare le ferie?
Il titolare può posticipare le ferie per comprovate esigenze organizzative (copertura turni obbligatori, picchi di attività), ma non può negarle definitivamente. Le ferie devono essere godute almeno in misura di 2 settimane consecutive nel corso dell'anno (art. 2109 c.c.).
Le ferie maturano durante la malattia?
Sì. Durante la malattia, nei limiti del comporto contrattuale, le ferie continuano a maturare come se il lavoratore fosse in servizio. Oltre il comporto, la maturazione cessa e il rapporto può essere risolto dal datore.
Cosa sono le ex festività?
Sono le 5 festività civili abolite dalla L. 54/1977 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre) che i CCNL del settore privato compensano con 32 ore di permesso retribuito aggiuntivo (4 giornate), da fruire durante l'anno.
Si può rinunciare alle ferie per essere pagati?
No, durante il rapporto di lavoro in corso. Le ferie sono un diritto irrinunciabile: la rinuncia alle ferie in cambio di denaro è nulla. Solo alla cessazione del rapporto le ferie residue vengono liquidate monetariamente.
Vedi anche