Testo dell'articoloIn aggiornamento
Antitrust: disciplina giuridica che tutela la concorrenza nei mercati attraverso il divieto di intese restrittive, di abusi di posizione dominante e il controllo delle concentrazioni tra imprese.
Significato giuridico
La disciplina antitrust e contenuta nella l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e negli artt. 101 e 102 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Tre pilastri: 1) Divieto di intese restrittive (art. 2 l. 287/1990, art. 101 TFUE): accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese, pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza (es. cartelli sui prezzi, ripartizione di mercati, limitazione produzione); 2) Divieto di abuso di posizione dominante (art. 3 l. 287/1990, art. 102 TFUE): impresa dominante che sfrutta abusivamente la propria posizione (prezzi predatori, rifiuto di fornitura, vendite legate); 3) Controllo delle concentrazioni (artt. 5-7 l. 287/1990, Reg. UE 139/2004): fusioni, acquisizioni di controllo, joint venture che superino determinate soglie devono essere notificate preventivamente all’AGCM (o Commissione UE) per autorizzazione. Autorita di vigilanza: AGCM (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) in Italia, Commissione UE-DG COMP per dimensione UE. Sanzioni amministrative: fino al 10% del fatturato globale. Programma di clemenza: esenzione o riduzione della sanzione per chi denuncia per primo intese cartellistiche.
Esempio pratico
Tre aziende di trasporto su gomma si accordano per fissare insieme i prezzi minimi del trasporto merci e ripartirsi le rotte. L’AGCM, ricevuta segnalazione, apre istruttoria: rinviene comunicazioni, riunioni segrete, prezzi simultaneamente aumentati. Conclude: intesa anticoncorrenziale (cartello). Sanzione pecuniaria di 50 milioni di euro complessivi alle tre aziende. Una di esse aveva chiesto programma di clemenza confessando: ha sanzione ridotta o annullata. I clienti danneggiati possono agire civilmente per risarcimento (private enforcement).
Differenze con istituti simili
Si distingue dalla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), che opera tra imprese specifiche con scopo confusorio o denigratorio. Diverge dalla tutela del consumatore (Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005), che opera in relazioni B2C. Si distingue dalla disciplina degli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE), che vieta agli Stati membri di erogare sovvenzioni distorsive della concorrenza. Le autorita regolatorie di settore (ARERA, AGCOM, ANAC) hanno competenze specifiche per i rispettivi mercati.
Riferimenti normativi
- l. 10 ottobre 1990 n. 287 — Norme tutela concorrenza e mercato
- artt. 101 e 102 TFUE — divieti antitrust UE
- Reg. UE 139/2004 — controllo concentrazioni
- d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3 — private enforcement (risarcimento danni antitrust)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.