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La guida
Il CCNL del settore elettrico (art. 21) conserva il posto per 12 mesi di malattia continuativa e per 18 mesi di assenze sommate nell’arco di 36 mesi (32 mesi per malattie oncologiche, sclerosi multipla, SLA e altre patologie gravi; 18 e 24 mesi per i lavoratori con disabilità). La retribuzione è pagata per intero per 12 mesi, fino a 18 nel cumulo. Per l’infortunio sul lavoro la retribuzione è intera fino alla guarigione clinica e l’assenza non conta nel comporto.
Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.
Tabella riepilogativa
| Voce | Durata / Importo |
|---|---|
| Comporto per malattia continuativa | 12 mesi (18 per lavoratori con disabilità) |
| Comporto per sommatoria | 18 mesi di assenza in 36 mesi consecutivi (24 per lavoratori con disabilità) |
| Malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia, morbo di Cooley, SLA | 32 mesi in 36; ricoveri e riabilitazione in struttura non si contano |
| Retribuzione in malattia | 100% per 12 mesi (fino a 18 mesi nel cumulo) |
| Patologie gravi | 100% fino a 24 mesi, poi 70% per altri 8 mesi |
| Infortunio sul lavoro e malattia per causa di servizio | 100% fino alla guarigione clinica, fuori dal comporto |
| Folgorazione grave | INAIL + rendita eventuale |
| Aspettativa non retribuita | Fino a 12 mesi |
Comporto: 12 mesi continuativi, 18 mesi nei 36
L’art. 21 del CCNL conserva il posto per 12 mesi di malattia continuativa (una ricaduta entro 30 giorni conta come prosecuzione) e fino a 18 mesi di assenze sommate nell’arco di 36 mesi consecutivi.
Per malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley e SLA il limite sale a 32 mesi nei 36, e i periodi di ricovero ospedaliero e di riabilitazione in struttura non si contano. Per i lavoratori con disabilità (L. 68/1999) o che fruiscono dei permessi dell’art. 33, comma 6, L. 104/1992 i limiti diventano 18 e 24 mesi (comma 2-bis, introdotto dal rinnovo 2025).
Superato il comporto, il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 12 mesi; poi il rapporto può essere risolto, con le normali indennità di fine rapporto compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Retribuzione intera durante la malattia
L’azienda anticipa le indennità degli istituti e le integra fino a garantire (art. 21, commi 6-7):
- 100% della retribuzione per 12 mesi di malattia continuativa
- 100% fino a 18 mesi nel cumulo di più episodi nei 36 mesi
- per le patologie gravi e per i lavoratori con disabilità: 100% fino a 24 mesi e 70% per altri 8 mesi
Il trattamento spetta solo se l’INPS o l’INAIL riconoscono l’evento e il lavoratore rispetta gli obblighi di controllo; il numero di protocollo del certificato va comunicato entro il secondo giorno di assenza.
Infortuni elettrici: folgorazioni e archi
Il settore ha rischi elettrici specifici:
- Folgorazione per contatto con conduttori in tensione
- Ustioni da arco elettrico (apertura interruttori sotto carico)
- Lesioni meccaniche dovute a scintilla/esplosione arco
- Effetti termici secondari (incendi causati da archi)
Prevenzione:
- DPI specifici (guanti dielettrici, calzature isolanti, casco con visiera, abbigliamento “arc rated”)
- Procedure di sicurezza CEI 11-27 (PES/PAV/PEI)
- Verifiche pre-lavoro (assenza tensione, messa a terra, segregazione)
- “Live working” (lavori sotto tensione) solo con personale abilitato AT1-AT2 o MT1-MT2, con un’indennità del 25% del minimo giornaliero per ogni giorno di presenza (6,5% per abilitazioni limitate, art. 41)
Per l’infortunio sul lavoro e la malattia contratta per causa di servizio la retribuzione è intera fino alla guarigione clinica, e quel periodo non si conta nel comporto (art. 21, comma 8). Resta la tutela INAIL per il danno permanente.
Malattie professionali del settore
L’INAIL riconosce specifiche malattie professionali:
- Ipoacusia da rumore turbine centrali termoelettriche (>85 dB esposizione cronica)
- Dermatiti chimiche da prodotti pulizia trasformatori (oli minerali)
- Lombalgie/Ernie da movimentazione cavi pesanti, attrezzature in quota
- Patologie da campi elettromagnetici (controversa, ricerca in corso)
- Asbestosi per personale ex-centrali con coibentazioni amianto (pre-1992)
- Lesioni muscolo-scheletriche da posture incongrue (lavoro in quota, scale)
Sorveglianza sanitaria specifica
Tutti i lavoratori del settore hanno sorveglianza sanitaria intensiva:
- Visita medica annuale dal medico competente
- Spirometria: per personale in centrali termoelettriche
- ECG: per personale che lavora in quota
- Audiometria: tutti i 2 anni per esposizione rumore
- Visus: per personale che opera quadri elettrici
- Test psicoattitudinali: per operatori centrali (capacità decisionale)
- Esami tossicologici: per personale a contatto con oli minerali, esafluoruro di zolfo (SF6)
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Elettrici?
Come è coperta la folgorazione sul lavoro?
L'ipoacusia da rumore è malattia professionale?
Cosa è il "live working"?
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e prova per parametro.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.