Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Sociali

In sintesi

Il CCNL Cooperative Sociali integra l’indennità INPS di maternità al 100% per i 5 mesi di congedo obbligatorio (2 prima + 3 dopo il parto). Paternità obbligatoria di 10 giorni dal 2024. Congedo parentale fino agli 12 anni del figlio, 30% indennità INPS, esteso a 9 mesi totali per coppia. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
Ultimo rinnovo
23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

Tabella riepilogativa

Maternità, paternità e congedi CCNL Cooperative Sociali
Tipologia Durata Indennità
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + integraz. datore)
Maternità anticipata gravi rischi Fino al parto 80% INPS
Paternità obbligatoria 10 gg (dal 2024) 100%
Congedo parentale 0-6 anni 9 mesi coppia (max 6 mese genitore) 30% INPS (80% primi 3 mesi se richiesti prima 12 anni)
Congedo parentale 6-12 anni Resto del totale 30% INPS
Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno 100%
Malattia figlio 0-3 anni Illimitata Non retribuita (legge)
Malattia figlio 3-8 anni 5 gg/anno per genitore Non retribuita

Maternità obbligatoria 5 mesi al 100%

Il congedo di maternità è di 5 mesi obbligatori:

  • 2 mesi prima del parto
  • 3 mesi dopo il parto
  • Oppure “flessibilizzazione“: 1 mese prima + 4 mesi dopo (su certificato medico/ginecologo)

L’INPS paga l’80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL Cooperative Sociali integra al 100%. La cooperativa anticipa lo stipendio e poi compensa con INPS.

Paternità obbligatoria di 10 giorni

Dal 2024 il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi obbligatori di paternità (era 7 fino al 2022, 5 fino al 2021).

I 10 giorni:

  • Sono retribuiti al 100%
  • Si fruiscono nei 5 mesi successivi al parto
  • Possono essere fruiti anche frazionati
  • Sono indipendenti dal congedo della madre

Inoltre c’è la paternità alternativa di 3 mesi (in caso di morte/grave infermità della madre o affido esclusivo al padre).

Congedo parentale fino a 12 anni

Dopo la maternità obbligatoria entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

  • Durata totale coppia: 9 mesi (di cui max 6 a un solo genitore)
  • Fino ai 12 anni del figlio
  • Frazionabile in giorni o ore
  • Indennità INPS al 30% della retribuzione (80% per primi 3 mesi se richiesti entro 6 anni del figlio, novità 2024)

Il CCNL Cooperative Sociali non integra il congedo parentale (eccezione dal 100% maternità).

Allattamento: 2 ore/giorno

Fino a 1 anno del bambino la madre lavoratrice ha diritto a 2 ore retribuite al giorno (1 ora se orario <6h/giorno) per allattamento.

Le ore possono essere:

  • Fruite all’inizio o fine turno (con consenso datore)
  • Cumulate in mezza giornata (4-5h × 2-3 gg)
  • Estese in caso di parto plurimo (4h/giorno per gemellaggio)

L’indennità è interamente a carico INPS (anticipata dalla cooperativa).

Malattia figli e congedi straordinari

Sono previsti specifici congedi per la cura dei figli:

  • Malattia figlio 0-3 anni: senza limiti, non retribuita
  • Malattia figlio 3-8 anni: 5 giorni/anno per ciascun genitore, non retribuiti
  • Inserimento scolastico: 3 giorni/anno (con certificato scuola) non retribuiti

I genitori adottivi godono delle stesse tutele dei genitori biologici.

Casi pratici

Tizio – Paternità 10 gg
Tizio fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nel mese successivo) al 100% retribuzione. La sostituzione in équipe è coperta da personale flessibile.
Caia – Maternità + congedo parentale
Caia ha 5 mesi maternità al 100% (cooperativa integra 20% sopra INPS). Poi 6 mesi congedo parentale al 30% INPS. Rientro a 11 mesi dal parto.
Sempronio – Allattamento e turni RSA
Sempronio (papà) non ha diritto all’allattamento (solo la madre). Sua moglie OSS in RSA fruisce 2h/giorno allattamento per 12 mesi, esonero notti.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità in cooperativa sociale?
5 mesi obbligatori (2 prima + 3 dopo il parto) retribuiti al 100% (INPS 80% + integrazione cooperativa 20%). Flessibilizzabile a 1+4 mesi su certificato medico.
Quanti giorni di paternità obbligatoria?
10 giorni lavorativi obbligatori dal 2024, retribuiti al 100%. Si fruiscono nei 5 mesi successivi al parto, anche frazionati. È un diritto indipendente dalla madre.
Quanto dura il congedo parentale facoltativo?
Fino a 9 mesi totali per la coppia (max 6 a uno solo dei genitori), utilizzabili fino ai 12 anni del figlio. Indennità INPS al 30% (80% per 3 mesi se richiesti entro 6 anni del figlio).
Ho diritto a permessi se mio figlio è malato?
Sì: senza limiti per figli 0-3 anni, 5 giorni/anno per ciascun genitore se figlio 3-8 anni. I permessi sono non retribuiti ma non comportano licenziamento o sanzioni.

Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il congedo di maternità obbligatorio copre cinque mesi a cavallo del parto, con la consueta flessibilità su attestazione medica.
  • L'indennità INPS è di norma integrata dalla cooperativa fino al 100% della retribuzione secondo le tabelle del CCNL vigente.
  • Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori nei limiti del D.Lgs. 151/2001, con indennità ridotta salvo migliorie.
  • Per il settore socio-assistenziale rilevano le tutele su mansioni a rischio e turno notturno della gestante.
  • Riposi per allattamento e divieto di licenziamento completano il quadro.
  • Percentuali e importi vanno confermati su CCNL in vigore e circolari INPS aggiornate.
Indice dei contenuti

Nel CCNL Cooperative Sociali la tutela della genitorialità assume un rilievo particolare perché la platea è composta in larga parte da educatrici, operatrici socio-sanitarie e infermiere, professioni esposte a rischi specifici. Anche qui il punto di partenza è la legge - art. 2110 c.c. e D.Lgs. 151/2001 - mentre il contratto collettivo aggiunge l'integrazione economica e alcune migliorie. Gli importi e le percentuali vanno sempre confermati sul testo contrattuale vigente.

Quadro normativo e ruolo del contratto

L'art. 2110 c.c. impone la conservazione del posto durante la maternità; il D.Lgs. 151/2001 costruisce congedo obbligatorio, congedo parentale, divieti e indennità. Il CCNL Cooperative Sociali si sovrappone migliorando il trattamento economico, in particolare con l'integrazione dell'indennità di base.

Maternità obbligatoria e flessibilità

Il congedo obbligatorio dura cinque mesi, di regola due prima e tre dopo il parto, con possibilità di optare per la formula 1+4 previa attestazione medica che escluda rischi. La cooperativa anticipa la retribuzione e conguaglia con l'INPS, integrando di norma fino al 100% secondo quanto stabilito dalla tabella del CCNL vigente.

Mansioni a rischio e maternità anticipata

Nei servizi socio-assistenziali ed educativi la gestante può essere esposta a sollevamento di persone, rischio biologico e turni notturni. La legge impone lo spostamento a mansioni compatibili e, ove ciò non sia possibile, l'astensione anticipata autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con indennità a carico INPS.

Congedo parentale e riposi

Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio fissati dal D.Lgs. 151/2001, con un tetto complessivo di mesi e indennità ridotta, salvo migliorie contrattuali; alcuni mesi godono di copertura rafforzata nei primi anni. Nel primo anno di vita del bambino spettano i riposi giornalieri per allattamento, retribuiti dall'INPS e raddoppiati in caso di parto plurimo.

Paternità, divieti e rientro

Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio (D.Lgs. 105/2022), autonomo rispetto a quello della madre. Opera il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al primo anno del bambino, salve le ipotesi tassative; al rientro spettano le stesse mansioni o mansioni equivalenti.

Indicazioni operative

Per quantificare correttamente l'indennità conviene partire dal Testo Unico e poi leggere la tabella del CCNL in vigore. Trattandosi di importi soggetti a rinnovo, la verifica sul testo contrattuale aggiornato e sulle circolari INPS è indispensabile prima di indicare cifre.

Congedo straordinario e permessi per assistenza

Nel comparto socio-assistenziale e frequente la necessita di assistere familiari fragili: accanto alla genitorialita operano i permessi mensili e il congedo straordinario fino a ventiquattro mesi previsti dalla L. 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001. Sono istituti autonomi rispetto al congedo parentale, con requisiti e indennita propri a carico INPS, che vanno coordinati senza sovrapposizioni e verificati nel rispetto delle eventuali clausole di miglior favore del CCNL.

Anticipazione dell'indennita da parte della cooperativa

Sul piano operativo la cooperativa anticipa in busta paga l'indennita di maternita e la conguaglia successivamente con l'INPS: e un meccanismo che garantisce continuita reddituale alla lavoratrice senza attendere l'erogazione diretta dell'istituto. La lavoratrice trova quindi in busta paga sia la quota INPS sia l'eventuale integrazione contrattuale, il cui importo va comunque riscontrato sulla tabella del CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

La cooperativa integra l'indennità di maternità?

Di norma sì, fino al 100% della retribuzione, anticipando lo stipendio e conguagliando con l'INPS. La misura esatta va letta sulla tabella del CCNL vigente.

Cosa succede se svolgo mansioni a rischio in gravidanza?

Il datore deve spostarti a mansioni compatibili; se non è possibile, scatta l'astensione anticipata autorizzata dall'Ispettorato del Lavoro, con indennità INPS.

Il congedo parentale spetta anche al padre?

Sì, spetta a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio fissati dal D.Lgs. 151/2001, con un tetto complessivo di mesi.

Ho diritto ai riposi per allattamento?

Sì, nel primo anno di vita del bambino, con riposi giornalieri retribuiti dall'INPS e raddoppiati in caso di parto plurimo.

Posso essere licenziata durante la gravidanza?

No, opera il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al primo anno del bambino, salvo le ipotesi tassative di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.