Il TFR nel CCNL Edilizia Industria segue le regole nazionali (retribuzione annua ÷ 13,5, rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT). I lavoratori possono aderire a Prevedi, il fondo pensione complementare del settore edile attivo dal 1996. Il datore versa un contributo aggiuntivo per chi aderisce, oltre al TFR. L’accantonamento mensile transita anche per la Cassa Edile per la gestione complessiva.
Tabella riepilogativa
| Voce | Valore |
|---|---|
| Quota annua accantonata | Retribuzione annua ÷ 13,5 |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI |
| Imposta sostitutiva rivalutazione | 17% |
| Anticipazione: anzianità minima | 8 anni presso stesso datore |
| Anticipazione: tetto | Max 70% del TFR maturato |
| Fondo pensione di settore | Prevedi (attivo dal 1996) |
| Contributo datore a Prevedi | 1,2% retribuzione |
| Contributo lavoratore | Minimo 1% (volontario) |
Calcolo del TFR
Il TFR si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5. La retribuzione utile comprende paga base, contingenza, EDR, scatti, indennità fisse, gratifica natalizia.
Esempio: operaio 3° livello con retribuzione annua 24.000 € (incluse 13ª e tutte le voci). Quota TFR annua = 24.000 / 13,5 = 1.778 €.
Particolarità dell’edilizia: il datore versa l’accantonamento alla Cassa Edile (che lo gestisce insieme agli altri accantonamenti). Il TFR finale viene liquidato dalla Cassa Edile alla cessazione del rapporto.
Rivalutazione annua
Il TFR accantonato è rivalutato annualmente:
- 1,5% fisso
- 75% dell’incremento ISTAT FOI
Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione, prelevata in sede di liquidazione.
Anticipazione del TFR
Le regole nazionali per l’anticipo del TFR si applicano anche nell’edilizia:
- Minimo 8 anni di anzianità presso lo stesso datore
- Una sola volta nella vita lavorativa
- Massimo 70% del TFR maturato
- Causali: spese mediche, prima casa, congedi parentali/formazione
Per gli operai con mobilità tra imprese, l’anzianità si computa solo presso il singolo datore: chi cambia spesso impresa difficilmente raggiunge gli 8 anni necessari.
Prevedi: il fondo pensione del settore
Prevedi è il fondo pensione complementare per i lavoratori dell’edilizia, attivo dal 1996. Aderirvi è volontario ma comporta vantaggi:
- Contributo datore: 1,2% della retribuzione (versato solo se il lavoratore aderisce)
- Contributo lavoratore: minimo 1%, fino a 5.164 € annui deducibili fiscalmente
- TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato a Prevedi
- Iscrizione: tramite Cassa Edile, che funge da sostituto di imposta
Considerando la mobilità tipica dell’edilizia tra imprese, Prevedi offre continuità contributiva indipendentemente dal datore di lavoro (a differenza del TFR in azienda).
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nell'edilizia?
Quando viene pagato il TFR finale?
Posso chiedere un anticipo TFR se cambio spesso impresa?
Cos'è Prevedi?
Conviene aderire a Prevedi per chi è in edilizia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.