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Il CCNL Farmacie Private classifica i dipendenti in livelli che vanno dal farmacista collaboratore con responsabilità professionale ai commessi, magazzinieri e personale ausiliario. Ogni livello ha una declaratoria che descrive mansioni, autonomia e responsabilità. Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.
Tabella riepilogativa
| Livello | Profilo tipo | Autonomia/Responsabilità |
|---|---|---|
| Quadro / Direttore | Direttore tecnico, responsabile di sede con delega del titolare | Alta autonomia, sostituzione titolare, responsabilità professionale piena |
| 1° livello | Farmacista collaboratore con responsabilità di reparto o turno | Autonomia professionale, dispensazione farmaci, counselling paziente |
| 2° livello | Farmacista collaboratore senza deleghe direttive | Autonomia tecnica, mansioni farmaceutiche ordinarie |
| 3° livello | Addetto qualificato: commesso specializzato, erborista diplomato, ottico | Mansioni qualificate con competenze tecniche specifiche |
| 4° livello | Commesso di farmacia, cassiere, addetto vendita | Mansioni d’ordine con limitata autonomia operativa |
| 5° livello | Magazziniere, addetto alle consegne, ausiliario qualificato | Mansioni esecutive semplici |
| 6° livello | Fattorino, personale delle pulizie, mansioni elementari | Mansioni elementari di supporto |
La struttura dell'inquadramento nelle farmacie private
Il CCNL per i dipendenti delle farmacie private, stipulato tra Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani) e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL, disciplina i rapporti di lavoro di circa 70.000 addetti nelle farmacie private convenzionate con il SSN.
Va distinto dal CCNL Assofarm, che regola invece i dipendenti delle farmacie comunali (municipalizzate): si tratta di un contratto separato con parti datoriali e minimi retributivi diversi.
Il sistema di inquadramento del CCNL Farmacie Private è articolato in livelli che riflettono la peculiarità del settore: la presenza simultanea di professionisti iscritti all’Albo (i farmacisti) e di personale non laureato (commessi, magazzinieri, ausiliari).
Il farmacista collaboratore: professionista e dipendente
La figura centrale del CCNL è il farmacista collaboratore, ovvero il laureato in Farmacia o CTF, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale competente. Il farmacista collaboratore svolge mansioni che per legge richiedono la qualifica professionale: dispensazione di farmaci soggetti a ricetta medica, preparazioni galeniche, sostituzioni con equivalente, consulenza terapeutica al paziente.
A seconda delle responsabilità assegnate, il farmacista collaboratore è inquadrato al 1° livello (con funzioni di responsabilità di turno, di reparto o di sostituzione del titolare) o al 2° livello (mansioni ordinarie senza delega direttiva).
Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente (es. per malattia, ferie o altra causa) acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con relativa voce retributiva aggiuntiva.
Livelli intermedi: addetti qualificati
Al 3° livello si collocano gli addetti con competenze tecniche specifiche non farmaceutiche ma comunque qualificate: il commesso di farmacia con specializzazione in parafarmacia, il tecnico ortopedico, l’erborista con diploma riconosciuto, l’ottico (nelle farmacie che erogano servizi ottici), l’addetto alla misurazione della pressione arteriosa certificato.
Al 4° livello rientrano il commesso di farmacia generico, il cassiere, l’addetto alla vendita di prodotti parafarmaceutici senza specializzazione tecnica certificata.
Livelli inferiori e passaggi di categoria
Dal 5° al 6° livello si trovano le mansioni di supporto: magazziniere, addetto alle consegne a domicilio (servizio diffuso nelle farmacie), personale delle pulizie, fattorino.
I passaggi di livello avvengono per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c., come riformato dal D.Lgs. 81/2015): se il lavoratore esercita mansioni di livello superiore per un periodo superiore a quello di prova contrattuale, ha diritto al riconoscimento del livello superiore. Il demansionamento è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge (ristrutturazione, accordo sindacale, accordo individuale con sede protetta).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è la differenza tra farmacista collaboratore di 1° e 2° livello?
Il CCNL Farmacie Private vale anche per le farmacie comunali?
Un commesso di farmacia deve essere laureato?
Come si ottiene il livello di direttore tecnico?
Quanti livelli ha il CCNL Farmacie Private?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra farmacista collaboratore di 1° e 2° livello?
Il 1° livello implica funzioni di responsabilità aggiuntive: gestione del turno, sostituzione del titolare, coordinamento del personale di reparto. Il 2° livello identifica il farmacista che svolge le mansioni ordinarie di dispensazione senza deleghe direttive.
Il CCNL Farmacie Private vale anche per le farmacie comunali?
No. Le farmacie comunali (municipalizzate o gestite da aziende speciali) applicano il CCNL Assofarm, che ha parti datoriali, minimi retributivi e istituti contrattuali distinti.
Un commesso di farmacia deve essere laureato?
No. Le mansioni di commesso (4° livello) non richiedono la laurea in Farmacia né l'abilitazione professionale. Queste sono richieste esclusivamente per le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche).
Come si ottiene il livello di direttore tecnico?
Il farmacista collaboratore che sostituisce stabilmente il titolare assente e assume la responsabilità tecnica della farmacia acquisisce il diritto alla qualifica di direttore tecnico (o Quadro), con la relativa indennità contrattuale aggiuntiva.
Quanti livelli ha il CCNL Farmacie Private?
Il CCNL Farmacie Private prevede tipicamente 6-7 livelli, dal Quadro/Direttore tecnico al personale ausiliario elementare, con inquadramento specifico per i farmacisti professionisti e per il personale non laureato.
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