Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Logistica prevede un periodo di comporto di 6-12 mesi in base ad anzianità. Durante la malattia il lavoratore percepisce l’integrazione aziendale al 100% (l’INPS paga 50-66,66%, l’azienda integra il resto). Per gli autisti la malattia richiede comunicazione tempestiva all’azienda per riprogrammazione carichi e veicoli.
Tabella riepilogativa
| Anzianità | Comporto | Note |
|---|---|---|
| Fino a 6 mesi | 3 mesi | 180 giorni |
| 6 mesi – 2 anni | 6 mesi | |
| 2-10 anni | 9 mesi | |
| Oltre 10 anni | 12 mesi | |
| Gravi patologie | Raddoppio comporto | Con certificato spec. |
Comporto graduato per anzianità
Il CCNL Logistica gradua il comporto in base all’anzianità di servizio:
- Fino a 6 mesi: 3 mesi (90 giorni)
- 6 mesi-2 anni: 6 mesi (180 giorni)
- 2-10 anni: 9 mesi (270 giorni)
- Oltre 10 anni: 12 mesi (365 giorni)
Per gravi patologie certificate (oncologiche, cronico-degenerative): comporto raddoppiato. Superato il comporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Retribuzione durante la malattia
Durante la malattia il lavoratore riceve:
- Giorni 1-3 (carenza): 100% a carico del datore
- Giorni 4-20: INPS 50% + integrazione azienda al 100%
- Giorni 21-180: INPS 66,66% + integrazione azienda al 100%
L’azienda anticipa l’intero stipendio al lavoratore e si fa rimborsare dall’INPS la quota di sua competenza (sistema di “anticipazione”).
Obblighi del lavoratore
In caso di malattia il lavoratore deve:
- Comunicare tempestivamente all’azienda (entro 2h dall’inizio del turno per autisti, entro 4h per magazzino/uffici)
- Far visitare dal medico curante che trasmette telematicamente il certificato all’INPS
- Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore entro 24h
- Permettere visite di controllo (fasce reperibilità: 10-12 e 17-19)
Per autisti: comunicazione tempestiva è essenziale per riprogrammazione carichi (no scaricabarile su colleghi).
Infortunio sul lavoro per autisti
L’infortunio sul lavoro è frequente nel settore (manovre di carico, incidenti stradali). Copertura INAIL:
- Giorni 1-3: 100% a carico del datore
- Giorni 4-90: INAIL 60% + integrazione azienda al 100%
- Oltre 90 giorni: INAIL 75% + integrazione 100%
L’infortunio in itinere (durante il tragitto casa-lavoro) è coperto dall’INAIL come infortunio sul lavoro. Per autisti: l’incidente durante la guida è quasi sempre infortunio sul lavoro.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto in Logistica?
Come comunico la malattia se sono autista?
La malattia è pagata al 100%?
L'incidente stradale è coperto?
Quali sono le fasce di reperibilità?
Dopo il comporto posso essere licenziato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e periodo di prova per livello.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina della malattia nel CCNL Logistica si innesta sul telaio dell'art. 2110 c.c., che garantisce al lavoratore assente per malattia o infortunio la conservazione del posto per un periodo determinato dalla contrattazione collettiva (il cosiddetto comporto), oltre il quale il datore può recedere. Il contratto declina poi le concrete tutele economiche e gli obblighi di comunicazione, particolarmente rilevanti in un settore con forte componente di personale viaggiante.
Il comporto e la sua graduazione
Il comporto è il periodo durante il quale il rapporto resta sospeso ma il posto è conservato. Il CCNL Logistica lo gradua in funzione dell'anzianità di servizio: maggiore l'anzianità, più ampia la tutela. Per la misura puntuale dei mesi occorre fare riferimento alle tabelle del CCNL vigente, evitando di basarsi su valori non confermati.
Le gravi patologie
Per le patologie più gravi e certificate (ad esempio oncologiche o cronico-degenerative) il contratto prevede un ampliamento del comporto rispetto alla misura ordinaria. La ratio è proteggere il lavoratore in situazioni di malattia particolarmente impegnativa, richiedendo idonea certificazione specialistica.
La retribuzione durante la malattia
Nel periodo di malattia operano l'indennità a carico dell'INPS e l'integrazione a carico dell'azienda, secondo le percentuali e le fasi indicate dal CCNL vigente; tipicamente l'azienda anticipa l'intera retribuzione e recupera dall'INPS la quota di competenza (sistema di anticipazione). Gli importi e le aliquote vanno verificati nelle circolari INPS aggiornate e nelle tabelle del contratto.
Gli obblighi di comunicazione
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza e trasmettere la certificazione medica secondo le modalità telematiche previste. Per gli autisti la tempestività è essenziale: consente all'azienda di riprogrammare carichi e veicoli, evitando disservizi. La mancata comunicazione può configurare assenza ingiustificata.
Il superamento del comporto
Esaurito il comporto, l'art. 2110 c.c. consente al datore di recedere per giustificato motivo oggettivo. Il recesso deve però essere tempestivo e correttamente motivato; un licenziamento intimato prima della scadenza del termine, o non adeguatamente riferito al superamento, può risultare illegittimo. La sommatoria delle assenze nel periodo di riferimento va calcolata secondo le regole del CCNL.
Visite di controllo e fasce di reperibilità
Durante la malattia il lavoratore è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità per le visite di controllo. L'assenza ingiustificata alla visita può comportare la perdita dell'indennità per i giorni interessati e conseguenze disciplinari, salvo giustificato motivo documentato.
Cosa verificare in concreto
Il lavoratore dovrebbe controllare il proprio comporto in base all'anzianità sul CCNL vigente, monitorare il cumulo delle assenze, conservare le certificazioni e verificare in busta paga la corretta integrazione aziendale, rivolgendosi alle rappresentanze sindacali in caso di anomalie.
Domande frequenti
Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo, fissato dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2110 c.c., durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto; superato tale periodo il datore può recedere.
Come si calcola il comporto nella logistica?
Il CCNL Logistica gradua il comporto in base all'anzianità di servizio: per la misura esatta in mesi occorre consultare le tabelle del CCNL vigente.
Quanto spetta in busta paga durante la malattia?
Operano l'indennità INPS e l'integrazione aziendale secondo le fasi previste dal contratto; di norma l'azienda anticipa la retribuzione e recupera dall'INPS la quota di competenza. Gli importi vanno verificati nelle circolari INPS aggiornate.
Quali obblighi ha l'autista in malattia?
Deve comunicare tempestivamente l'assenza e trasmettere il certificato; la tempestività consente la riprogrammazione di carichi e veicoli ed evita di configurare assenza ingiustificata.
Cosa accade al superamento del comporto?
Il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo ex art. 2110 c.c., con licenziamento tempestivo e correttamente motivato; un recesso prematuro o mal motivato può essere illegittimo.