Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

In sintesi

Il CCNL Logistica (art. 5) prevede un periodo di prova non superiore a 6 mesi per i Quadri, 5 per il 1° livello, 4 per il 2° livello e per i conducenti di qualifica 3 (A, B, C) e 2 (D, E, F), 3 per il 3° Super, il 3°, il 4°, il 4° Junior e i conducenti G e H, 1 mese per tutti gli altri. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Deve essere indicata per iscritto nella lettera di assunzione.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
Ultimo rinnovo
6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
Platea
~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Logistica per livello (art. 5)
Livello Durata massima della prova
Quadri 6 mesi
1° livello 5 mesi
2° livello; conducenti qualifica 3 (A, B, C) e qualifica 2 (D, E, F) 4 mesi
3° Super, 3°, 4°, 4° Junior; conducenti qualifica 1 (G, H) 3 mesi
Tutti gli altri lavoratori (5°, 6°, rider) 1 mese

Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, art. 5.

Durata variabile per livello

Il CCNL Logistica gradua la prova in base al livello di destinazione: più qualificata la mansione, più lungo il periodo di prova.

  • 5°, 6° e altri: 1 mese
  • 3° Super, 3°, 4°, 4° Junior e conducenti G, H: 3 mesi
  • 2° e conducenti di qualifica 3 e 2: 4 mesi
  • 1°: 5 mesi
  • Quadri: 6 mesi (massimo legale)

Sono esenti dalla prova i lavoratori che l’hanno già superata presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti (art. 5, c. 9).

Forma scritta obbligatoria

La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione (art. 5, c. 2). Senza clausola scritta la prova non è pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio.

Per l’art. 4 la lettera di assunzione deve specificare:

  • la data di assunzione;
  • il livello retributivo e, in modo sommario, le mansioni, nonché la sede di lavoro;
  • il trattamento economico iniziale;
  • la durata dell’eventuale periodo di prova.

Recesso durante la prova

Durante la prova ciascuna parte può risolvere il rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso né diritto alla relativa indennità sostitutiva (art. 5, c. 4). La cessazione è immediata.

Il recesso non può essere discriminatorio o ritorsivo: se lo è, è nullo.

Se la risoluzione avviene, per dimissioni o licenziamento, nei primi due mesi di prova per i Quadri e il 1° livello e nel primo mese per gli altri livelli, la retribuzione è dovuta solo per il servizio prestato; se il licenziamento dell’impiegato avviene oltre questi termini, spetta la retribuzione fino a metà o fine del mese in corso, a seconda che il recesso cada nella prima o nella seconda quindicina (c. 5 e 6).

Sospensione della prova

Il decorso della prova resta interrotto se durante il periodo sopravviene una malattia o un infortunio (art. 5, c. 1): i giorni di assenza non contano nella durata. Se alla scadenza l’azienda non dà la disdetta, il lavoratore è confermato e il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (c. 7). In prova si hanno tutti i diritti e gli obblighi del contratto, salvo diversa disposizione (c. 3).

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Casi pratici

Tizio – Capo turno al 3° Super in prova 3 mesi
Tizio è assunto al 3° Super, prova di 3 mesi. Dopo 2 mesi il datore valuta positivamente le competenze. Conferma anticipata o lascia continuare fino al 3° mese. Se non dà la disdetta alla scadenza, Tizio è confermato e la prova conta nell’anzianità.
Caia – Mulettista 4° in prova
Caia è al 4° livello, prova di 3 mesi. Dopo 6 settimane il datore comunica il recesso per «non superamento della prova». Il recesso è libero, senza preavviso né indennità sostitutiva (art. 5, c. 4); riceve la retribuzione per le giornate lavorate e i ratei di tredicesima e quattordicesima per i mesi di servizio (artt. 18 e 19).
Sempronio – Quadro logistica in prova 6 mesi
Sempronio è assunto come Quadro logistica con prova di 6 mesi (massimo legale, art. 5). Dopo 5 mesi il datore conferma il rapporto: il periodo di prova conta a tutti gli effetti nell’anzianità.

Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Logistica?
Dipende dal livello (art. 5): 6 mesi per i Quadri, 5 per il 1° livello, 4 per il 2° e per i conducenti di qualifica 3 e 2, 3 per 3° Super, 3°, 4°, 4° Junior e conducenti G e H, 1 mese per gli altri.
La prova deve essere scritta?
Sì: la durata deve risultare dalla lettera di assunzione (art. 4 e art. 5, c. 2). Senza clausola scritta la prova non è pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio.
Posso essere licenziato durante la prova?
Sì, in qualsiasi momento e senza preavviso né indennità sostitutiva (art. 5, c. 4). Nei primi due mesi per Quadri e 1° livello, e nel primo mese per gli altri, la retribuzione spetta solo per il servizio prestato.
La malattia sospende la prova?
Sì: malattia e infortunio interrompono il decorso della prova (art. 5, c. 1), che riprende al rientro.
Dopo la prova come si conta l’anzianità?
Se alla scadenza l’azienda non dà la disdetta, il lavoratore è confermato e il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (art. 5, c. 7).
Il recesso in prova può essere discriminatorio?
No: un recesso discriminatorio o ritorsivo è nullo anche durante la prova.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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